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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40122/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2020, il Tribunale di Castrovillari ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 5.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui all'art. 5 comma 1, lett. b) della legge n. 283 del 1962 (capo a), di cui all'art. 137 del d.lgs n. 152 del 2006 (capo b) e art. 674 cod.pen. (capo c).

Commessi il 04/04/2016.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione.

Eccepisce la prescrizione dei reati.

Deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in relazione al capo a) perché egli non rivestiva alcuna carica gestoria all'interno della società, violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e violazione di legge in relazione all'art. 674 cod.pen. non essendo oggetto del reato un'area pubblica essendo avvenuto lo sversamento in un terreno privato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, oltre che generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la

I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).

Il Tribunale ha ritenuto, con accertamento in fatto non qui sindacabile in presenza di congrua motivazione, che il cattivo stato di conservazione dei 30 quintali di latte e kg. 2.500 di prodotti caseari era imputabile al Motta essendo subentrato nella gestione del caseificio in data 29/01/2016, e, dunque, prima dell'accertamento dell'aprile 2016.

Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio (assenza di carica formale) che non è consentita in questa sede.

Manifestamente infondata è la dedotta violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.

Vi è perfetta correlazione tra accusa e sentenza. .2.i Quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod.pen. risulta dal capo di imputazione che lo sversamento dei reflui industriali era avvenuto su un terreno privato, ma di uso comune.

Infine, va rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla sentenza impugnata al 04/04/2021 (Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2020, il Tribunale di Castrovillari ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 5.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui all'art. 5 comma 1, lett. b) della legge n. 283 del 1962 (capo a), di cui all'art. 137 del d.lgs n. 152 del 2006 (capo b) e art. 674 cod.pen. (capo c). Commessi il 04/04/2016. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione. Eccepisce la prescrizione dei reati. Deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in relazione al capo a) perché egli non rivestiva alcuna carica gestoria all'interno della società, violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e violazione di legge in relazione all'art. 674 cod.pen. non essendo oggetto del reato un'area pubblica essendo avvenuto lo sversamento in un terreno privato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, oltre che generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). Il Tribunale ha ritenuto, con accertamento in fatto non qui sindacabile in presenza di congrua motivazione, che il cattivo stato di conservazione dei 30 quintali di latte e kg. 2.500 di prodotti caseari era imputabile al Motta essendo subentrato nella gestione del caseificio in data 29/01/2016, e, dunque, prima dell'accertamento dell'aprile 2016. Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio (assenza di carica formale) che non è consentita in questa sede. Manifestamente infondata è la dedotta violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Vi è perfetta correlazione tra accusa e sentenza. .2.i Quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod.pen. risulta dal capo di imputazione che lo sversamento dei reflui industriali era avvenuto su un terreno privato, ma di uso comune. Infine, va rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla sentenza impugnata al 04/04/2021 (Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in