CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16145/2016proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1913/1/15, depositata il 21 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per Agenzia delle Entrate, e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha così concluso: «accogliere il secondo motivo, assorbito il primo; cassare la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoin diversa composizione». [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 1913/1/15, depositata il 21 dicembre 2015, laCommissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2012/001/OM/000000001/0/001) col quale era stato sottoposto a tassazione di registro, con aliquota proporzionale del 3% (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 9 della tariffa allegata, parte prima), il decreto di omologa (n. 1/2012) del concordato fallimentare emesso nel fallimento della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", con terzo assuntore [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 –Premesso che, nella fattispecie, l’imposta era stata liquidata (ex d.P.R. n. 131 del 1986, cit., art. 21, comma 2) sul valore dell’accollo dei debiti concorsuali, quale disposizione patrimoniale più onerosa, ha rilevato il giudice del gravame che: -come condivisibilmente rilevato nella sentenza impugnata, i debiti oggetto di accollo («verso fornitori, banche e istituti di credito ») dovevano essere sottoposti a tassazione in misura fissa in quanto riconducibili ad operazioni rientranti nell’àmbito di applicazione dell’IVA –e, così, al principio di alternatività Iva/Registro – mentre l’aliquota proporzionale di registro poteva trovare applicazione (solo) per i debiti «verso dipendenti, Stato ealtri Enti pubblici, ammontanti a 7.721,90 euro», con conseguente liquidazione del tributo (con aliquota del 3%) per importo pari ad € 399,65; - l’Agenzia non aveva dato conto di un diverso ammontare dei debiti per operazioni soggette all’IVA che il primo giudice aveva quantificato in complessivi € 1.487.008,58. 2. –L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva incentrato il decisumsul principio di alternatività Iva/Registro così senza cogliere il fondo delle questioni devolute col gravame stesso, questioni che involgevano l’applicabilità, al decreto di omologa in contestazione, della disciplina relativa all’atto recante una pluralità di disposizioni che, in ragione della loro connessione, andavano sottoposte a tassazione sulla base della (sola) disposizione più onerosa (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 2), quest’ultima da individuarsi nell’accollo dei debiti della massa fallimentare a fronte della cessione al terzo assuntore di una (mera) azione revocatoria già proposta dal fallimento. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 2, nonché artt. 8 e 9 della tariffa allegata, parte prima, sull’assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto attribuire rilevanza esclusiva, ai fini della tassazione di registro del concordato fallimentare, alla disposizione connessa (art. 21, comma 2, cit.) costituita dall’accollo dei debiti della massa, posto che formava oggetto di cessione, in favore del terzo assuntore del concordato, un’azione giudiziaria (revocatoria) già promossa dal fallimento e, così, un titolo che non comportava alcun effetto traslativo e rispetto al quale non poteva porsi, nemmeno in apicibus, il principio di alternatività Iva/Registro. 2. –Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Per come assume la stessa ricorrente, la questione devoluta al giudice del gravame involgeva una pretesa impositiva che trovava la sua causa petendinell’applicabilità della disposizione (d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, cit.) secondo la quale, a fronte di plurime disposizioni patrimoniali connesse e necessariamente dipendenti tra di loro, la tassazione di registro del decreto di omologa del concordato fallimentare doveva svolgersi sulla «disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa» e, con ciò, sull’accollo di debiti della massa. Non può, pertanto, prospettarsi, nella fattispecie, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che (proprio) su di una siffatta deduzione il decisum ha inciso dando applicazione al principio di alternatività Iva/Registro (d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 5 e 40) con riferimento ai debiti accollati piuttosto che all’azione giudiziaria oggetto di cessione. 3. –Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1 - Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett. g) dello stesso art. 8, cit.; e, per siffatta fattispecie, l’imposta di registro va commisurata in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato allacessione dei beni fallimentari (v., ex plurimis , Cass., 13 novembre 2023, n. 31530; Cass., 12 ottobre 2021, n. 27669; Cass., 6 maggio 2021, n. 11925). 3.2 - Difettando, nella fattispecie, effetti immediatamente traslativi, il giudice del gravame ha specificamente esaminato la pretesa impositiva con riferimento (proprio) a quell’accollo di debiti della massa che, come anticipato, costituiva la causa petendidell’atto impositivo, rilevandone la riconducibilità ad operazioni soggette ad Iva. Posto, allora, che il difetto di un effetto traslativo avrebbe imposto (al più) la tassazione del decreto in misura fissa – in disparte la configurabilità di un evento condizionato (l’utile esperimento dell’azione revocatoria) suscettibile di essere ricondotto alle disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,artt. 19, 27 e 8, lett. a), della tariffaallegata, parte prima,–e che il decisum in contestazione non forma oggetto di censura quanto alla ratio decidendi che ha conformato il criterio di tassazione in concreto delineato – con riferimento (proprio) ai debiti della massa oggetto di accollo cui è stato riferito il principio di alternatività Iva/Registro – ne riesce l’inammissibilità di un motivo di ricorso che - senza mettere in discussione la riconducibilità all’àmbito di applicazione dell’Iva delle operazioni negoziali sottese ai debiti oggetto di accollo – finisce col dedurre l’erronea applicazione di detto principio a riguardo di una disposizione patrimoniale – l’oggetto della cessione operata in favore del terzo assuntore del concordato fallimentare ( id est l’azione revocatoria già promossa dal fallimento nei confronti di terzo soggetto) –che ex se, ed in ragione dello stesso atto impositivo in contestazione, rimaneva estranea alla causa petendidell’avviso di liquidazione.4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono, però , i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed a