CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 46326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed IMpratore Giuseppe, indagati per il reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rilevando come le conclusioni cui era giunto il giudice non erano per nulla condivisibili; alla base della opposizione alla richiesta di archiviazione si era fatto presente come ben due periti avevano ritenuto ampiamente provato il superamento del tasso di usura, ma nessuno aveva rnAr ' potuto spiegare perché il sistema di allerta della banca non si fosse azionato; era poi rimasta lettera morta la richiesta di sentire il responsabile del settore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi preliminarmente come, in base alla normativa vigente, questa Corte non sia competente a decidere sul presente ricorso L'art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen. prevede infatti che "Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile..." (sul punto di veda Sez.3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371: "l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen."). Pertanto, l'ordinanza di impugnazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma. Il secondo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio. Il ricorrente censura, invece, il merito del provvedimento; tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd. "sostanziale" e si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato. Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall'art. 410- bis, comma 3, cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, con la conseguente - - (' condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cas