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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20276/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'8 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Milano il 9 marzo 2021.

Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica censura difensiva, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566.del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Milano - che, nel corso di un controllo di polizia, procedevano al sequestro di un coltello di acciaio della lunghezza di 15 centimetri, con una lama priva di punta ma affilata - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato.

Ritenuto che la condizione di marginalità sociale di [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto dedotto, non può costituire una giustificazione al possesso del coltello controverso, dovendosi, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata» (Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'8 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Milano il 9 marzo 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica censura difensiva, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566.del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Milano - che, nel corso di un controllo di polizia, procedevano al sequestro di un coltello di acciaio della lunghezza di 15 centimetri, con una lama priva di punta ma affilata - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato. Ritenuto che la condizione di marginalità sociale di [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto dedotto, non può costituire una giustificazione al possesso del coltello controverso, dovendosi, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata» (Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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