CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 24910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36808/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nella doppia qualità di pensionata diretta del [OSCURATO:SOCIETA] e di pensionata di reversibilità, FARINAVALERIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], TURRA' VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avversola sentenza n. 4772/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il05/10/2018, R.G.N.2943/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate dal luglio 2008 al giugno 2013; 2. la Corte d'Appello, premesso che gli appellati avevano agito per ottenere il pagamento delle dette differenze e degli accessori di legge maturati in virtù del giudicato (sentenza del Pretore di Napoli nr. 17809del 1994 confermata in Appello e, poi, in Cassazione con sentenza nr. 9024 del 2001) che aveva accertato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore delD.Lgs. nr. 503 del 1992, ha, però, valorizzato la circostanza che gli istanti avevano aderito alla opzione prevista dall'art. 47 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] per il Personale del [OSCURATO:SOCIETA], relativa alla capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo; per effetto dell'esercizio di tale opzione, avevano accettato il pagamento di una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuarialee quindi si era verificato «un decisivo fatto estintivo del diritto di credito»; 3. in particolare, poi, quanto alla domanda proposta da gli eredi della signora [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla pensione di reversibilità, dalla de cuius percepita a seguito del decesso del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha affermato l’infondatezza della richiesta, in quanto il ricorso era stato proposto in termini di «quantificazione derivante dal pregresso giudicato » e, quindi, risultava «insussistente i l presuppost o di fatto e di diritto » per il riconoscimento di quanto preteso a titolo di reversibilità; 4. avverso tale pronuncia, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; 5. la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Fondo in epigrafe hanno resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo, i ricorrenti denunciano - ai sensi dell' art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (artt. 2908, 2909 cod. civ., art. 324 cod proc civ., anche in riferimento agli artt. 1218 e 2043 cod. civ., artt. 2123 cod. civ. nonché art. 1197, 1236 ss. 1966 cod.civ., art. 306 cod.proc.civ., art. 1362 cod.civ., in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17.1.1983 di regolazione della perequazione aziendale nonché, autonomamente, dello Statuto del Fondo di previdenza complementare, artt. 112e 113 e 115 cod.proc.civ. ); 8. con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 cod.civ.nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod.civ. sia in relazione all’interpretazione della delibera del C.d.A. del [OSCURATO:SOCIETA] del 17.1.1983 sia all’offerta formulata dal Fondo nonché –ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. –violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., per omessa e confusa motivazione e d errore palese nel sovrapporre il giudizio di accertamento (con condanna generica), con le attuali azioni di recupero di un diritto di credito rimasto inadempiuto; 9. i n estrema sintesi, i ricorrenti a ssumono che la ricostruzione della Corte d'appello, peraltro non chiara, lascerebbe trasparire l'incomprensione del petitum e della causa petendi; 10.essi chiariscono che oggetto della domanda non è la perequazione aziendale -maturata fino al 1996 e riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato- ma l’esecuzione del giudicato medesimo, nei confronti del Banco, in forma di riconoscimento di una somma fissa mensile. In altre parole, a differenza della perequazione aziendale percepita da tutti i pensionati fino al 1994, che si è incorporata nel trattamento pensionistico integrativo, l'incremento della pensione integrativa derivante, solo per i ricorrenti, dal giudicato, in relazione ad un periodo ulteriore (fino al 1996), non si sarebbe mai incorporato nel trattamento pensionistico integrativo (in seguito esternalizzato e capitalizzato), per inadempimento dell'ordine giudiziale da parte del Banco, dando luogo a una rivendicazione sostitutiva da far valere nei confronti di quest’ultimo; 11.con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.e dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ. e -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione dell’art. 1341 cod civ.; 12.parte ricorrente denuncia la natura apparente della motivazione resa dalla sentenza impugnata che trascura del tutto il fatto decisivo che il «differenziale» in oggetto (id est: l’incremento pensionistico spettante ai ricorrenti per effetto del giudicato), congelato in misura fissa sin dal luglio 1996, e dovuto mese per mese, non è mai venuto a fare parte della pensione integrativa perché mai riconosciuto dal Banco che non ha dato esecuzione alla sentenza sull’an debeatur. Il punto decisivo che sfuggirebbe totalmente alla Corte di appello riguarda il fatto che l'ordine giudiziale contenuto nella sentenza passata in giudicato non è mai stato ottemperato, perché il Banco non ha incrementato la pensione integrativa con il differenziale maturato nel periodo 1994/1996, non avendo mai comunicato tale obbligo aggiuntivo al Fondo, all'atto dell'esternalizzazione, e fornito la relativa provvista. Pertanto, quando si è proceduto all'erogazione dell'una tantum si è capitalizzata soltanto la pensione integrativa in godimento, senza che si tenesse conto della somma aggiuntiva dovuta in virtù del giudicato. Per la parte ricorrente «la tesi seguita dalla Corte di appello avrebbe avuto un minimo di attendibilità se il Banco avesse adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza sull’ an debeatur di riconoscere un incremento della pensione integrativa; se avesse cioè aggiornato lo statino di pensione con l'incremento in discussione […]»: nel caso di specie, invece, il pensionato avrebbe diritto a un quid pluris periodico mensile mai riconosciuto e che deve essere tuttora ottemperato secondo le regole ordinarie di recupero di un credito insoluto; 13.con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1268 cod.civ.nonché dell'art. 1362 cod.civ., in relazione all'interpretazione dell'art. 1, comma 6, dello Statuto del Fondo (depositato al n. 9 del fascicolo di primo grado), relativamente alla mancanza di qualsiasi responsabilità solidale del Fondo per le obbligazioni inadempiute dal Banco; 14.con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. -i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1285 cod.civ. e dell’art. 1230 cod.civ. nonché degliartt. 1362, 1363 ,. 1366 s.s. cod.civ. , in relazione alla proposta di una tantume successiva accettazione da parte dell'interessato sull’errata configurazione di un'obbligazione alternativa e/o di un a no vazione oggettiva; 15.i ricorrenti ribadiscono come l’obbligazione a carico del Banco, derivante dal contenzioso in oggetto, non è mai stata soddisfatta e neppure proposta alcuna situazione alternativa, né vi è stato alcun accordo novativo; 16.con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod.civ. nonché dell'art. 2113 cod.civ.e dell’art. 1197 cod.civ. , per l'inesatta ricostruzione del contenuto della proposta di cd. « zainetto » e successiva accettazione nonché omesso esame di un fatto decisivo; 17.i ricorrenti deducono come l’erogazione dell’una tantum abbia estinto esclusivamente l’obbligazione erogata dal Fondo, con una diversa modalità di pagamento, ma non certamente le obbligazioni facenti capo al Banco e derivanti da un ordine giudiziale; 18.i primi sei motivi, attesa la loro stretta correlazione, vanno trattati congiuntamente e, anche obliterati alcuni profili di inammissibilità, vanno, complessivamente, respinti alla stregua delle considerazioni che di seguito si illustrano; 19.osserva il Collegio che le questioni poste dal ricorso sono state, di recente, nuovamente valutate dalla Corte, con le ordinanze nn. 18383 e 18384 del 2022; 20.i precedenti richiamati, in via preliminare, danno atto del provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettatola richiesta di trattazione,di analoghi ricorsi, dinanzi alle Sezioni Unite; 21.inoltre -e soprattutto-le ordinanze richiamate si preoccupano di chiarire l’oggetto del contenzioso che, come nel presente ricorso, si assume non compreso dalla Corte d'appelloe dalla stessa Corte di cassazione, in altri e precedenti provvedimenti; 22.a tale riguardo, si precisa, senza che sul punto possano più esserci equivoci, che «l’oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal [OSCURATO:SOCIETA] e non certo differenze economiche sul trattamento pensionistico erogato nel periodo dedotto in causa» (pacificamente successivo, ad eccezione di quanto si dirà in relazione al nono motivo, alla cd. capitalizzazione) e che, secondo la tesi dei ricorrenti, dall’erronea comprensione del petitum e della causa petendi «[…] sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto di ricorso»; 23.la Corte, dunque, ha ben compreso i termini della domanda giudiziale e delle censure e, ciò nonostante, è pervenuta al rigetto delle domande dei pensionati sulla base di un percorso motivazionale che il Collegio condivide e che, nei passaggi essenziali, si riporta di seguito (rinviando per l’ulteriore supporto argo mentativo ai precedenti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.); 24.dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, lalegge nr. 218 del 1990 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l'altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; 25.all'interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA]; la delega fu esercitata con ilD.Lgs. n. 357 del 1990che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell'Inps; 26.la medesima fonte stabili la contestuale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi esonerati in [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento agli stessi -o, nel caso degli exregimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro- della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990; 27.con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore dellalegge nr. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedevache la [OSCURATO:PERSONA] assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] -o i datori di lavoro-assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota -incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell'assicurazione generaleobbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi; 28.non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (nr. 9024 del 2001), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […]dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 […]» . A ltrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell'importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell'AGO; 29.sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022 (sopra richiamate) affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili «errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione»; 30.ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base della sentenza nr. 17809 cit. e di quelle succ e ssive , hanno agito per ottenere la «condanna generica degli enti convenuti a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo luglio 2008/giugno 2013 , per mancato adeguatamento dei trattamenti integrativi spettanti » (v . ricorso in cassazione, svolgimento processuale, pagg. 2 e 3); 31.deriva, pertanto, il rigetto delle censure nel loro com plesso, perché argomentate in relazione a richieste che, pur legate all'inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione -o comunque i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (entrambe assenti dall'oggetto del giudizio)-ma investono il trattamento pensionistico corrisposto successivamente a tale momento che, erogato da lla [OSCURATO:PERSONA] INPS,è interessat o ( come sopra si è accennato) solo dal meccanismo legale di perequazione e non dal giudicato di cui si discute; 32.in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (vd. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito,Cass. nr. 25215 del 2020, punt i 14 e ss , e, sia pure ad altri effetti, Cass. nr. 11156 del 2010; nr. 29614 del 2011; nr. 16819 del 2017), la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa , non è fondata , come esattamente ritenuto dalla Corte di appello di Napoli; 33.con il settimo e l’ottavo motivo, relativi alla specifica posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e nr. 4 cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 cod.civ. nonché dell’art. 132, nr. 4, cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 113 e 155 cod.proc.civ. nonché degli artt. 345 e 416 c.p.c. (ottavo motivo) e, ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti (nono motivo); 34.la sentenza impugnata è censurata perché non avrebbe considerato la qualità della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che , sin dall’inizio del contenzioso (e dalla formazione del giudicato), avrebbe agito nella doppia veste sia di titolare di pensione diretta, sia di titolare di pensione di reversibilità: pensioni entrambe maturate prima del 31.12.1990; 35.i due motivi si arrestano ad un rilievo di inammissibili tà , per difetto di specificità. E’ carente la trascrizione, in modo adeguato, del ricorso introduttivo di primo grado. Ciò impedisce al Collegio di valutare la fondatezza dei rilievi; 36.costituisce principio della Corte quello per cui il requisito imposto dal richiamatoart. 366 , comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012); 37.la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationemagli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. , sez.un., nr. 20181 del 2019; Cass. nr. 20924 del 2019); 38.è invece fondato il nono motivo, con cui è dedotta, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., la violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 113 e 115 cod.proc.civ. nonché, ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti, per avere la Corte di appello di Napoli «acco(lto) l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e [OSCURATO:PERSONA] per il personale del [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto in riforma della impugnata sentenza […] rigett(ato)la domanda di tutti gli appellati»; 39.parte ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione, per avere la Corte territoriale rigettato integralmente la domanda originaria formulata dalricorrente [OSCURATO:PERSONA] mentre , in relazione allo stesso, avrebbe dovuto respingere il ricorso con esclusivo riferimento ai periodi successivi all’intervenuta capitalizzazione. In questi termini era stato, infatti,formulato l’atto di appello, con cui si chiedeva «per i motivi espositi […]rigettare le pretese azionate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per i ratei successivi al novembre 2009 stante l’intervenuta estinzione del […]trattamento pensionistico integrativo»; 40.il motivo è da accogliere. L’appello della Banca e del Fondo, come specificamente dedotto dalla parte ricorrente -e in coerenza con quanto sin qui osservato- riguarda va esclusivamente « la rivendicazione delle differenze pensionistiche successive alla capitalizzazione del trattamento pensionistico». In particolare, in relazione alla posizione di UgoGrittani, l'impugnazione era proposta solo con riferimento alle pretese «successive al novembre 2009»(v., per mera conferma, anche memoria parte controricorrente, pag. 5, punto C.); 41.la Corte di appello, invece, ha pronunciato anche per il periodo precedente, così travolgendo la diversa e favorevole statuizione del Tribunale, in parte qua passata in cosa giudicata. In tal modo,è incorsa nel vizio denunciato; 42.conclusivamente, va accolto il nono motivo (dovendosi rimettere al Giudice territoriale la rideterminazione del quantum debeatur in favore di [OSCURATO:PERSONA]) , rigettati i primi sei motivi e dichiarati inammissibili il settimo e l’ottavo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. PQM La