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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44469/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOpato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Sami ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, in continuazione con fatti precedentemente giu- dicati con sentenza del Tribunale di Lodi definitiva in data 12/05/2018 in relazione a contestazione concernente la cessione in concorso di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità nei suoi confronti e alla qualificazione giuridica del fatto-reato contestato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ille- galità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

Quanto alla contestazione relativa alla qualificazione giuridica la stessa risulta ictu oculi manifestamente infondata a fronte di una transazione avente ad oggetto una partita di oltre 31 Kg di stupefacente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOpato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Sami ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, in continuazione con fatti precedentemente giu- dicati con sentenza del Tribunale di Lodi definitiva in data 12/05/2018 in relazione a contestazione concernente la cessione in concorso di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità nei suoi confronti e alla qualificazione giuridica del fatto-reato contestato. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ille- galità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Quanto alla contestazione relativa alla qualificazione giuridica la stessa risulta ictu oculi manifestamente infondata a fronte di una transazione avente ad oggetto una partita di oltre 31 Kg di stupefacente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così
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