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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 31679/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20002/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari – Ricognizione di debito R.G.N. 20002/2021 Ud. 27/11/2025CC Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 2 di 13 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 139/2021 depositata il 11/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 139/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte d’appello di Messina, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1130/2015, pubblicata in data 15 maggio 2015 e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 885/2006, gravando l’appellato delle spese dei due gradi.

2. Come riferito dalla decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva ottenuto l’emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 88.854,08 sulla base di una scrittura datata 27 ottobre 2004, ritenuta dalla stesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. costituire ricognizione di debito.

Il decreto ingiuntivo era stato opposto da GIUSEPPE SCIARRONEe il Tribunale di Messina –sempre secondo quanto riferito dalla decisione impugnata - aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. 3.Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - cui nel corso del giudizio aveva dichiarato di subentrare [OSCURATO:SOCIETA]. - e costituitosi [OSCURATO:PERSONA] , per resistere al gravame con comparsa che –sempre come riporta la decisione impugnata – recava la dichiarazione finale “non si formulano domande riconvenzionali, né Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 3 di 13 appello incidentale”, la Corte territoriale ha accolto il gravame sulla base di un percorso argomentativo che può essere così sintetizzato: 1) l a decisione di prime cure aveva violato gli artt. 1988 e 2797 c.c., in quanto la produzione, da parte dell’appellante, della scrittura privata ricognitiva di debito, aveva determinato l’inversione degli oneri probatori - essendo a questo punto l’ingiunto, odierno ricorrente, tenuto a dare prova dell’assenza del rapporto fondamentale –laddove la decisione del Tribunale aveva invece riversato sulla società opposta l’onere di provare il proprio credito, valorizzando una circostanza – la tardività della produzione del contratto di finanziamento –che di per sé era inidonea a determinare “ il venir meno dell'efficacia vincolante sul piano probatorio del riconoscimento del debito nei confronti dell'altra parte contraente, che da tale onere era dispensata, stante la presunzione in suo favore dell'esistenza del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988 c.c..”; 2) p ur dovendosi ribadire in linea generale la distinzione tra ricognizione di debito e confessione, ma rammentato altresì che, sempre in via generale, non può escludersi che, nel concreto, nello stesso documento vengano a coesistere una ricognizione di debito ed una confessione, nel caso di specie il tenore letterale del documento ricognitivo –ed in particolare il riferimento al contratto di finanziamento –valeva ad attribuire al medesimo valore confessorio; 3) d el tutto legittima era la costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, come documentalmente comprovato, l’originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dapprima, aveva mutato ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 4 di 13 successivamente, era stata scissa in quattro società, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. 4) i nammissibili erano le conclusioni rassegnate dall’odierno ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta in appello –ove veniva chiesto “l'accoglimento delle domande eccezioni e conclusioni formulate ed in ogni caso, e comunque, la statuizione sulla eccezione di nullità del giudizio di primo grado”, in quanto su tali domande doveva ritenersi formato il giudicato per effetto del rigetto pronunciato dal Tribunale e della mancata proposizione, da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], di appello incidentale, come chiarito dallo stesso odierno ricorrente con la dichiarazione finale, contenuta nella medesima comparsa, nella quale si concludeva “non si formulano domande riconvenzionali, né appello incidentale”. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce , nella rubrica, la “nullità della sentenza per violazione delle norme di cui al D.M. 44/2011”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la sentenza impugnata non costituisce un file digitale “nativo”, ma la scansione di un documento analogico, aggiungendo che “tra l’altro la firma a margine non è dei giudici che l’anno [sic] redatta”.

Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 5 di 13

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce , nella rubrica, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento di primo grado; nullità conseguente della sentenza e del procedimento di secondo grado.

Error in procedendo.

Artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all’art. 176 cpc. ”.

Il ricorrente evidenzia di avere sollevato, già nel giudizio di primo grado, un profilo di nullità, costituito dalla celebrazione dell’udienza del 17 luglio 2007 in assenza dei procuratori del ricorrente, i quali avevano aderito all’astensione nazionale dalle udienze proclamata dall’OUA.

Disatteso tale profilo dal giudice di prime cure, lo stesso sarebbe stato riproposto in sede di gravame senza che occorresse la formulazione di un appello incidentale, essendo il ricorrente risultato vincitore.

Si deduce, quindi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tale profilo coperto dal giudicato, disattendendolo. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce , nella rubrica, “ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

Error in iudicando.

Artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all’art. 1988 c.c. (ricognizione di debito) ed in relazione all’art. 2697 c.c. (onere della prova).”.

Argomenta in particolare il ricorso che “il giudice dell’impugnazione non ha considerato che sebbene il riconoscimento del debito abbia effetto confermativo dell'obbligazione sussistente in capo al debitore, dispensando il creditore dall'onere di provare quella obbligazione, che si presume esistente fino a prova contraria, sotto il profilo sostanziale la Corte territoriale non poteva prescindere dall'esistenza (e/o dalla validità) di un originario rapporto intercorrente tra debitore e creditore, posto che nel corso del giudizio ne era stata contestata e denegata l’esistenza (e sempre e comunque, la validità).

In queste ipotesi, tali situazioni andavano ad incidere sull'obbligazione derivante dal Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 6 di 13 riconoscimento (…) che, pertanto, non era più sufficiente per far valere la pretesa creditoria.

A questo deve aggiungersi che il riconoscimento di debito sottoscritto dal presunto debitore, considerata la sua recisa e motivata denegazione di dovere alcunché, il detto riconoscimento non vale(va) ad esonerare il creditore dall'onere di provare l'entità della somma pretesa (…).”. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce , nella rubrica, “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Error in procedendo, error in iudicando.

Art. 360 co. 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 2697 c.c. (onere della prova) a carico di controparte”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che “se la Corte territoriale ha escluso che la dichiarazione dello Sciarrone potesse assurgere a “confessione”, allora, a prescindere quanto evidenziato ai punti che precedono, avrebbe dovuto tenere debito conto della inesistenza del contratto (cd. causale) di finanziamento tanto da ammettere una contraria risultanza, non costituendo la ricognizione una prova piena (…) in quanto la ricognizione di debito in questione ha natura giuridica di mera dichiarazione unilaterale resa dal debitore “contra se”, per cui essa andrebbe al più può incidere solo sul meccanismo dell’onere della prova, mentre fonte di obbligazioni resterebbe in ogni caso il rapporto fondamentale sottostante (…), sempre fermo restando l’onere della prova in caso di contestazione dell’esistenza e/o della validità del rapporto fondamentale”.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce , nella sua rubrica, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e, comunque, rilevabile d’ufficio riguardo la successione nel processo, la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale.

Error in procedendo, error in iudicando.

Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 7 di 13 Art. 360 co. 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 110 e 111 cpc ed in relazione all’art. 2697 c.c., oltre che in relazione agli artt. 2097 c.c., 24 Cost. e 81 cpc.”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte d’appello avrebbe affermato la circostanza della modifica della ragione sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pur in assenza della produzione dell’atto notarile relativo a tale modifica; − parimenti la Corte d’appello avrebbe ritenuto la successione dell’odierna controricorrente nella titolarità del credito originariamente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a seguito di scissione, pur in assenza di espressa menzione dell’assegnazione di detto credito alla medesima [OSCURATO:PERSONA] Ne consegue, argomenta il ricorso, che unica legittimata ad causam era da ritenersi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che [OSCURATO:SOCIETA]. non può ritenersi avente causa dalla prima. 2.Il ricorso deve essere dichiarato, nel complesso , inammissibile, non contenendo lo stesso una adeguata esposizione sommaria dei fatti della causa, nel rispetto del disposto di cui all’art. 366, n. 3), c.p.c.

Occorre preliminarmente rammentare che questa Corte ha chiarito che, i n tema di requisiti di "forma - contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c. - la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso– si viene ad integrare un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 8 di 13 rilevanti e sullo scarto di quelli inutili -funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti(Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025).

L'esposizione sommaria dei fatti di causa, pertanto, non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì mira a consentire a questa Corte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024).

Tornando, ora, al caso ora in esame, si deve rilevare la radicale assenza, nel ricorso, della benché minima esposizione dei fatti di causa, ed in particolare della sintesi sia delle domande ed allegazioni delle parti nel giudizio di prime cure sia del dispositivo e della motivazione della sentenza di primo grado, sia, infine, delle domande ed allegazioni delle parti in grado di appello, prendendo il ricorso le proprie mosse direttamente dal dispositivo della decisione della Corte d’appello – salvo sporadici e frammentari richiami sparsi nell’ambito dei singoli motivi di ricorso - al punto che questa Corte, nella precedente Sez.

S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 9 di 13 ricostruzione dei fatti di causa, si è vista costretta a fare riferimento direttamente al contenuto della decisione impugnata, in quanto, diversamente, sarebbe risultata radicalmente preclusa la possibilità di procedere ad una minima ricostruzione della vicenda processuale.

L’impiego, da parte di questa Corte, del contenuto della decisione impugnata, tuttavia, non può valere a colmare le irrimediabili lacune che affliggono il ricorso, avendo questa Corte già chiarito che le carenze del ricorso che manchi completamente del l'esposizione dei fatti di causa non possono essere superatené attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorsoné attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022).

3. A questo punto, è appena il caso di aggiungere che i singoli motivi di ricorso sono in ogni caso privi di pregio, dovendosi osservare in sintesi che: 1) quanto al primo motivo, al di là della non pertinenza del richiamo agli artt. 11 e 12 DM 44/2011 – essendo gli stessi riferiti al formato degli atti nativi digitali –risultano del tutto incomprensibili sia le deduzioni del ricorrente circa il formato “pdf ordinario” col quale sarebbe stata depositata lasentenza impugnata - che invece risulta evidentemente essere stata redatta in forma cartacea a solo successivamente fatta oggetto di scansione ai soli fini dell’inserimento nel fascicolo digitale –sia la generica, apodittica e grave affermazione per cui “la firma a margine non è dei giudici che l’anno [sia] redatta”; 2) il secondo motivo non solo – nonostante i richiami dello stesso ricorrente al principio di autosufficienza – risulta non Sez.

S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 10 di 13 pienamente rispettoso del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c.- dal momento che neppure chiarisce se, a seguito della dichiarazione di astensione dei legali, vi sia stato o meno differimento dell’udienza, come invece espressamente puntualizzato in controricorso – ma anche risulta carente sul piano dell’interesse ex art. 100 c.p.c., avendo la controricorrente dato prova della rinuncia dell’odierno ricorrente al precedente ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il provvedimento assunto dal giudice di prime curesulla specifica questione; il terzo motivo omette di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione impugnata , dovendosi osservare che la Corte territoriale ha bensì richiamato gli stessi principi invocati dal ricorrente, ma ha osservato che proprio da tali principi veniva a discendere l’onere per lo stesso ricorrente di provare l’assenza del rapporto sottostante - non essendo evidentemente sufficiente la mera contestazione del medesimo ed avendo questa Corte già osservato, in relazione alla tematica della prova a contenuto negativo, che la prova dell’assenza del rapporto sottostante ben può essere fornita mediante l’identificazione del rapporto medesimo con quello oggetto della ricognizione e la successiva dimostrazione della inesistenza, originaria o sopravvenuta, del medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10574 del 09/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4019 del 23/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8515 del 28/05/2003)– non senza rilevare ulteriormente che una significativa parte delle deduzioni ulteriormente svolte nel motivo attiene inammissibilmente a profili in fatto; Sez.

S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 11 di 13 il quarto motivo, ancora una volta, non si confronta con la ratio decidendi, essendo sufficiente osservare che l’esordio del motivo - “se la Corte territoriale ha escluso che la dichiarazione dello Sciarrone potesse assurgere a “confessoria”” – viene direttamente a contrastare con l’opposto risultato cui è espressamente pervenuta la decisione impugnata, ferma restando –alla luce del mancato accoglimento del terzo motivo – l’applicazione del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 5)l’inammissibilità del quinto ed ultimo motivo – afflitto peraltro da una confusione tra i due distinti profili della trasformazione e della scissione – deriva dalla mancata riproduzione o localizzazione, in ossequio all’art. 366 c.p.c. , del l’atto di scissioneche pure lo stesso ricorrente ammette essere stato prodotto (pag. 23, riga 6), non senza osservare che, accedendo alla tesi del ricorrente per cui [OSCURATO:PERSONA].

S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 12 di 13 S.p.A. sarebbe ancora l’unica titolare del rapporto in contestazione, si dovrebbe concludere, da un lato, che la sentenza d’appello risulta comunque essere stata assunta sull’appello della stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – risultando quindi viziata, in mera ipotesi, per l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’intervento dell’odierna controricorrente - e, dall’altro lato, che sarebbe stato onere del ricorrente provvedere alla notifica del ricorso ora in decisione alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui invece il ricorso non risulta notificato.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Sez.

S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 13 di 13 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20002/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari – Ricognizione di debito R.G.N. 20002/2021 Ud. 27/11/2025CC Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 2 di 13 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 139/2021 depositata il 11/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 139/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte d’appello di Messina, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1130/2015, pubblicata in data 15 maggio 2015 e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 885/2006, gravando l’appellato delle spese dei due gradi. 2. Come riferito dalla decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva ottenuto l’emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 88.854,08 sulla base di una scrittura datata 27 ottobre 2004, ritenuta dalla stesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. costituire ricognizione di debito. Il decreto ingiuntivo era stato opposto da GIUSEPPE SCIARRONEe il Tribunale di Messina –sempre secondo quanto riferito dalla decisione impugnata - aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. 3.Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - cui nel corso del giudizio aveva dichiarato di subentrare [OSCURATO:SOCIETA]. - e costituitosi [OSCURATO:PERSONA] , per resistere al gravame con comparsa che –sempre come riporta la decisione impugnata – recava la dichiarazione finale “non si formulano domande riconvenzionali, né Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 3 di 13 appello incidentale”, la Corte territoriale ha accolto il gravame sulla base di un percorso argomentativo che può essere così sintetizzato: 1) l a decisione di prime cure aveva violato gli artt. 1988 e 2797 c.c., in quanto la produzione, da parte dell’appellante, della scrittura privata ricognitiva di debito, aveva determinato l’inversione degli oneri probatori - essendo a questo punto l’ingiunto, odierno ricorrente, tenuto a dare prova dell’assenza del rapporto fondamentale –laddove la decisione del Tribunale aveva invece riversato sulla società opposta l’onere di provare il proprio credito, valorizzando una circostanza – la tardività della produzione del contratto di finanziamento –che di per sé era inidonea a determinare “ il venir meno dell'efficacia vincolante sul piano probatorio del riconoscimento del debito nei confronti dell'altra parte contraente, che da tale onere era dispensata, stante la presunzione in suo favore dell'esistenza del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988 c.c..”; 2) p ur dovendosi ribadire in linea generale la distinzione tra ricognizione di debito e confessione, ma rammentato altresì che, sempre in via generale, non può escludersi che, nel concreto, nello stesso documento vengano a coesistere una ricognizione di debito ed una confessione, nel caso di specie il tenore letterale del documento ricognitivo –ed in particolare il riferimento al contratto di finanziamento –valeva ad attribuire al medesimo valore confessorio; 3) d el tutto legittima era la costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, come documentalmente comprovato, l’originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dapprima, aveva mutato ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 4 di 13 successivamente, era stata scissa in quattro società, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. 4) i nammissibili erano le conclusioni rassegnate dall’odierno ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta in appello –ove veniva chiesto “l'accoglimento delle domande eccezioni e conclusioni formulate ed in ogni caso, e comunque, la statuizione sulla eccezione di nullità del giudizio di primo grado”, in quanto su tali domande doveva ritenersi formato il giudicato per effetto del rigetto pronunciato dal Tribunale e della mancata proposizione, da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], di appello incidentale, come chiarito dallo stesso odierno ricorrente con la dichiarazione finale, contenuta nella medesima comparsa, nella quale si concludeva “non si formulano domande riconvenzionali, né appello incidentale”. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce , nella rubrica, la “nullità della sentenza per violazione delle norme di cui al D.M. 44/2011”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la sentenza impugnata non costituisce un file digitale “nativo”, ma la scansione di un documento analogico, aggiungendo che “tra l’altro la firma a margine non è dei giudici che l’anno [sic] redatta”. Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 5 di 13 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce , nella rubrica, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento di primo grado; nullità conseguente della sentenza e del procedimento di secondo grado. Error in procedendo. Artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all’art. 176 cpc. ”. Il ricorrente evidenzia di avere sollevato, già nel giudizio di primo grado, un profilo di nullità, costituito dalla celebrazione dell’udienza del 17 luglio 2007 in assenza dei procuratori del ricorrente, i quali avevano aderito all’astensione nazionale dalle udienze proclamata dall’OUA. Disatteso tale profilo dal giudice di prime cure, lo stesso sarebbe stato riproposto in sede di gravame senza che occorresse la formulazione di un appello incidentale, essendo il ricorrente risultato vincitore. Si deduce, quindi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tale profilo coperto dal giudicato, disattendendolo. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce , nella rubrica, “ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Error in iudicando. Artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc in relazione all’art. 1988 c.c. (ricognizione di debito) ed in relazione all’art. 2697 c.c. (onere della prova).”. Argomenta in particolare il ricorso che “il giudice dell’impugnazione non ha considerato che sebbene il riconoscimento del debito abbia effetto confermativo dell'obbligazione sussistente in capo al debitore, dispensando il creditore dall'onere di provare quella obbligazione, che si presume esistente fino a prova contraria, sotto il profilo sostanziale la Corte territoriale non poteva prescindere dall'esistenza (e/o dalla validità) di un originario rapporto intercorrente tra debitore e creditore, posto che nel corso del giudizio ne era stata contestata e denegata l’esistenza (e sempre e comunque, la validità). In queste ipotesi, tali situazioni andavano ad incidere sull'obbligazione derivante dal Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 6 di 13 riconoscimento (…) che, pertanto, non era più sufficiente per far valere la pretesa creditoria. A questo deve aggiungersi che il riconoscimento di debito sottoscritto dal presunto debitore, considerata la sua recisa e motivata denegazione di dovere alcunché, il detto riconoscimento non vale(va) ad esonerare il creditore dall'onere di provare l'entità della somma pretesa (…).”. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce , nella rubrica, “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Error in procedendo, error in iudicando. Art. 360 co. 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 2697 c.c. (onere della prova) a carico di controparte”. Argomenta, in particolare, il ricorso che “se la Corte territoriale ha escluso che la dichiarazione dello Sciarrone potesse assurgere a “confessione”, allora, a prescindere quanto evidenziato ai punti che precedono, avrebbe dovuto tenere debito conto della inesistenza del contratto (cd. causale) di finanziamento tanto da ammettere una contraria risultanza, non costituendo la ricognizione una prova piena (…) in quanto la ricognizione di debito in questione ha natura giuridica di mera dichiarazione unilaterale resa dal debitore “contra se”, per cui essa andrebbe al più può incidere solo sul meccanismo dell’onere della prova, mentre fonte di obbligazioni resterebbe in ogni caso il rapporto fondamentale sottostante (…), sempre fermo restando l’onere della prova in caso di contestazione dell’esistenza e/o della validità del rapporto fondamentale”. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce , nella sua rubrica, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e, comunque, rilevabile d’ufficio riguardo la successione nel processo, la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale. Error in procedendo, error in iudicando. Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 7 di 13 Art. 360 co. 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 110 e 111 cpc ed in relazione all’art. 2697 c.c., oltre che in relazione agli artt. 2097 c.c., 24 Cost. e 81 cpc.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte d’appello avrebbe affermato la circostanza della modifica della ragione sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pur in assenza della produzione dell’atto notarile relativo a tale modifica; − parimenti la Corte d’appello avrebbe ritenuto la successione dell’odierna controricorrente nella titolarità del credito originariamente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a seguito di scissione, pur in assenza di espressa menzione dell’assegnazione di detto credito alla medesima [OSCURATO:PERSONA] Ne consegue, argomenta il ricorso, che unica legittimata ad causam era da ritenersi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che [OSCURATO:SOCIETA]. non può ritenersi avente causa dalla prima. 2.Il ricorso deve essere dichiarato, nel complesso , inammissibile, non contenendo lo stesso una adeguata esposizione sommaria dei fatti della causa, nel rispetto del disposto di cui all’art. 366, n. 3), c.p.c. Occorre preliminarmente rammentare che questa Corte ha chiarito che, i n tema di requisiti di "forma - contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c. - la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso– si viene ad integrare un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 8 di 13 rilevanti e sullo scarto di quelli inutili -funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti(Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025). L'esposizione sommaria dei fatti di causa, pertanto, non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì mira a consentire a questa Corte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024). Tornando, ora, al caso ora in esame, si deve rilevare la radicale assenza, nel ricorso, della benché minima esposizione dei fatti di causa, ed in particolare della sintesi sia delle domande ed allegazioni delle parti nel giudizio di prime cure sia del dispositivo e della motivazione della sentenza di primo grado, sia, infine, delle domande ed allegazioni delle parti in grado di appello, prendendo il ricorso le proprie mosse direttamente dal dispositivo della decisione della Corte d’appello – salvo sporadici e frammentari richiami sparsi nell’ambito dei singoli motivi di ricorso - al punto che questa Corte, nella precedente Sez. S1- R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 9 di 13 ricostruzione dei fatti di causa, si è vista costretta a fare riferimento direttamente al contenuto della decisione impugnata, in quanto, diversamente, sarebbe risultata radicalmente preclusa la possibilità di procedere ad una minima ricostruzione della vicenda processuale. L’impiego, da parte di questa Corte, del contenuto della decisione impugnata, tuttavia, non può valere a colmare le irrimediabili lacune che affliggono il ricorso, avendo questa Corte già chiarito che le carenze del ricorso che manchi completamente del l'esposizione dei fatti di causa non possono essere superatené attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorsoné attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022). 3. A questo punto, è appena il caso di aggiungere che i singoli motivi di ricorso sono in ogni caso privi di pregio, dovendosi osservare in sintesi che: 1) quanto al primo motivo, al di là della non pertinenza del richiamo agli artt. 11 e 12 DM 44/2011 – essendo gli stessi riferiti al formato degli atti nativi digitali –risultano del tutto incomprensibili sia le deduzioni del ricorrente circa il formato “pdf ordinario” col quale sarebbe stata depositata lasentenza impugnata - che invece risulta evidentemente essere stata redatta in forma cartacea a solo successivamente fatta oggetto di scansione ai soli fini dell’inserimento nel fascicolo digitale –sia la generica, apodittica e grave affermazione per cui “la firma a margine non è dei giudici che l’anno [sia] redatta”; 2) il secondo motivo non solo – nonostante i richiami dello stesso ricorrente al principio di autosufficienza – risulta non Sez. S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 10 di 13 pienamente rispettoso del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c.- dal momento che neppure chiarisce se, a seguito della dichiarazione di astensione dei legali, vi sia stato o meno differimento dell’udienza, come invece espressamente puntualizzato in controricorso – ma anche risulta carente sul piano dell’interesse ex art. 100 c.p.c., avendo la controricorrente dato prova della rinuncia dell’odierno ricorrente al precedente ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il provvedimento assunto dal giudice di prime curesulla specifica questione; il terzo motivo omette di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione impugnata , dovendosi osservare che la Corte territoriale ha bensì richiamato gli stessi principi invocati dal ricorrente, ma ha osservato che proprio da tali principi veniva a discendere l’onere per lo stesso ricorrente di provare l’assenza del rapporto sottostante - non essendo evidentemente sufficiente la mera contestazione del medesimo ed avendo questa Corte già osservato, in relazione alla tematica della prova a contenuto negativo, che la prova dell’assenza del rapporto sottostante ben può essere fornita mediante l’identificazione del rapporto medesimo con quello oggetto della ricognizione e la successiva dimostrazione della inesistenza, originaria o sopravvenuta, del medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10574 del 09/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4019 del 23/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8515 del 28/05/2003)– non senza rilevare ulteriormente che una significativa parte delle deduzioni ulteriormente svolte nel motivo attiene inammissibilmente a profili in fatto; Sez. S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 11 di 13 il quarto motivo, ancora una volta, non si confronta con la ratio decidendi, essendo sufficiente osservare che l’esordio del motivo - “se la Corte territoriale ha escluso che la dichiarazione dello Sciarrone potesse assurgere a “confessoria”” – viene direttamente a contrastare con l’opposto risultato cui è espressamente pervenuta la decisione impugnata, ferma restando –alla luce del mancato accoglimento del terzo motivo – l’applicazione del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 5)l’inammissibilità del quinto ed ultimo motivo – afflitto peraltro da una confusione tra i due distinti profili della trasformazione e della scissione – deriva dalla mancata riproduzione o localizzazione, in ossequio all’art. 366 c.p.c. , del l’atto di scissioneche pure lo stesso ricorrente ammette essere stato prodotto (pag. 23, riga 6), non senza osservare che, accedendo alla tesi del ricorrente per cui [OSCURATO:PERSONA]. S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 12 di 13 S.p.A. sarebbe ancora l’unica titolare del rapporto in contestazione, si dovrebbe concludere, da un lato, che la sentenza d’appello risulta comunque essere stata assunta sull’appello della stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – risultando quindi viziata, in mera ipotesi, per l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’intervento dell’odierna controricorrente - e, dall’altro lato, che sarebbe stato onere del ricorrente provvedere alla notifica del ricorso ora in decisione alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui invece il ricorso non risulta notificato. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Sez. S1 - R.G. 20002/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 13 di 13 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver
Decreto Cassazione n. 31679/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris