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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 30333/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di Messina.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B.Bertolini, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza in esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina in composizionemonocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere una dilazionedel termine per il pagamento della provvisionale di euro 30.000,00 dacorrispondere alla parte civile (oltre spese per 3.500,00 euro), di cui allasentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 20/11/2023,riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Messina, che aveva,altresì, concesso il beneficio della sospensione condizionale della penasubordinandolo al pagamento della disposta provvisionale nel termine ditre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto in data12/09/2025).1.1 Il Tribunale, nel rigettare l’istanza di dilazione di ulteriori sei mesidel termine originariamente previsto, pur premettendo che l’istantedepositava certificazione attestante difficoltà di natura reddituale (redditodi euro 13.870,62 per l’anno 2024) e dichiarava di avere presentatodomanda di indennità di disoccupazione, ha «considerato che dalladocumentazione allegata all’istanza il detto termine non risulta comunquerispondente alla chiesta dilazione».2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione SalvatoreCampolo, tramite il proprio difensore, per violazione di legge e inparticolare motivazione apparente.Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione non spieghi in alcun modo leragioni per le quali il mantenimento della condizione che doveva essereadempiuta per la conservazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non potesse essere regolato secondo diversemodalità, alla luce delle ragioni addotte dal ricorrente; e dà vita ad unamotivazione incomprensibile e comunque apparente.Si insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.L'art. 165 cod. pen. prevede la facoltà del giudice di subordinare laconcessione della sospensione condizionale della pena all'adempimentodelle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendoun termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta.Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività dellapena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio,la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sedeesecutiva a norma dell'art. 674 cod. proc. pen., come evidenziato daSez. 1, n. 27674 del 17/05/2013, P.M. in proc.

Spiridon, Rv. 256446 (edin senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv.229035).

Detta pronuncia sottolinea, altresì, come la nozione diinadempimento dell'obbligazione debba essere mutuata dalla appositanorma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimentoconsiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione dellaprestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente dellaimpossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causaa lui non imputabile. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 43905 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Bullo, Rv. 257587 – 01, ha affermato che in tema di sospensionecondizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assolutaimpossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione,impedisce la revoca del beneficio (e nello stesso senso Sez. 1, n. 6227 del10/12/2025, dep. 2026, Khazar, non massimata).Il Tribunale di Messina, nel caso in esame, si è limitato ad asserireche detto termine non risulta comunque rispondente alla richiestadilazione, senza spiegarne il perché, alla luce invero dell’interesse delleparti, e senza in alcun modo confrontarsi con le ragioni addotte dalricorrente.2.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed ilrinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alTribunale di Messina.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Messina.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Messina.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B.Bertolini, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza in esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina in composizionemonocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere una dilazionedel termine per il pagamento della provvisionale di euro 30.000,00 dacorrispondere alla parte civile (oltre spese per 3.500,00 euro), di cui allasentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 20/11/2023,riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Messina, che aveva,altresì, concesso il beneficio della sospensione condizionale della penasubordinandolo al pagamento della disposta provvisionale nel termine ditre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto in data12/09/2025).1.1 Il Tribunale, nel rigettare l’istanza di dilazione di ulteriori sei mesidel termine originariamente previsto, pur premettendo che l’istantedepositava certificazione attestante difficoltà di natura reddituale (redditodi euro 13.870,62 per l’anno 2024) e dichiarava di avere presentatodomanda di indennità di disoccupazione, ha «considerato che dalladocumentazione allegata all’istanza il detto termine non risulta comunquerispondente alla chiesta dilazione».2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione SalvatoreCampolo, tramite il proprio difensore, per violazione di legge e inparticolare motivazione apparente.Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione non spieghi in alcun modo leragioni per le quali il mantenimento della condizione che doveva essereadempiuta per la conservazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non potesse essere regolato secondo diversemodalità, alla luce delle ragioni addotte dal ricorrente; e dà vita ad unamotivazione incomprensibile e comunque apparente.Si insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.L'art. 165 cod. pen. prevede la facoltà del giudice di subordinare laconcessione della sospensione condizionale della pena all'adempimentodelle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendoun termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta.Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività dellapena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio,la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sedeesecutiva a norma dell'art. 674 cod. proc. pen., come evidenziato daSez. 1, n. 27674 del 17/05/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 (edin senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv.229035). Detta pronuncia sottolinea, altresì, come la nozione diinadempimento dell'obbligazione debba essere mutuata dalla appositanorma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimentoconsiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione dellaprestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente dellaimpossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causaa lui non imputabile. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 43905 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Bullo, Rv. 257587 – 01, ha affermato che in tema di sospensionecondizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assolutaimpossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione,impedisce la revoca del beneficio (e nello stesso senso Sez. 1, n. 6227 del10/12/2025, dep. 2026, Khazar, non massimata).Il Tribunale di Messina, nel caso in esame, si è limitato ad asserireche detto termine non risulta comunque rispondente alla richiestadilazione, senza spiegarne il perché, alla luce invero dell’interesse delleparti, e senza in alcun modo confrontarsi con le ragioni addotte dalricorrente.2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed ilrinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alTribunale di Messina. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Messina.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]