CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1985
Cassazione n. 08179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1985 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 8 maggio 2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del 18.6.2019 del tribunale di Catania con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione all'art. 171 ter comma primo lett. a) e d) della L. 633/41 e smi. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. e per i medesimi vizi in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha motivato il diniego contestato41 primo motivo considerando, a fini di valutazione della capacità criminale e quindi dell'intensità dell'elemento soggettivo, la professionalità mostrata nell'attività illecita e desunta dal notevole numero di supporti contraffatti CiSPPttzpuigrizita1; motivazione conforme al principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod, pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - n. 55107 del 08/11/2018 Ud. (dep. 10/12/2018 ) Rv. 274647 - 01). Per cui la censura proposta trascura tale regola e propone una personale rivalutazione di dati in funzione della invocata concessione. Quanto al secondo motivo la corte alla luce del grave quadro emerso a carico ha coerentemente escluso l'esistenza di presupposti per la cpncessione delle generiche altresì evidenziando la assenza di indicazioni in tal senso da parte del difensore così da sottolineare quindi la genericità della richiesta. Invero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01). Di contro la deduzione difensiva è meramente rivalutativa e come tale inammissibile. Consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 1.86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dice