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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12451/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.6.2025 la Corte d'appello di Bologna h,a confermato la 44 ,Q5,Z0Z4- sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]/di condanna alla pena di due anni e un mese di reclusione per i reati di cui agli artt. 423 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che il ricorso lamenta essenzialmente che la condanna si sia fondata su un unico elemento meramente indiziario, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; Considerato che, in realtà, le sentenze di merito evidenziano più indizi a carico del ricorrente e ne ritengono provata la responsabilità in modo non manifestamente illogico, qui dovendosi solo puntualizzare che, in tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi con la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito: ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 1, n. 1343 del 5/12/1994, dep. 1995, Colonnetti, Rv. 200238 - 01); Considerato, altresì, che anche la motivazione della Corte d'appello circa una possibile spiegazione alternativa rispetto all'ipotesi accusatoria non è censurabile, in quanto la regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» consente di pronunciare sentenza di condanna là dove le ricostruzioni alternative costituiscano eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M— .....(1.,.,,-. il Fu: 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.6.2025 la Corte d'appello di Bologna h,a confermato la 44 ,Q5,Z0Z4- sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]/di condanna alla pena di due anni e un mese di reclusione per i reati di cui agli artt. 423 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che il ricorso lamenta essenzialmente che la condanna si sia fondata su un unico elemento meramente indiziario, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; Considerato che, in realtà, le sentenze di merito evidenziano più indizi a carico del ricorrente e ne ritengono provata la responsabilità in modo non manifestamente illogico, qui dovendosi solo puntualizzare che, in tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi con la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito: ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 1, n. 1343 del 5/12/1994, dep. 1995, Colonnetti, Rv. 200238 - 01); Considerato, altresì, che anche la motivazione della Corte d'appello circa una possibile spiegazione alternativa rispetto all'ipotesi accusatoria non è censurabile, in quanto la regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» consente di pronunciare sentenza di condanna là dove le ricostruzioni alternative costituiscano eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M— .....(1.,.,,-. il Fu: 3
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