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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1970

Cassazione n. 02817/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1970 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27369/21 Cunsolo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana per un peso netto complessivo di oltre 10 kg., nonché di ricettazione di una vettura e altri beni di provenienza furtiva, uniti in continuazione, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, ritenuta la recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. , alla negata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento di pena inflitto per la continuazione, sollevando altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Cunsolo, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che secondo giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, cit.); che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1970 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27369/21 Cunsolo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana per un peso netto complessivo di oltre 10 kg., nonché di ricettazione di una vettura e altri beni di provenienza furtiva, uniti in continuazione, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, ritenuta la recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. , alla negata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento di pena inflitto per la continuazione, sollevando altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Cunsolo, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che secondo giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, cit.); che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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