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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17543/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30873/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – ASP N. 1 – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ) , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 LANCIANO – VASTO – CHIETI, in persona del Direttore,rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , (p.e.c. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Susa, n. 1 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di L’Aquila n. 1 426 /20 2 1 , pubblicata in data 27 settembre 20 2 1 e notificata in data 4 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 446/2017, ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] di servizi alla Perona– ASP n. 1 - Provincia di Chieti, nei confronti della ASL n. 2 di Chieti, condannando quest’ultima al pagamento, in favore della attrice, della somma di euro 54.041,51, oltre accessori, a titolo di residuo credito derivante dalle fatture emesse, nel corso dell’annualità 2011, per le rette inerenti l’attività di assistenza sanitaria prestata in regime di convenzione.

2. ASP n. 1 Provincia di Chieti, succeduta agli [OSCURATO:PERSONA] i di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato l’appellata al pagamento dell’ulteriore somma (in aggiunta a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado) di euro 32.047,00, oltre interessi, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla Persona –ASP n. 1 - Provincia di Chieti ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano – Vasto - Chieti resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla Persona – ASP n. 1 - Provincia di Chieti resiste con controricorso al ricorso incidentale.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato atto di rinuncia congiunto al ricorso principale ed a quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez.

U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30873/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – ASP N. 1 – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ) , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 LANCIANO – VASTO – CHIETI, in persona del Direttore,rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , (p.e.c. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Susa, n. 1 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di L’Aquila n. 1 426 /20 2 1 , pubblicata in data 27 settembre 20 2 1 e notificata in data 4 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 446/2017, ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] di servizi alla Perona– ASP n. 1 - Provincia di Chieti, nei confronti della ASL n. 2 di Chieti, condannando quest’ultima al pagamento, in favore della attrice, della somma di euro 54.041,51, oltre accessori, a titolo di residuo credito derivante dalle fatture emesse, nel corso dell’annualità 2011, per le rette inerenti l’attività di assistenza sanitaria prestata in regime di convenzione. 2. ASP n. 1 Provincia di Chieti, succeduta agli [OSCURATO:PERSONA] i di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato l’appellata al pagamento dell’ulteriore somma (in aggiunta a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado) di euro 32.047,00, oltre interessi, confermando per il resto la sentenza di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla Persona –ASP n. 1 - Provincia di Chieti ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano – Vasto - Chieti resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla Persona – ASP n. 1 - Provincia di Chieti resiste con controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato atto di rinuncia congiunto al ricorso principale ed a quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara la estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell