CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06949/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29609/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],titolare della ditta individuale Scavoter di [OSCURATO:PERSONA]- sario, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico, n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale chied e di ricevere le comunicazioni a l propri o indirizz o di posta elettronica certificata indicato. -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente pro- cedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrente – 2RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Catania,n. 1741/2019, depo- sitata in data 16/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/ 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Gravina aggiudicava all'impresa Scavoter di [OSCURATO:PERSONA] i lavori di prevenzione in- cendi presso la scuola elementare Rodari, per l'importo di euro 237.296,71. La consegna dei lavori avveniva il 10/9/2007, con l'immissione dell'impresa appaltatrice nel possesso dei locali destinatari dell'inter- vento edilizio, certificando che «il sito su cui dovevano eseguirsi la- vori era libero da persone e/o cose senza che c'erano impedimenti alcuni per l'avvio e per la prosecuzione dei lavori stessi». Con la nota delle 4/10/2007 dell'impresa si evidenziava che il sito era occupato. Con la nota del Comune del 22/10/2007 si comunicava che erano disponibili: i lavori esterni e locali; i lavori interni del corpo M; mentre per i lavori relativi ai corpi A, B e C, sarebbero stati effettuati con sequenza per corpo e piano. Con note del 15/11/2007 e del 23/11/2007 l'impresa formulava osservazioni per carenze progettuali. Con ordine di servizio del direttore dei lavori n.1 del 20/12/2007 veniva fissata la data per l'inizio e lavori al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, parte dei lavori sarebbe iniziata il 10/1/2008, mentre altra parte dei lavori sarebbe iniziata al termine dei primi. Il 2/1/2008 l'impresa rilevava l'indisponibilità dell'area e l'aggra- vio dei costi per la consegna frazionata, chiedendo la risoluzione del contratto. 3RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] direttore dei lavori con verbale del 7/1/2008 dichiarava l'inesi- stenza di cause ostative. Il 10/1/2008 iniziano i lavori alle ore 7,30, ma veniva subito di- sposta la sospensione degli stessi alle ore 8,00, per l'intervento dei Carabinieri, chiamati dal preside dell'istituto scolastico, in assenza delle necessarie misure di sicurezza. Nella «breve esecuzione dei lavori l'impresa provvedeva alla ri- mozione delle porte interne delle aule ed alla rimozione del pavi- mento all'interno dell'aula magna (precisa l'appellante che si trattava di lavori indicati ai punti 1 e 2 dell'ordine di servizio del 20/12/ 2007)». Il Comune di Gravinanotificava atto di citazione del 13/2/2008 nei confronti dell'impresa. Con la determina n. 3 del 2/4/2008 il dirigente dell'ufficio tecnico comunale intimava la risoluzione del contratto, tra l'altro, per omis- sione delle misure di sicurezza. L'impresa proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Comune. 2. Il Tribunale, dopo l'espletamento di una CTU, rigettava sia la domanda «principale» del Comune di Gravina(cfr. pagina 11 del ri- corso per cassazione), sia la domanda riconvenzionale del Rapisarda. 3. Proponeva appello il Rapisarda lamentando che la risoluzione del contratto intimato dal Comune di Gravina con la determina del responsabile del procedimento n.3 del 2/4/2008 era illegittima. Evi- denziava, invece, che «la condotta del Comune giustificherebbe una pronunzia di risoluzione del contratto per inadempimento del Co- mune stesso». Si chiariva che «la pronunzia di primo grado ha rigettato la do- manda di risarcimento del danno proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la statuizione è, sul tale capo, passata in giudicato perché non appellata». 4RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sentenza appellata, invece, aveva anche accertato l'inadem- pimento di Scavoter, rigettando le relative domande. Pertanto,l'appellante chiedeva di accogliere le domande dirette a dimostrare: a) di legittimità della risoluzione intimata dal Comune; b) l'inadempimento del Comune di Gravinacon conseguente risolu- zione del contratto; c) la fondatezza della domanda risarcitoria. 3.1. Restava contumace il Comune di Gravina. 4. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n.1741 del 2019, pubblicata il 16/7/2019, rigettava l'appello di Scavoter. In particolare, il giudice di prime cure si era limitato ad escludere l'inadempimento del Comune con l'espressione «non consta che l'ente abbia parimenti violato il contratto». Tuttavia, il Tribunaleaveva riconosciuto l'inadempimento dell'im- presa, poiché, «secondo quanto accertato dal CTU […] consta che l'impresa si è resa inadempiente a vari obblighi contrattuali, tenendo un comportamento non conforme al canone della buona fede nell'e- secuzione del contratto e culminato in una condotta del tutto incoe- rente con le ragioni fino a quel momento invocate per non iniziare le esecuzione della prestazione». La Corte territoriale rilevava che la sentenza impugnata aveva «del tutto omesso ogni considerazione in merito alla gravità dell'ina- dempimento attribuito all'appaltatore». Tuttavia,la sentenza di primo grado doveva essere confermata, seppur con diversa motivazione. In particolare, il responsabile del procedimento nella determina- zione di risoluzione n.3 del 2/4/2008 aveva contestato che «(come risulta dalla relazione di servizio dei Carabinieriintervenuti, versata in atti) “…Procedeva alle lavorazioni in difformità delle più elementari misure di sicurezza quali la transennatura, l'uso dei dispositivi di pro- tezione individuale, la totale assenza di cartellonistica di cantiere ciò in dispregio delle normative vigenti…”», nonché «il mancato rispetto 5RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'ordine dei lavori indicato nell'ordine di servizio n. 1 posto che la rimozione delle porte delle aule non era contemplata nei punti 1), 2) e 3) dell'ordine di servizio (che individuavano le lavorazioni da ini- ziare il giorno 10/1/2008)». Era sicuramente avvenuta l'omessa adozione delle misure di si- curezza contestata all'impresa «sia perché accertata dei Carabinieri intervenuti, sia perché di fatto ammessa dall'appaltatore quando af- ferma riferendosi alla condotta del committente “…è stata trovata la pagliuca nell'occhio del Rapisarda (i lavoratori erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale o mancava il cartello), senza no- tare la trave presente nell'occhio della stazione appaltante”». Per la Corteterritoriale, dunque, le omissioni riferite e riscontrate «nell'approntamento delle misure di sicurezza e nel mancato rispetto dell'ordine dei lavori rappresentano, all'evidenza, un inadempimento contrattuale dell'appaltatore occorre valutarne l'incidenza sull'equili- brio contrattuale». Per la Corted'appello, quindi, da un lato, non v'era prova alcuna delle giustificazioni che l'impresa avrebbe fornito ai Carabinieri, es- sendo irrilevante il fatto che non fosse stata elevata sanzione per violazione della normativa sulla sicurezza, e dall'altro, l'importanza degli obblighi di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione di un contratto d'appalto era «testimoniata dalle numerosissime disposizioni che le normative di settore contemplano», tanto che «la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza determina l'esclu- sione dalle gare pubbliche di appalto (cfr. art. 38, co. 1, lett. e, D.Lgs. 163/06)». Pertanto, sotto il profilo «obiettivo/qualitativo», l'inadempimento ascritto all'appaltatore colpiva «una prestazione di cruciale impor- tanza cui era obbligato ed incide, dunque, in modo serio sull'equili- brio contrattuale». 6RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inadempimento assumeva «connotati di indubbia evidenza gravità», in quanto trattavasi di un'Amministrazione pubblica, ed i lavori «venivano svolti all ' interno di una scuola (e proprio per tale ragione l'ordine di servizio imponeva una precisa tempistica nella esecuzione delle opere che la rendesse compatibile con l'attività di- dattica in corso)». Tale inadempimento, allora, risultava ledere in misura più che apprezzabile l'interesse dell'Amministrazione e faceva ritenere, da un lato, «che l'attrice non avrebbe stipulato il contratto ove avesse sa- puto dell'inadempimento cui andava incontro» e, dall'altro, «che esso incide[va] in maniera intollerabile sull'equilibrio contrattuale di- segnato dalle parti in sede di stipula, facendo del tutto venir meno la fiducia verso la controparte contrattuale». Proseguiva la Corted'appello sottolineando che, seppure i lavori fossero iniziati da poco più di un'ora, il 10/1/2008, tuttavia «gli ob- blighi relativi alla sicurezza devono essere assolti prima dell'inizio dell'esecuzione». Inoltre, quanto alla rimozione delle porte delle aule, in violazione dell'ordine dei lavori previsto dall'ordine di servizio, appariva «una condotta intenzionalmente posta in essere al fine [di] disattendere la volontà del committente». Quanto alla doglianza della appaltatrice per la asserita consegna frazionata dei lavori, la Corteterritoriale rilevava che «l'impresa ebbe ad accettare la consegna dei lavori senza eccepire alcunché», mentre nella fattispecie occorreva concludere che «a) non vi è stato un fra- zionamento della consegna lavori in senso tecnico e ciò esclude in nucela fondatezza della tesi dell' equivalenza consegna frazionata - mancata consegna; b) la mancata disponibilità dell'intera area ap- pare fatto scarsamente rilevante nell'economia del rapporto nego- ziale anche alla luce della puntuale tempistica e scalettatura dell'e- secuzione dei lavori contenuta nell'ordine di servizio n.1 che appare 7RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del tutto compatibile con una corretta esecuzione del contratto d'ap- palto stipulato tra le parti». La necessità di eseguire i lavori in modo scaglionato nei vari am- bienti della scuola, «avrebbe al più -ed in via di mera ipotesi - potuto determinare un maggior aggravio “esecutivo” per l'impresa». Ciò avrebbe potuto trovare contemperamento «con l'esecuzione dell'o- pera mediante l'apposizione di apposita riserva». Non potendo giu- stificare la condotta tenuta dall'impresa nell'esecuzione dei lavori. Risultava, dunque, legittima la risoluzione del contratto intimata dal committente all'appaltatore con la determinazione del responsa- bile del procedimento n. 3 del 2/4/2008. Altrettanto corretto risul- tava l'esercizio dell'escussione della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ro- sario Rapisarda, depositando anche memoria scritta. 6. Ha resistito con controricorso il Comune di Gravina. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 99,112, c.p.c., 342, 2º comma, e 345 del c.p.c., 324 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n.3 e n. 4, c.p.c.». In particolare, la Corteterritoriale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite «nel divieto di so- stituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi». Ad avviso del ricorrente la sentenza di primo grado aveva re- spinto la domanda del Comune per inesistenza del danno, rigettando la domanda del Rapisarda e reputando legittima la risoluzione del 8RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contratto per il suo inadempimento «soltanto per violazione del ca- none della buona fede contrattuale per avere iniziato i lavori sebbene in precedenza ne avesse contestato l'inizio». Sempre a giudizio del ricorrente il Tribunale avrebbe escluso «dalle cause di risoluzione del contratto, la violazione delle norme sulla sicurezza, ritenendo non provata dalle violazione». Ciò sarebbe desumibile «sia dal fatto che lo stesso Tribunaleebbe a rigettare la prova testimoniale richiesta dal Comune di Gravinaper dimostrare tale presunta violazione», sia «dalla mancata prova delle violazioni delle norme sulla sicurezza, atteso che, con il verbale re- datto dei Carabinieri, questi non hanno accertato o constatato che l'impresa operasse in violazione delle norme sulla sicurezza, ma si sono limitati a ricevere le dichiarazioni del dirigente scolastico, il quale dichiarava che l'impresa operava non osservando le norme sulla sicurezza e senza autorizzazione». In sostanza, dunque, «la mancata costituzione del Comune nel giudizio di appello ha determinato la formazione del giudicato interno su tale capo della sentenza, con preclusione per il giudice di appello di qualificare diversamente il fatto giuridico». La Corte avrebbe potuto riqualificare fatto giuridico se ci fosse stata una censura motivata da parte del Comune, ma la contumacia dello stesso avrebbe «determinato la formazione del giudicato in- terno sull'aspetto relativo alla mancata violazione delle norme sulla sicurezza». Per il ricorrente la questione relativa alla violazione delle norme di sicurezza «rappresentava uno dei motivi richiamati dal Comune tra le cause di risoluzione del contratto e, quindi, tale circostanza rappresentava un capo della sentenza, avente una propria rilevanza ed autonomia». 9RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché il giudice aveva escluso dalle cause della risolu- zione del contratto la contestata violazione delle norme sulla sicu- rezza, ne derivava «l'illegittimità della decisione della Corte etnea per violazione del giudicato interno formatosi sulla vicenda». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione dell'art.112, 99, 112, 324, 342, 2º comma, 345 e 324 c.p.c.; violazione dell'art. 24 della Costituzione con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, per i profili di nullità e con riferi- mento all'art. 360, primo comma, n. 3, per i profili di violazione di legge». La sentenza della Corted'appello sarebbe nulla per un vizio che «lede la regolare costituzione del contraddittorio e il diritto di difesa del ricorrente». La contumacia del Comune di Gravinain sede di appello avrebbe «determinato l'acquiescenza ai capi della sentenza di primo grado che hanno escluso la legittimità della risoluzione del contratto di ap- palto per motivi diversi dalla violazione delle regole della buona fede contrattuale, e precisamente nella condotta del tutto incoerente alle ragioni fino a quel momento invocate per non iniziare le esecuzione del contratto (e tra questi i motivi attinenti alla violazione delle re- gole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro)». La diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice d'appello avrebbe «compromesso il diritto alla difesa del ricorrente» il quale non avrebbe potuto «rivendicare il diritto a provare, per come aveva fatto nel corso del giudizio di primo grado, l'inesistenza della violazione alla normativa sulla sicurezza contestata». La violazione della normativa sulla sicurezza - a giudizio del ri- corrente- «non è stata riconosciuta dal giudice di primo grado come causa della risoluzione del contratto d'appalto, stante l'inesistenza di 10RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio un accertamento sulla violazione delle norme sulla sicurezza, basan- dosi tale presunzione di violazione sulla dichiarazione del dirigente scolastico, verbalizzatedai Carabinieri». Tale questione, risolta negativamente dal giudice di prime cure, non sarebbe stata «riproposta nel giudizio di appello» da parte del Comune, rimasto contumace. 3. I primi duemotivi di impugnazione, che vanno esaminati con- giuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 3.1. In sostanza, il ricorrente reputa che si sia formato il giudi- cato interno sulla mancata violazione delle norme di sicurezza da parte dell'impresa Scavoter. A giudizio del ricorrente, infatti, il Tribunaledi prime cure avrebbe escluso categoricamente, tra le cause della risoluzione del contratto di appalto, quella concernente la violazione da parte dell'impresa della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Poiché, poi, il Comune di Gravinaera rimasto contumace nel giu- dizio di appello, introdotto dalla Scavoter, risultava passata in giudi- cato la porzione della decisione del Tribunale di prime cure relativa alla sussistenza della violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. In realtà, però, dagli stralci della motivazione del giudice di prime cure, riportate nel ricorso per cassazione non emerge in alcun modo che il Tribunaleabbia escluso la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. [OSCURATO:PERSONA], nel motivo di ricorso per cassazione, si limita ad evidenziare che «disposta consulenza tecnica, il CTU, dopo due anni dall'inizio delle operazioni peritali, ha depositato una relazione di una pagina, con la quale dichiarava: […] che sussiste responsabi- lità dell'impresa appaltatrice per avere omesso di dare comunica- zione ufficiale dell'inizio lavori e di non avere rispettato l'ordine di 11RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio servizio n. 1 e le più elementari norme sulla sicurezza sul lavoro» (cfr. pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione di Scavoter). Il ricorrente richiama poi la sentenza n.759 del 2014 del Tribu- naledi Catania che « ha rigettato sia la domanda principale del Co- mune di Gravina, sia la domanda riconvenzionale del signor Rapi- sarda, compensando le spese del giudizio». Subito dopoil ricorrente aggiunge che «con la sentenza di primo grado, il giudice unico del Tribunale di Catania, alla pagina due , ul- timo capoverso, riporta quanto dichiarato dal CTU, e precisamente di avere appreso della violazione della normativa sulla sicurezza solo dagli atti forniti dal Comune (ordine di servizio e verbale dei Carabi- nieri) e dalle dichiarazioni del direttore dei lavori, senza ritenere tale circostanza di fatto una causa della risoluzione del contratto o co- munque una fonte di responsabilità dell'impresa» (cfr. pagina 17 del ricorso per cassazione). Nella nota n. 6 di pagina 17 del ricorso per cassazione il ricor- rente riporta anche le dichiarazioni del CTU, per le quali «il giorno 10/1/2018, (l'impresa ha) iniziato i lavori senza espletare gli adem- pimenti propedeutici necessari e relativi alla sicurezza (transenne, cartellonistica ecc.). Il sottoscritto CTU, non essendo presente in quella data, non può fare altro che affermare quanto sopra detto, sulla base della documentazione in atti, consistenti nelle dichiara- zioni rese dal D.L. e contenute nell'ordine di servizio n. 2 e sulla base del verbale redatto dei Carabinieri». Aggiunge il ricorrente che «il giudice di primo grado ha ritenuto (pagina 11 rigo 22) che la fonte della responsabilità dell'impresa non è individuabile nella violazione delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma sulla violazione del canone della buona fede contrat- tuale per avere iniziato i lavori sebbene in precedenza ne avesse contestato l'inizio». 12RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dalle sommarie trascrizioni del contenuto della motiva- zione della sentenza di primo grado non emerge in alcun modo che il Tribunaleabbia escluso il grave inadempimento dell ' impresa Sca- voter in relazione alla violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Anzi, dal controricorso del Comune di Gravina emerge esatta- mente il contrario laddove si legge che «anche il giudice di primo grado aveva fatto proprio, nella motivazione della sentenza, un passo dell'espletata CTU, premettendo che: “il nominato perito ha - con sicurezza di metodo e affidabilità di risultati - accertato quanto segue[…]. Veniva dunque riportato e trascritto testualmente il contenuto delle affermazioni del CTU, ossia che «il giorno 10/1/2008, [l'impresa ha] iniziato i lavori senza espletare gli adempimenti propedeutici ne- cessari e relativi alla sicurezza (transenne, cartellonistica, etc.). Il sottoscritto CTU, non essendo presente in quella data, non può far altro che affermare quanto sopra detto,sulla base della documenta- zione in atti, consistente nelle dichiarazioni rese dal D.L. e contenute nell'Ordine di Servizio n. 2 e sulla base del Verbale redatto dai Cara- binieri che sono intervenuti sui luoghi nello stesso giorno (Allegato 8 ed Allegato 9) in tali documenti si legge che lavoratori non erano provvisti dei necessari dispositivi di Protezione Individuale (D.P. 1), previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n. 81/08 e s.m.i.) e che l'impresa non aveva apposto i necessari cartelli né aveva provveduto a transennare l'area interessato dalle lavorazioni». Il Tribunale, poi, concludeva infine che «l'impresa si è resa ina- dempiente a vari obblighi contrattuali (tra cui, evidentemente, anche quello relativo alle misure di sicurezza nel luogo di lavoro n.d.a.)». 13RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] escluso, in radice, dunque che il Tribunale di Catania abbia escluso dalle cause di risoluzione del contratto la violazione delle norme sulla sicurezza. Peraltro, la responsabilità per la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro è a carico dell'impresa appaltatrice. Per questa Corte, infatti,in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tute- lare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla mi- sura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico orga- nizzativi dell'opera da eseguire(Cass., sez. L, 28/10/2009, n. 22818; Cass., sez. 2, 1/2/1994, n. 967). 5. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell'obbligo della motivazione ex art.132, primo comma, n. 4, c.p.c., e art. 111, 6º comma, della Costituzione, in relazione all'art.360, primo comma, n. 4 - omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -violazione dell' art. 115 c.p.c., con riferimento all ' art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.». La Corte d'appello ha affermato che l'omessa adozione delle mi- sure di sicurezza contestata dall'impresa deve reputarsi avvenuta, in quanto accertata dai Carabinieriintervenuti, sia perché «di fatto am- messa dall'appaltatore quando afferma riferendosi alla condotta del committente “stata trovata la pagliuca nell'occhio del Rapisarda”». In realtà, la Corted ' appello avrebbe commesso un grave errore di percezione, sia nella ricognizione del fatto (accertamento della violazione delle norme sulla sicurezza), per avere ritenuto detto ac- certamento effettuato dei Carabinieri, sia per aver posto a base della decisione «una prova immaginaria (violazione ammessa di fatto dallo 14RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio appaltatore), ritenendo come prova un'espressione usata dal difen- sore del Rapisarda nell'esercizio del diritto di difesa giudiziale». Si sarebbe in presenza, dunque, di una «prova inesistente o im- maginaria», censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, per violazione dell'art.115 c.p.c. 5.1. Inoltre, a pagina 30 del ricorso per cassazione, il ricorrente individua un sub motivo, indicato come 3.a), «sull'accertamento della violazione delle norme sulla sicurezza». Si sottolinea che, quanto all'accertamento dei Carabinieridel 10/ 1/2008, in realtà non vi sarebbe stato accertamento della sussi- stenza delle violazioni in materia di sicurezza, ma nel verbale dei Carabinierisi sarebbe riportata esclusivamente la segnalazione del dirigente scolastico prof. [OSCURATO:PERSONA] («a seguito di segnala- zione fatta dal dirigente scolastico prof. [OSCURATO:PERSONA] […] siamo intervenuti presso il circolo didattico Rodari […] dove eranostati se- gnalati inizio dei lavori edili da parte della ditta in assenza di auto- rizzazione […] operai della ditta Scavoter avevano dato inizio con i propri mezzi edili, lavori per la messa in sicurezza della scuola alla normativa antincendio. Gli stessi però procedevano ai suddetti lavori in difformità delle più elementari misure di sicurezza, quali ad esem- pio la transennatura, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la cartellonistica di cantiere ecc., incuranti dell'invito del dirigente sco- lastico di sospendere le attività in attesa dell'arrivo dei tecnici comu- nali»). Pertanto, in realtà, i Carabinierinon avevano contestato alcunché alla ditta Scavoter. Tra l'altro, il giudice di prime cure non aveva ammesso la prova testimoniale relativa alla violazione della normativa sulla sicurezza. Era poi errata l'affermazione della Corted' appello per cui le mi- sure di sicurezza dovevano essere attuate prima dell'inizio lavori. 15RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] stata apparente la motivazione della Corte territoriale «quando afferma che gli obblighi relativi alla sicurezza devono essere assolti prima dell'esecuzione». 5.2. Altro sub motivo veniva articolato dalla ricorrente a pagina 30 del ricorso per cassazione, 3.b, «sul riconoscimento della viola- zione delle norme sulla sicurezza». La Corte d'appello avrebbe errato nel reputare una ammissione da parte del difensore dell'impresa Scavoter, peraltro indicando pa- gina 32 dell'atto di appello, mentre trattavasi di pagina 32 della com- parsa conclusionale, destinata esclusivamente ad argomentazioni di- fensive. Anche in questo caso la motivazione della Corte territoriale sa- rebbe apparente, «intesa nel suo significato di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». 6. Il motivo è inammissibile. In realtà, infatti, la motivazione della sentenza della Corted'ap- pello è esistente, non solo nella sua parte grafica, ma anche nella precisa indicazione delle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate dalla Corted ' appello per pervenire alla soluzione della controversia in esame. Inoltre, il ricorrente chiede, in sostanza, a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effet- tuata dal giudice di 2º grado, non consentita in questa sede. Risulta del tutto chiaro il ragionamento della Corted'appello, an- che in relazione ai duesub motivi articolati dal ricorrente. Già solo leggendo la trascrizione del verbale di accertamento dei Carabinieridel 10/1/2008 risulta che la Corte d ' appello ha corretta- mente ritenuto sussistere la violazione delle norme in materia antin- fortunistica sui luoghi di lavoro. 16RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] infatti, la Corte territoriale, con precisa e completa motiva- zione, ha evidenziato che il responsabile del procedimento nella de- terminazione di risoluzione del contratto di appalto del 2/4/2008 ha contestato proprio la mancanza di rispetto della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, come risultava dalla relazione di servizio dei Carabinieriintervenuti. Si leggeva, dunque, nella relazione del responsabile del procedi- mento che l'impresa Scavoter «procedeva alle lavorazioni in diffor- mità delle più elementari misure di sicurezza quali la transennatura, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la totale assenza di car- tellonistica di cantiere ciò in dispregio delle normative vigenti». Allo stesso modo, la violazione della normativa in tema di infor- tuni sul lavoro è stata ammessa anche dal difensore dell'impresa Scavoter, come correttamente rilevato dalla Corted'appello, avendo affermato il difensore che «è stata trovata la pagliuca nell'occhio del Rapisarda (i lavoratori erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale o mancava il cartello), senza notare la trave presente nell'occhio della stazione appaltante». Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello per cui le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti uni- camente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convin- cimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previ- sto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivoca- bilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfa- vorevoli in esso contenute(Cass., sez. 2, 28/9/2018, n. 23634). Pertanto,le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappre- sentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione 17RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sot- toscritto dal difensore e non dalla parte personalmente(Cass., sez. 1, 27/2/2017, n. 4908). Ciò vale anche per le dichiarazioni rinvenute nelle comparse con- clusionali. Si è affermato, infatti, che le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito se inserite in atti non qualificabili di "parte" (quali le memorie illustrative, le comparse conclusionali e di replica) possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai sensi ealle condizioni dell' art. 2729 cod. civ., qualora siano con- tenute invece in atti di parte, recanti anche la sottoscrizione del di- retto interessato (quali l'atto d'appello che reca la sottoscrizione della parte apposta in calce al mandato al difensore) esse hanno va- lore di confessione giudiziale, essendo qualificate dall'"animus confi- tendi" ed indirizzate alla controparte (Cass., sez. 2, 1/12/1992, n. 12830). La Corte d'appello, inoltre, con pieno accertamento meritale, ha ritenuto particolarmente grave la condotta dell'impresa appaltatrice, che non aveva rispettato le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, trattandosi nella specie di una stazione appaltante che era «un'am- ministrazione pubblica», mentre i lavori «venivano svoltiall'interno di una scuola (e proprio per tale ragione l'ordine di servizio imponeva una precisa tempistica nell'esecuzione delle opere che la rendesse compatibile con l'attività didattica in corso)». Altrettanto corretta è l'affermazione della Corted'appello per cui «gli obblighi relativi alla sicurezza devono essere assolti prima dell'i- nizio dell'esecuzione». Attiene pure ad una valutazione di pieno merito l'ulteriore affer- mazione della Corteterritoriale per cui «quanto alla rimozione delle porte delle aule -come detto in violazione dell'ordine dei lavori pre- visto dall'ordine di servizio - appare una condotta intenzionalmente posta in essere al fine di disattendere la volontà del committente». 18RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] circostanza che non si trattasse di una vera e propria conse- gna frazionata dei lavori risulta univocamente dall'affermazione, an- ch'essa del tutto intrisa di valutazioni di merito, per cui «non vi è stato un frazionamento della consegna lavori in senso tecnico e ciò esclude in nuce la fondatezza della tesi dell ' equivalenza consegna frazionata-mancata consegna», mentre «la mancata disponibilità dell'intera area appare fatto scarsamente rilevante nell'economia del rapporto negoziale anche alla luce della puntuale tempistica e sca- lettatura dell'esecuzione dei lavori contenute nell'ordine di servizio n. 1 che appare del tutto compatibile con una corretta esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti». 7. Con il 4º motivo di impugnazioneil ricorrente lamenta la «vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 45, 128, 129, 130, 131 e seguenti del d.P.R.n. 554/1999, dell ' art. 9 del D.M. n. 145 del 19/4/ 2000, con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3 - omessa mo- tivazione per avere omesso di prendere in esame “una o più delle questioni giuridiche sottoposte", con riferimento all'art.360, primo comma, n.5, c.p.c.». La Corte d'appello ha escluso ogni responsabilità a carico del Co- mune sia sulla mancata disponibilità dell'area di cantiere, in quanto v'è stata accettazione senza riserva della consegna da parte dell'ap- paltatore, sia sulle modalità di esecuzione dell'appalto, ritenendo che l'ordine di servizio n. 1 del 20/12/2007 non sia espressione di un frazionamento della consegna, ma un elemento compatibile con una corretta esecuzione dei lavori. Per la Corteterritoriale non vi sarebbe responsabilità della sta- zione appaltante in quanto l'impresa appaltatrice ha accettato la con- segna dei lavori senza eccepire alcunché. Non c'è stato un fraziona- mento della consegna dei lavori in senso tecnico. La mancata dispo- nibilità dell'area appare fatto scarsamente rilevante nell'economia del rapporto contrattuale. 19RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso della ricorrente, però, la Corted'appello non ha «fatto buon governo delle norme e dei principi giurisprudenziali della su- prema Corte, in ordine alla consegna dell'area e al dovere di coope- razione della stazione appaltante sulla corretta esecuzione dei la- vori». Per l'impresa l'elemento essenziale della consegna dei lavori è il passaggio all'appaltatore della «disponibilità dell'intera area dove eseguire l'opera pubblica», poiché da quel momento l'appaltatore di- venta custode delle cose che gli sono state consegnate. [OSCURATO:PERSONA], dunque, dopo la consegna, deve assicurare l'effettiva disponibilità dei luoghi all'appaltatore durante tutto il tempo dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui, invece, nel corso dei lavori venga meno tale ef- fettiva disponibilità, anche senza colpa del committente, «è questi che deve rispondere dei danni derivanti dall'eventuale sospensione dei lavori». Pertanto, vi sarebbe una duplice responsabilità del Comune di Gravina, sia per avere consegnato il bene, quando la scuola era vuota, durante il periodo estivo, «facendo sorgere la falsa apparenza materiale della disponibilità del bene», sia per non essersi attivato per rimuovere gli ostacoli che impedivano all'appaltatore di avere la disponibilità del bene, «mantenendo la scuola perfettamente funzio- nante e, quindi, senza attivarsi per liberare la scuola dei mobili e suppellettili, oppure liberando una partedelle aule per concentrare le lezioni in altre aule o istituendo doppi turni, al fine di consentire all'impresa una rapida esecuzione dei lavori». L'unica attività posta in essere dal Comune, ad avviso del ricor- rente, sarebbe stata quella di emettere «l'ordine di servizio n. 1, con il quale si limitava a dare disposizioni su piccole quantità di lavoro senza curarsi dell'organizzazione di tutti i lavori necessari all'esecu- zione dell'appalto e della sicurezza all'interno dell'istituto, dove le 20RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lezioni proseguivano regolarmente, con il personale con immobili esi- stenti». Per tale ragione -precisa il ricorrente - «appare profondamente ingiusta la sentenza della Corteetnea quando, senza alcuna motiva- zione o meglio con motivazione apparente, ritiene il problema della consegna risolto per il solo fatto che l'impresa abbia firmato la con- segna senza riserva, premiando, così, chi con artifizi era riuscito a fornire una falsa apparenza materiale (quella della disponibilità dei locali), consegnando l'istituto durante il periodo estivo». Il Comune, dunque, non avrebbe cooperato «al fine di porre l'ap- paltatore nelle condizioni di eseguire la prestazione». Vi sarebbe stata, peraltro, violazione dell'art.130, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui la consegna è frazionata quando si preveda una temporanea indisponibilità delle aree. Solo in tal caso, e quindi in caso di indisponibilità dell'area, può procedersi alla con- segna frazionata, che rappresenta un'ipotesi diversa da quella pre- vista dalla Corted'appello, ove vi era stata un'ingerenza del commit- tente, mediante la previsione di un ordine dei lavori. L'ingerenza sarebbe prevista dall'art.118 del regolamento n.827 del 1924, essendo finalizzata la buona esecuzione dei lavori. L'art.128, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, al tempo vigente, successivamente confermato dall'art. 152 del d.P.R. 207 del 2010, riconosce all'amministrazione il diritto di stabilire l'ordine di esecu- zione dei lavori, quando questo non sia regolato dal contratto. L'art. 45, comma 10, del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede che il capitolato speciale di appalto prescriva l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, an- che indipendentemente dal crono programma di cui all ' art. 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni 21RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'a- vanzamento dei lavori alle scadenze contrattuali stabilite per la liqui- dazione del SAL. Tale attività di ingerenza dell'Amministrazione deve però ispirarsi a criteri di razionalità, in base ai principi della ragionevolezza e nor- malità, non deve essere tale da sconvolgere il piano esecutivo dell'impresa. Nel caso in esame, a giudizio del ricorrente, la mancata disponi- bilità dell'area di cantiere, dopo la formale consegna, ha imposto all'Amministrazione di frazionare le consegne per coprire le man- canze le inefficienze derivanti dal mancato trasferimento della scuola, disponendo l'esecuzione dei lavori in quelle parti della scuola dove non si svolgevano attività didattiche (palestra ed aula magna). In tal modo, però, vi sarebbe stata la violazione delle regole del contratto d'appalto per avere inciso in modo pregnante sull'obbligazione dello appaltatore contratta con la sottoscrizione del contratto, facendo ve- nir meno l'autonomia dell'appaltatore. 8. Il motivo è inammissibile. 8.1. Anzitutto, si rileva, che la motivazione della sentenza della Corted' appello è esistente, non solo dal punto di vista grafico, ma anche nella indicazione delle argomentazioni logico-giuridiche utiliz- zate dalla Corteterritoriale per raggiungere alla decisione della pre- sente controversia. 8.2. Inoltre, il motivo è inammissibile perché si focalizza sull'o- messo esame «di una delle questioni giuridiche sottoposte», in quantoper questa Corte l ' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come ri- formulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico de- nunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto sto- rico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive 22RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26305; Cass., sez. 2, 14/6/2017, n. 14802). 9. Quanto alla prospettata violazione di legge, si reputa che, in realtà, il ricorrente tenti ancora una volta di richiedere a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiuta in modo esaustivo dal giudice di secondogrado. 9.1. L'art.130 del d.P.R. n. 554 del 1999, al 6º comma, prevede che «il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale». Al comma 7 dell ' art. 130 citato si stabilisce, poi, che «in caso di consegna parziale l'appalta- tore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili». L'art.128 (Ordini di servizio) del d.P.R. n. 554 del 1999 dispone che «l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza». Al comma 2 dell'art.128 citato si stabilisce che «il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei la- vori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la rego- larità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in rela- zione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore 23RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni». Anche l'art.152 del d.P.R. n. 207 del 2010 disciplina le disposi- zioni e gli ordini di servizio. Al primo comma dell'art. 152 si prevede che «il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con la disposi- zione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando que- sto non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'im- portanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di can- tiere e sull'andamento delle lavorazioni». Al comma 2 dell'art. 152 citato si chiarisce che «nell' ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedi- mento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto». 10. La Corte d'appello ha compiutamente motivato in ordine alla insussistenza di un'obbligazione di consegna frazionata delle opere. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito che l ' impresa aveva accettato la consegna dei lavori senza eccepire alcunché. Non vi era stato un frazionamento della consegna dei lavori in senso tecnico, sicché non poteva condividersi la tesi dell'appellante dell'equivalenza “consegna frazionata-mancata consegna”. Inoltre, la mancata disponibilità dell'intera area era un fatto «scarsamente rilevante nell'economia del rapporto negoziale anche alla luce della puntuale tempistica e scalettatura dell'esecuzione dei lavori contenuta nell'ordine di servizio n. 1 che appare del tutto com- patibile con una corretta esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti», aggiungendo che «per i locali nei quali eseguire i lavori a far data dal 10/1/2008, cioè quelli indicati i punti 1-2 dell'ordine di 24RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio servizio n. 1, era prevista dall'ordine di servizio “l'occupazione esclu- siva” da parte dell'appaltatore». Di talché, se ne desume che non v'è stata alcuna ingerenza da parte della committente nel senso di ridurre l'autonomia dell'impresa appaltatrice, ma esclusivamente un'attività di direzione, pienamente consentita dalla legge all'epoca vigente. Per questa Corte, infatti, i n materia di appalto - ad eccezione dell'ipotesi in cui l'appaltatore sia tenuto, per contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata al com- mittente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, che è una connotazione tipica del contratto di appalto, essendo egli co- munque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (Cass., sez. 2, 31/1/1989, n. 593). L'autonomia dell'appaltatore scompare soltanto nel caso in cui il committente si sia ingerito nei lavori con le direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister(Cass., sez. 3, 24/4/2019, n. 11194, in tema di danni cagionati a terzi dall'ese- cuzione di opere appaltate; Cass., sez. 2, 2/12/2008, n. 28605, in tema di responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti ai sensi dell'art.1669 c.c.). L'autonomia e, quindi, la responsabilità dell'appaltatore sussiste quando l'ingerenza e le istruzioni del committente nei limiti in auto- nomia e discrezionalità, tranne il caso in cui questi abbiano una con- tinuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, in modo che il rapporto di appalto si trasformi, ipso facto, in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente (Cass., n. 28605 del 2008). Nella specie, la Corted'appello, invece, si è limitata ad affermare che nell'ordine di servizio n. 1 del 30/12/2007 era stata indicata la 25RG n. 29609/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio data di inizio dei lavori al 10/1/2008, con l'indicazione delle opere che dovevano essere eseguite prioritariamente. La deduzione del ricorrente per cui «tale attività di ingerenza dell'amministrazione deve comunque ispirarsi a criteri di razionalità, secondo i principi della ragionevolezza e della normalità, e non deve essere tale da sconvolgere il piano esecutivo dell'impresa», come la successiva deduzione per cui «è evidente che tale attività di inge- renza non deve essere dettata dallo scopo di coprire o attenuare le manchevolezze o insufficienti