CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45354/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22671/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di respon- sabilità penale per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano fondato la condanna sul solo contenuto reso dalla testimonianza degli operatori di p.g. ed avrebbero mancato di esaminare gli elementi probatori a discarico dedotti dalla difesa, non provando, peraltro, la definitività del precedente amministrativo di febbraio 2019. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e hanno dato adeguata risposta a tutte le doglianze difensive poste con l'atto di appello. In particolare, la Corte distrettuale ha fondato la prova della responsabilità penale sulla definitività del provvedimento amministrativo di soli quattro mesi prima (provvedimento del 19.02.2019) e sulle dichiarazioni rese da Cianci dalle quali si desumeva con cer- tezza che l'imputato dava indicazioni sui parcheggi alle autovetture in uscita e in entrata e che gestiva il parcheggio regolando le manovre. In particolare, sul tema della mancata prova della definitività del precedente provvedimento, su cui ritorna il ricorso, già il giudice di primo grado (cfr. pag. 3) aveva ricordato come l'operante escusso avesse ricordato che erano state assunte N. 22671/2024 R.G. informazioni presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettuato !a pre- cedente contestazione ed era stato appurato che non vi era stata né oblazione e nemmeno era stato proposto alcun ricorso amministrativo giurisdizionale, sicché la sanzione era divenuta definitiva il 20.04.2019 (decorso il termine di 60 gg. Per le impugnazioni). La Corte territoriale, in motivazione, ha anche motivatamente respinto la do- glianza con cui la difesa invocava la mancata prova del rinvenimento nella dispo- nibilità dell'imputato di chiavi di autovetture e di eventuale denaro provento dall'attività sulla base della circostanza che il Giurintano non è stato sottoposto a perquisizione, per cui non si può avere prova certa dell'assenza di tale disponibi- lità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass