CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8t/e2 0p1ro7 tem-pore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di pro-cura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 41, le quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comu-1 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026nicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 903/2021, de-positata in data 11/5/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. Il Comune di Rutigliano otteneva un finanziamento di euro703.414,30 dalla Regione Puglia.Il finanziamento sarebbe stato erogato ove i costi sostenuti fos-sero stati rendicontati entro il 31/12/2001.Il Comune doveva provvedere al pagamento della società appal-tatrice [OSCURATO:SOCIETA]., che però non risultava in regola con i contributida versare all'Inps.Il Comune, quindi, sollecitava l'Inps per conoscere l'importo deidebiti in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], con lettera del 29/5/2000, seguita da altralettera del 17/4/2002.La stessa [OSCURATO:SOCIETA] con lettera del 21/3/2002, sollecitava il Co-mune a versare in sua vece le somme all'Inps.Con determina n. 61 del 24/4/2002 veniva riconosciuto il finan-ziamento solo per euro 614.027,38, inferiore al contributo origina-riamente riconosciuto di euro 703.414,30; era dunque indisponibileper il Comune l'importo di euro 89.386,92.Si svolgeva anche una conferenza di servizi in data 31/5/2002per risolvere la problematica.Il 12/7/2002 l'Inps comunicava che il debito della [OSCURATO:SOCIETA] era dieuro 458.507,85.2 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026La Regione Puglia, con la nota del 16/7/2002, disponeva lo slit-tamento dei termini per consentire al Comune di conseguire l'interofinanziamento.[OSCURATO:PERSONA] cedeva all'Inps il proprio credito verso il Comune.Il 26/1/2005 il Comune pagava all'Inps euro 97.727,02.2. La Regione ingiungeva ex regio decreto n. 639 del 1910 conprovvedimento n. 5593 del 2006 il pagamento da parte del Comunedella somma di euro 102.728,86, quale differenza tra contributi ero-gati e spese documentate.3. Proponeva opposizione il Comune, chiedendo l'accertamentodella impossibilità giuridica temporanea di adempimento, con disap-plicazione della determina regionale n. 61 del 2002, oltre alla dichia-razione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e l'annullamentodella stessa.4. La Regione opposta si costituiva tardivamente.5. Il Tribunale, con la sentenza n. 4346/2017, pubblicata il 21/9/2017, accoglieva l'opposizione proposta dal Comune, dichiarando l'i-nefficacia dell'ordinanza ingiunzione, in assenza del visto di esecuto-rietà, in violazione dunque dell'art. 2 del regio decreto n. 639 del1910.Compensava le spese di giudizio, tenendo conto della tardiva co-stituzione della Regione opposta.6. Avverso la sentenza proponeva appello principale la Regione,rilevando che l'art. 229 del d.lgs. n. 51 del 1998 aveva abrogato ilvisto di esecutorietà da parte del pretore.7. Proponeva appello incidentale il Comune, chiedendo la riformadella pronuncia sulla compensazione delle spese, stante la soccom-benza in prime cure della Regione; reiterava tutte le domande e leeccezioni proposte in primo grado, ex art. 346 c.p.c.3 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/20268. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 903/2021, deposi-tata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l'appello principale della Regione e ri-gettava l'appello incidentale del Comune.In particolare, rilevava che l'ingiunzione fiscale, quale estrinse-cazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai qualila legge riconosceva tale potere, ripeteva la sua efficacia diretta-mente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la suapretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; lamancanza del visto pretorile non incideva sulla validità ed efficaciadell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegavano alla suaqualità di atto amministrativo, contenente l'ordine di pagare unadata somma. La mancanza del visto rendeva soltanto l'atto inidoneoa dare inizio all'esecuzione.Inoltre, ogni competenza era stata sottratta al giudice con ild.P.R. n. 43 del 1988, che aveva riservato all'intendente di finanzal'apposizione del visto sul ruolo formato dall'ufficio finanziario aisensi dell'art. 67 (si citava Cass. n. 19195 del 2006), in tal modosottraendo al giudice ogni competenza in tal senso, definitivamenteabolita con il d.lgs. n. 467 del 1999, sul riordino della disciplina dellariscossione.Respingeva l'appello incidentale, dovendo il Comune essere con-dannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Rutigliano, depositando anche memoria scritta.10. Ha resistito con controricorso la Regione Puglia.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente Comune de-duce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 d.lgs. n.4 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/202651/1998, in combinato disposto con l'art. 2 regio decreto n. 639 del1910, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».In particolare, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere chel'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del1910 avrebbe validità, anche senza il visto del pretore.La sentenza impugnata si fonda su un presupposto normativoerroneo, costituito dall'art. 229 del d.lgs. n. 51 del 1998, con cuisarebbe stata abrogata l'obbligatorietà del visto del pretore ai finidell'esecutività degli atti amministrativi, contenuto nell'art. 2 del re-gio decreto n. 639 del 1910.Non si sarebbe tenuto conto dell'esatto quadro normativo di ri-ferimento.L'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, ancora vigente, do-vrebbe essere letto in coordinamento con l'art. 244 del d.lgs. n. 51del 1998, il quale ha soppresso le preture, ma ha contestualmentedisposto che le relative competenze confluiscono in quella del tribu-nale.Inoltre, la Corte d'appello avrebbe anche omesso di considerareche l'ordinanza-ingiunzione di pagamento era priva di qualsivoglia dividimazione, anche da parte del dirigente amministrativo.La sentenza d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che tuttele competenze pretorili, poi del tribunale, fossero state completa-mente abrogate.2. Il motivo è infondato.Infatti, per questa Corte l'ingiunzione fiscale, quale estrinseca-zione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali lalegge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dalpotere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa,indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanzadel visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'in-5 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026giunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità die pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamentodi ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzionein mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamentel'atto inidoneo a dare inizio all'esecuzione. Ogni competenza in talsenso è stata poi sottratta al giudice con il d.P.R. 28 gennaio 1988,n. 43, che ha riservato l'apposizione del visto - sul ruolo formatodall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 67 - all'intendente di finanza(Cass., 6/9/2006, n. 19195; Cass., sez. 3, 31/7/2002, n. 11368).Si è anche chiarito che in ordine al visto di esecutività, a seguitodell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del d.lgs.n. 51 del 1998, l'ingiunzione deve ritenersi esecutiva di diritto (Cass.,26/1/2018, n. 1985).3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., e omessa applicazione delle norme di legge, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».In sostanza, la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare unfatto storico di primaria importanza ai fini della controversia.La Corte territoriale non avrebbe esaminato la censura di illegit-timità dell'iter amministrativo seguito dalla Regione Puglia e, al con-tempo, «il comportamento tenuto dal Comune di Rutigliano nell'at-tuazione del rapporto giuridico intercorrente con la Regione Puglia».Per il ricorrente, infatti, non si sarebbe tenuto conto che il Co-mune non ha potuto effettuare tutte le spese relative al finanzia-mento, in quanto la società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] non era in re-gola con i contributi da versare all'Inps, sicché il pagamento in favoredella appaltatrice non poteva essere effettuato, dovendosi attendere6 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026di conoscere da parte dell'Inps l'esatto ammontare dei crediti vantatida tale ente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]Il Comune non avrebbe potuto in alcun modo effettuare paga-menti all'impresa [OSCURATO:SOCIETA], «vista l'esposizione debitoria didetta impresa verso l'Inps per omessi versamenti dei contributi pre-videnziali».Solo il 22/7/2002 l'Inps aveva comunicato al Comune che la so-cietà [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte di una sorte contributiva di euro458.507,85, aveva versato solo euro 97.957,93.Inoltre, in data 23/12/2004 la società [OSCURATO:SOCIETA]., medianteComune. Conseguentemente il Comune di Rutigliano, debitore ce-duto, il 26/1/2005 aveva versato all'Inps la somma di euro97.727,02.Il Comune, insomma, si trovava realmente «in una vera e propriaimpossibilità giuridica» di liquidare le somme, essendo stati prodottigli estratti di bilancio, con le voci in uscita, dal 2001 al 2005, nonchéi mandati di pagamento ed i relativi bonifici.Negli estratti di bilancio, dunque, l'importo in contestazione erastato iscritto per essere liquidato alla [OSCURATO:SOCIETA]., ma, a causadell'esposizione debitoria di tale società verso l'Inps, il Comune nonaveva potuto procedere al saldo.Sul punto, il ricorrente cita la circolare del Ministero dei LavoriPubblici del 13 maggio 1986, n. 880, a mente del quale la stazioneappaltante, nel caso in cui l'inadempienza dell'appaltatore agli obbli-ghi contributivi si verifichi quando i lavori sono stati ultimati, devesospendere il pagamento del saldo, e le somme così accantonatesono destinate a garanzia degli obblighi contributivi disattesi.4. Il motivo è inammissibile, sia perché, in realtà, lamentando ilricorrente l'omessa pronuncia sulle domande e le eccezioni assorbite7 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026(tra cui la richiesta di annullamento o disapplicazione del provvedi-mento regionale), avrebbe dovuto essere articolato ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., enon come vizio di motivazione, sia perché non autosufficiente ex art.366 n. 6 c.p.c.4.1. Si premette che è inammissibile l'eccezione di giudicato in-terno, sollevata dalla Regione controricorrente, in ordine alla do-manda del Comune di Rutigliano diretta a conseguire l'annullamentodell'ordinanza ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910, inquanto non è supportata dalla indicazione specifica del contenutodegli atti processuali, dai quali si dovrebbe desumere la formazionedi tale giudicato.4.2. Deve, poi, osservarsi che nell'atto di opposizione all'ordi-nanza ingiunzione il Comune ha chiesto, non solo la disapplicazionedella determina n. 61 del 2002, ma anche la dichiarazione di illegit-timità dell'ordinanza ingiunzione per assenza del visto di esecutivitàdel pretore e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per ragioni dimerito.Il Tribunale ha accolto l'opposizione, dichiarando inefficace l'in-giunzione per l'assenza del visto di esecutività del pretore.La questione in ordine all'annullamento dell'ordinanza ingiun-zione per ragioni di merito è risultata assorbita.Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello principalela Regione Puglia, rilevando che l'art. 229 del d.lgs. n. 51 del 1998aveva abrogato il visto del pretore.Contro la stessa sentenza ha proposto appello incidentale il Co-mune con riferimento alla riforma del capo di sentenza relativo allacompensazione delle spese, sostenendo la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, come affermato nel controricorso dalla Re-gione «nel costituirsi in giudizio, il Comune di Rutigliano, ha eccepito8 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, e, nel merito, ha con-testato il fondamento del gravame proposto e reiterato ai sensi e pergli effetti dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni e domande propostein primo grado, e in via di appello incidentale, a sua volta, ha lamen-tato in primo luogo che la compensazione integrale delle spese di litefosse stata operata pur in presenza di integrale soccombenza dellaRegione Puglia e in assenza di giusti motivi».4.3. Pertanto, come riportato nel controricorso da parte della Re-gione, il Comune, che era risultato vittorioso nel merito in primogrado (sia pure in relazione al solo vizio formale dell'ordinanza in-giunzione), ha proposto appello incidentale in ordine alla compensa-zione delle spese di primo grado, ed ha riproposto – solo generica-mente ‒ tutte le domande e le eccezioni che erano rimaste assorbite,ex art. 346 c.p.c.Il Comune, dunque, non si è attenuto alla giurisprudenza di le-gittimità che, da un lato, distingue tra domande ed eccezioni re-spinte, in modo espresso o implicito (per le quali va presentato ap-pello incidentale), e domande ed eccezioni assorbite, per le quali nonv'è stata alcuna pronuncia (per le quale vi è l'obbligo di reiterazionedelle stesse nella comparsa di costituzione in appello, ex art. 36 c.p..,pena rinuncia), ma, dall'altro, impone che le domande ed eccezioniassorbite devono essere riproposte singolarmente e non in modo deltutto generico, tra l'altro nella prima udienza del giudizio di appello.Si ritiene, infatti, che le questioni e le eccezioni non accolte inprimo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendonorinunciate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e che tale norma si riferisceall'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, inquanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostantel'impiego della generica espressione "non accolte", non le domandeo le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giu-9 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026dice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ri-tenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle do-mande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposi-zione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione -principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, conrelativa formazione di giudicato interno (Cass., sez. 3, 9/4/2024, n.9505; Cass., Sez. Un., 25/5/2018, n. 13195; Cass., Sez. Un., n.11799 del 2017; Cass., sez. 5, 6/6/2018, n. 14534; Cass., sez. 5,29/3/2025, n. 8269).5. Diversa questione è invece quella per cui, in materia di proce-dimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nellaquale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte inprimo grado: queste possono essere riproposte in qualsiasi formaidonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e solleci-tare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la ri-proposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo a ri-guardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle con-clusioni prese davanti a primo giudice (Cass., sez. 3, 13/11/2020, n.25840; Cass., sez. 1, 23/9/2021, n. 25840).La riproposizione delle eccezioni, in quanto rimaste assorbite,deve avvenire con il primo atto difensivo e comunque non oltre laprima udienza del giudizio d'appello (Cass., Sez. Un., 21/3/2019, n.7940).Il Comune ricorrente avrebbe dovuto indicare in sede di ricorsoper cassazione – con opportuna trascrizione ‒ le modalità con cuiaveva riproposto le questioni rimaste assorbite a seguito della sen-tenza di appello.10 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/20265.1. In primo luogo, dunque, il motivo pecca di autosufficienzaex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente indicato, neppure perstralcio, il contenuto dei documenti posti a fondamento del motivo dicensura, a suo dire dimostrativi dell'impossibilità di adempiere neitermini previsti.5.2. Inoltre, il ricorrente, dinanzi alla mancata pronunzia su do-mande ed eccezioni riproposte in sede di appello ex art. 346 c.p.c.,avrebbe dovuto articolare il motivo di ricorso come violazionedell'art. 112 c.p.c. e non come vizio di motivazione.5.3. Il ricorrente, poi, avrebbe dovuto trascrivere le modalità direiterazione delle domande e delle eccezioni assorbite nell'ambito delgiudizio di appello.6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da di-spositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 7.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso for-fettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il Presidente11 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 29168/2021Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 14602/2026Data pubblicazione 17/05/2026Guido Mercolino12 RG n. 29168/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio