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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 1959

Cassazione n. 47330/2023

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al reato di autoriciclaggio cui al capo 2 ed il rigetto del ricorso nel resto; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; ceR [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 2 marzo 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una villa, quote e beni di alcune società ed il valore di smobilizzo di polizze assicurative, il tutto in relazione ai reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori contestati ad [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo reato anche alla di lui sorella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si pongono quali terzi interessati, formali proprietari di alcuni beni in sequestro.

Secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] era al vertice di un sodalizio criminale finalizzato alla gestione, attraverso numerose società cooperative, di gare di appalto aventi ad oggetto servizi di facchinaggio, con costante evasione dagli obblighi contributivi e previdenziali e con distrazione fraudolenta dei beni delle cooperative.

Il profitto di tali sistematiche violazioni veniva impiegato in attività imprenditoriali gestite di fatto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e fittiziamente intestate a suoi familiari, verso cui erano effettuati ingiustificati trasferimenti di danaro per oltre un milione e mezzo di euro secondo la specifica indicazione fornita a fg. 2 del provvedimento impugnato. 2.Ricorrono per cassazione gli interessati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso, deducono: 1) violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente quanto al fumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4 (contestato ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) e del reato di autoriciclaggio di cui al capo 5 contestato ad [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, a fondamento della pronuncia sulla sussistenza del fumus commissi delicti, avrebbe citato una nota della Guardia di Finanza (n.105637/2022) dimostrando di non averne esaminato il contenuto, riportante soltanto cinque operazioni meramente elevate a sospetto riferibili agli interessati (fg. 6 del ricorso) delle venticinque complessive e non "centinaia e centinaia" come indicato dal Tribunale.

Tale nota non era stata presa in considerazione dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari.Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato adeguatamente la mancanza di riferimenti documentali agli estratti conto bancari e le specifiche deduzioni difensive in ordine alla liceità delle operazioni inerenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che ne era stata legale rappresentante.

Sarebbe stato violato il canone di proporzionalità e mancherebbe la valutazione del periculum in mora; 2) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, contestato ad [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbero state valutate le deduzioni difensive in ordine alle consistenze patrimoniali della ricorrente, idonee e giustificare gli investimenti societari nella [OSCURATO:SOCIETA]. che gestiva un ristorante.

Si rimarca l'assenza di elementi contabili idonei a sostenere l'accusa; 3) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, contestato ad [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non avrebbe valutato il contenuto della memoria difensiva datata 31 marzo 2023, intesa a contestare la mancanza di pezze documentali idonee a giustificare le operazioni sospette di trasferimento di danaro alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. fgg. 14-16 del ricorso).

Non vi sarebbe stata alcuna reale valutazione degli ulteriori elementi investigativi, meramente citati dal Tribunale e mai approfonditi, come le intercettazioni, che neanche il GIP avrebbe preso in considerazione, limitandosi ad un mero richiamo ad una nota di polizia giudiziaria.

Il ricorso contesta, comunque, la valenza indiziaria delle conversazioni intercettate (fgg. 18 e segg.); 4) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, non essendo stato valutato il fatto che le società non avessero subito alcuna variazione per tre anni nonostante il procedimento penale in corso; 5) mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al periculum in mora ed al criterio di proporzionalità della misura inerente al reato di autoriciclaggio di cui al capo 3 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed al sequestro della ditta individuale a questi riferibile.

Non vi sarebbe adeguata valutazione idonea a sostenere la illiceità del conferimento di danaro in favore della società del ricorrente;6) mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al periculum in mora ed al criterio di proporzionalità della misura inerente al reato di autoriciclaggio di cui al capo 2 ed al sequestro nei confronti della società PI.GI.BI . s. r.

I. .

Le doglianze sono comuni al precedente motivo; 7) mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al periculum in mora ed al criterio di proporzionalità della misura inerente al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4 ed al sequestro nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1..

Le operazioni finanziarie incriminate, richiamate a fg. 30 del ricorso, non giustificherebbero il sequestro della società nel suo insieme; 8) mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità della testimonianza Gaspari, genericamente richiamata dal Tribunale tanto quanto le altre emergenze che dovrebbero confermare la tesi accusatoria, senza tenere conto delle critiche difensive riportate ai fgg. 32 e 33 del ricorso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive inerenti alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui ai punti 2,3,4 e 5 della richiesta di riesame e che il ricorso ripropone.

Il ricorrente si duole del fatto di avere avuto contestato, al capo 4 della imputazione provvisoria, il reato di trasferimento fraudolento di valori con riferimento alla intestazione fittizia alla sorella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]..

Tuttavia, in relazione a tale condotta al ricorrente è stato contestato anche il reato di autoriciclaggio di cui al capo 5 quanto al trasferimento di somme di danaro verso la menzionata società.

Ne conseguirebbe l'erronea contestazione ex art. 512-bis cod. pen., posto che la norma non prevede tra i suoi elementi costitutivi una condotta volta ad agevolare i fatti di autoriciclaggio.

In ogni caso, tale ultima contestazione assorbirebbe la condotta di trasferimento fraudolento di valori.

Mancherebbe, inoltre, la prova documentale, costituita dagli estratti conto bancari, della illiceità di tutte le operazioni di autoriciclaggio contestate.

Inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe nulla per non avere rilevato la carenza di autonoma valutazione del decreto genetico, avendo il GIP operato un acritico rinvio per relationem agli atti d'indagine richiamati nella richiesta del PM.

Ciò vale in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) ed agli altri reati di autoriciclaggio, il GIP avendo soltanto copiato alcune frasi della richiesta del PM, senza alcun approfondimento delle risultanze investigative, secondo quanto specificato ai fgg. 11-25 del ricorso; 2) violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione quanto al periculum in mora ed al quantum della misura.

Il Tribunale non avrebbe potuto integrare tale capo della decisione assente nell'ordinanza genetica; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, non motivato dal Tribunale e comunque desumibile dagli atti, avuto riguardo all'assenza di movimentazione dei beni in sequestro da parte dell'indagato, in particolare delle società a lui ricondotte fin dalla loro costituzione e durante la pendenza del procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile con riguardo alla posizione dei primi due ricorrenti, che si pongono quali terzi interessati.

I pochi riferimenti riferibili a costoro contenuti nell'atto di impugnazione contengono censure volte a contestare la sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati o dell'esigenza cautelare.

In proposito, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070).

2. Quanto alla posizione degli indagati, tra loro germani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi, in generale, che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

3. Con riguardo, in primo luogo, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ritiene che il Tribunale abbia fornito una motivazione non apparente in relazione alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori contestatole al capo

4. Le censure della ricorrente sono riconducibili a vizi motivazionali non deducibili in questa sede, posto che il Tribunale, sia pure sinteticamente, ha indicato gli elementi investigativi sui quali ha fondato il suo convincimento.

A fg. 1 dell'ordinanza impugnata è stato riassunto il meccanismo fraudolento che aveva determinato, attraverso una attività organizzata di spoliazione di varie società cooperative ricondotte ad unica matrice, un profitto illecito che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in attività imprenditoriali formalmente gestite da suoi familiari, come la sorella Giuliana per quanto attinente alla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale costei era stata legale rappresentante, società che aveva beneficiato di cospicui versamenti in danaro provenienti nella sostanza dal fratello, secondo quanto precisato a fg. 2 ed a fg. 4 del provvedimento impugnato, idonei a giustificare anche quantitativamente il sequestro della società, come opportunamente precisato dal Tribunale anche con opportuni richiami giurisprudenziali.

Il Tribunale, oltre ad indicare una nota della Guardia di Finanza a supporto delle sue conclusioni in punto di astratta configurabilità dei reati, ha fatto riferimento alla sussistenza di riscontri, come le dichiarazioni confessorie dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] o intercettazioni non specificate ma che la difesa non ha negato essere agli atti, riportandone anche il contenuto nel ricorso.

Opportunamente, inoltre, è stato fatto richiamo alla sentenza di legittimità n. 40334 del 12 luglio del 2022 laddove, sia pure in relazione alla posizione di altri coindagati, è stata avallata la ricostruzione d'accusa in sede cautelare personale inerente alla gravità indiziaria relativa al meccanismo fraudolento di ottenimento del profitto illecito poi oggetto di successivo investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. la motivazione di quella statuizione specie in punto di esigenze cautelari relative agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerati quali fiduciari di [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, nel provvedimento impugnato ci si fa carico di superare le doglianze difensive volte a sostenere la liceità degli investimenti della ricorrente nella gestione della società da lei formalmente rappresentata (fg. 4) ed anche la ragione per la quale dovesse ritenersi che l'indagata fosse consapevole di fungere da prestanome del fratello, tenuto conto dell'assunzione di un ruolo formale in una delle società ritenuta "cardine" del sistema di approvvigionamento del profitto illecito attraverso il depauperamento delle cooperative di cui prima si è detto (fg. 5).

Tanto basta per ritenere che la motivazione del Tribunale non sia apparente neanche in relazione alla sussistenza astratta del dolo del reato contestato alla ricorrente, con superamento di ogni altra obiezione difensiva, che rimane assorbita.

3.1. Il provvedimento non risulta viziato da motivazione apparente neanche in relazione al periculum in mora.

La precisazione operata dal Tribunale in proposito è quella contenuta alla fine del provvedimento, secondo cui nulla impedirebbe agli indagati di vendere le società in sequestro da un momento all'altro se esse venissero restituite.

Tale semplice ma incisiva valutazione non può ritenersi una motivazione apparente se rapportata alla cospicua attività illecita posta in essere dagli indagati (in particolare da [OSCURATO:PERSONA]) ed emergente dal provvedimento impugnato, già presa in considerazione dal provvedimento genetico con autonoma valutazione rispetto all'ordinanza genetica (fg. 789 del decreto del Giudice per le indagini preliminari).

4. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve richiamarsi, per quanto inerente alla astratta configurabilità dei reati di autoriciclaggio contestati, ciò che si è precisato a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], bastando questo a far ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato non sia apparente neanche in relazione alla posizione del ricorrente.

4.1. Non si rileva alcuna mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP delle risultanze investigative, al contrario esaminate nella loro interezza e con spunti autonomi, alcuni dei quali anche richiamati in ricorso sia pure criticandone il contenuto, come il Tribunale ha dato atto a fg. 3 del provvedimento impugnato.

4.2. E' infondato anche l'assunto del ricorrente in ordine alla astratta configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, inerente alla intestazione fittizia alla sorella Giuliana della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per le ragioni esplicitate a proposito di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutta l'attività illecita posta in essere dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Con riguardo alla specifica censura in ordine alla dedotta, impossibile sovrapponibilità del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4 con 7 orz quello di autoriciclaggio di cui al capo 5, non si rileva alcuna violazione di legge, posto che dalle contestazioni provvisorie dei due reati risulta che la finalità dell'intera operazione, come congruamente delineata dalle risultanze d'accusa, era quella che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato la somma ricevuta dal fratello - ed indicata al capo 5 quale provento dei delitti da lui commessi - per commettere (ella) il reato di reimpiego della medesima somma nell'attività commerciale da lei formalmente gestita come amministratrice della società in sequestro (ex art. 648- bis o 648-ter cod.pen.), sicché la condotta di intestazione fittizia contestata al Giuliano in concorso con la sorella, è legata alla condotta di autoriciclaggio della somma di danaro di cui al capo 5 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche alla ulteriore finalità di [OSCURATO:PERSONA], condivisa dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di consentire a costei, agevolandola con il trasferimento di danaro, la commissione dei reati di riciclaggio o reimpiego di cui agli artt. 648-bis o 648er cod.pen., come da contestazione.

4.3. Quanto alle censure in ordine al periculum in mora, vale quanto affermato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla quale si rinvia.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al reato di autoriciclaggio cui al capo 2 ed il rigetto del ricorso nel resto; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; ceR [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 2 marzo 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una villa, quote e beni di alcune società ed il valore di smobilizzo di polizze assicurative, il tutto in relazione ai reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori contestati ad [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo reato anche alla di lui sorella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si pongono quali terzi interessati, formali proprietari di alcuni beni in sequestro. Secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] era al vertice di un sodalizio criminale finalizzato alla gestione, attraverso numerose società cooperative, di gare di appalto aventi ad oggetto servizi di facchinaggio, con costante evasione dagli obblighi contributivi e previdenziali e con distrazione fraudolenta dei beni delle cooperative. Il profitto di tali sistematiche violazioni veniva impiegato in attività imprenditoriali gestite di fatto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e fittiziamente intestate a suoi familiari, verso cui erano effettuati ingiustificati trasferimenti di danaro per oltre un milione e mezzo di euro secondo la specifica indicazione fornita a fg. 2 del provvedimento impugnato. 2.Ricorrono per cassazione gli interessati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso, deducono: 1) violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente quanto al fumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4 (contestato ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) e del reato di autoriciclaggio di cui al capo 5 contestato ad [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, a fondamento della pronuncia sulla sussistenza del fumus commissi delicti, avrebbe citato una nota della Guardia di Finanza (n.105637/2022) dimostrando di non averne esaminato il contenuto, riportante soltanto cinque operazioni meramente elevate a sospetto riferibili agli interessati (fg. 6 del ricorso) delle venticinque complessive e non "centinaia e centinaia" come indicato dal Tribunale. Tale nota non era stata presa in considerazione dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari.Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato adeguatamente la mancanza di riferimenti documentali agli estratti conto bancari e le specifiche deduzioni difensive in ordine alla liceità delle operazioni inerenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che ne era stata legale rappresentante. Sarebbe stato violato il canone di proporzionalità e mancherebbe la valutazione del periculum in mora; 2) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, contestato ad [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbero state valutate le deduzioni difensive in ordine alle consistenze patrimoniali della ricorrente, idonee e giustificare gli investimenti societari nella [OSCURATO:SOCIETA]. che gestiva un ristorante. Si rimarca l'assenza di elementi contabili idonei a sostenere l'accusa; 3) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, contestato ad [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non avrebbe valutato il contenuto della memoria difensiva datata 31 marzo 2023, intesa a contestare la mancanza di pezze documentali idonee a giustificare le operazioni sospette di trasferimento di danaro alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. fgg. 14-16 del ricorso). Non vi sarebbe stata alcuna reale valutazione degli ulteriori elementi investigativi, meramente citati dal Tribunale e mai approfonditi, come le intercettazioni, che neanche il GIP avrebbe preso in considerazione, limitandosi ad un mero richiamo ad una nota di polizia giudiziaria. Il ricorso contesta, comunque, la valenza indiziaria delle conversazioni intercettate (fgg. 18 e segg.); 4) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, non essendo stato valutato il fatto che le società non avessero subito alcuna variazione per tre anni nonostante il procedimento penale in corso; 5) mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al periculum in mora ed al criterio di proporzionalità della misura inerente al reato di autoriciclaggio di cui al capo 3 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed al sequestro della ditta individuale a questi riferibile. Non vi sarebbe adeguata valutazione idonea a sostenere la illiceità del conferimento di danaro in favore della società del ricorrente;6) mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al periculum in mora ed al criterio di proporzionalità della misura inerente al reato di autoriciclaggio di cui al capo 2 ed al sequestro nei confronti della società PI.GI.BI . s. r. I. . Le doglianze sono comuni al precedente motivo; 7) mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al periculum in mora ed al criterio di proporzionalità della misura inerente al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4 ed al sequestro nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.. Le operazioni finanziarie incriminate, richiamate a fg. 30 del ricorso, non giustificherebbero il sequestro della società nel suo insieme; 8) mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità della testimonianza Gaspari, genericamente richiamata dal Tribunale tanto quanto le altre emergenze che dovrebbero confermare la tesi accusatoria, senza tenere conto delle critiche difensive riportate ai fgg. 32 e 33 del ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive inerenti alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui ai punti 2,3,4 e 5 della richiesta di riesame e che il ricorso ripropone. Il ricorrente si duole del fatto di avere avuto contestato, al capo 4 della imputazione provvisoria, il reato di trasferimento fraudolento di valori con riferimento alla intestazione fittizia alla sorella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].. Tuttavia, in relazione a tale condotta al ricorrente è stato contestato anche il reato di autoriciclaggio di cui al capo 5 quanto al trasferimento di somme di danaro verso la menzionata società. Ne conseguirebbe l'erronea contestazione ex art. 512-bis cod. pen., posto che la norma non prevede tra i suoi elementi costitutivi una condotta volta ad agevolare i fatti di autoriciclaggio. In ogni caso, tale ultima contestazione assorbirebbe la condotta di trasferimento fraudolento di valori. Mancherebbe, inoltre, la prova documentale, costituita dagli estratti conto bancari, della illiceità di tutte le operazioni di autoriciclaggio contestate. Inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe nulla per non avere rilevato la carenza di autonoma valutazione del decreto genetico, avendo il GIP operato un acritico rinvio per relationem agli atti d'indagine richiamati nella richiesta del PM. Ciò vale in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) ed agli altri reati di autoriciclaggio, il GIP avendo soltanto copiato alcune frasi della richiesta del PM, senza alcun approfondimento delle risultanze investigative, secondo quanto specificato ai fgg. 11-25 del ricorso; 2) violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione quanto al periculum in mora ed al quantum della misura. Il Tribunale non avrebbe potuto integrare tale capo della decisione assente nell'ordinanza genetica; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, non motivato dal Tribunale e comunque desumibile dagli atti, avuto riguardo all'assenza di movimentazione dei beni in sequestro da parte dell'indagato, in particolare delle società a lui ricondotte fin dalla loro costituzione e durante la pendenza del procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile con riguardo alla posizione dei primi due ricorrenti, che si pongono quali terzi interessati. I pochi riferimenti riferibili a costoro contenuti nell'atto di impugnazione contengono censure volte a contestare la sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati o dell'esigenza cautelare. In proposito, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). 2. Quanto alla posizione degli indagati, tra loro germani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi, in generale, che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 3. Con riguardo, in primo luogo, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ritiene che il Tribunale abbia fornito una motivazione non apparente in relazione alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori contestatole al capo 4. Le censure della ricorrente sono riconducibili a vizi motivazionali non deducibili in questa sede, posto che il Tribunale, sia pure sinteticamente, ha indicato gli elementi investigativi sui quali ha fondato il suo convincimento. A fg. 1 dell'ordinanza impugnata è stato riassunto il meccanismo fraudolento che aveva determinato, attraverso una attività organizzata di spoliazione di varie società cooperative ricondotte ad unica matrice, un profitto illecito che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in attività imprenditoriali formalmente gestite da suoi familiari, come la sorella Giuliana per quanto attinente alla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale costei era stata legale rappresentante, società che aveva beneficiato di cospicui versamenti in danaro provenienti nella sostanza dal fratello, secondo quanto precisato a fg. 2 ed a fg. 4 del provvedimento impugnato, idonei a giustificare anche quantitativamente il sequestro della società, come opportunamente precisato dal Tribunale anche con opportuni richiami giurisprudenziali. Il Tribunale, oltre ad indicare una nota della Guardia di Finanza a supporto delle sue conclusioni in punto di astratta configurabilità dei reati, ha fatto riferimento alla sussistenza di riscontri, come le dichiarazioni confessorie dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] o intercettazioni non specificate ma che la difesa non ha negato essere agli atti, riportandone anche il contenuto nel ricorso. Opportunamente, inoltre, è stato fatto richiamo alla sentenza di legittimità n. 40334 del 12 luglio del 2022 laddove, sia pure in relazione alla posizione di altri coindagati, è stata avallata la ricostruzione d'accusa in sede cautelare personale inerente alla gravità indiziaria relativa al meccanismo fraudolento di ottenimento del profitto illecito poi oggetto di successivo investimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. la motivazione di quella statuizione specie in punto di esigenze cautelari relative agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerati quali fiduciari di [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, nel provvedimento impugnato ci si fa carico di superare le doglianze difensive volte a sostenere la liceità degli investimenti della ricorrente nella gestione della società da lei formalmente rappresentata (fg. 4) ed anche la ragione per la quale dovesse ritenersi che l'indagata fosse consapevole di fungere da prestanome del fratello, tenuto conto dell'assunzione di un ruolo formale in una delle società ritenuta "cardine" del sistema di approvvigionamento del profitto illecito attraverso il depauperamento delle cooperative di cui prima si è detto (fg. 5). Tanto basta per ritenere che la motivazione del Tribunale non sia apparente neanche in relazione alla sussistenza astratta del dolo del reato contestato alla ricorrente, con superamento di ogni altra obiezione difensiva, che rimane assorbita. 3.1. Il provvedimento non risulta viziato da motivazione apparente neanche in relazione al periculum in mora. La precisazione operata dal Tribunale in proposito è quella contenuta alla fine del provvedimento, secondo cui nulla impedirebbe agli indagati di vendere le società in sequestro da un momento all'altro se esse venissero restituite. Tale semplice ma incisiva valutazione non può ritenersi una motivazione apparente se rapportata alla cospicua attività illecita posta in essere dagli indagati (in particolare da [OSCURATO:PERSONA]) ed emergente dal provvedimento impugnato, già presa in considerazione dal provvedimento genetico con autonoma valutazione rispetto all'ordinanza genetica (fg. 789 del decreto del Giudice per le indagini preliminari). 4. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve richiamarsi, per quanto inerente alla astratta configurabilità dei reati di autoriciclaggio contestati, ciò che si è precisato a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], bastando questo a far ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato non sia apparente neanche in relazione alla posizione del ricorrente. 4.1. Non si rileva alcuna mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP delle risultanze investigative, al contrario esaminate nella loro interezza e con spunti autonomi, alcuni dei quali anche richiamati in ricorso sia pure criticandone il contenuto, come il Tribunale ha dato atto a fg. 3 del provvedimento impugnato. 4.2. E' infondato anche l'assunto del ricorrente in ordine alla astratta configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, inerente alla intestazione fittizia alla sorella Giuliana della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per le ragioni esplicitate a proposito di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutta l'attività illecita posta in essere dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con riguardo alla specifica censura in ordine alla dedotta, impossibile sovrapponibilità del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4 con 7 orz quello di autoriciclaggio di cui al capo 5, non si rileva alcuna violazione di legge, posto che dalle contestazioni provvisorie dei due reati risulta che la finalità dell'intera operazione, come congruamente delineata dalle risultanze d'accusa, era quella che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato la somma ricevuta dal fratello - ed indicata al capo 5 quale provento dei delitti da lui commessi - per commettere (ella) il reato di reimpiego della medesima somma nell'attività commerciale da lei formalmente gestita come amministratrice della società in sequestro (ex art. 648- bis o 648-ter cod.pen.), sicché la condotta di intestazione fittizia contestata al Giuliano in concorso con la sorella, è legata alla condotta di autoriciclaggio della somma di danaro di cui al capo 5 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche alla ulteriore finalità di [OSCURATO:PERSONA], condivisa dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di consentire a costei, agevolandola con il trasferimento di danaro, la commissione dei reati di riciclaggio o reimpiego di cui agli artt. 648-bis o 648er cod.pen., come da contestazione. 4.3. Quanto alle censure in ordine al periculum in mora, vale quanto affermato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla quale si rinvia. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissi
Decreto Cassazione n. 47330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris