CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33024/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01WM8IT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SUDRJU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 19 ottobre 2021, ha rideterminato, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., le pene inflitte, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vivian 3ohnny Garbin — nella misura, rispettivamente, di: otto anni e venti giorni di reclusione e 10.800 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA]; sette anni di reclusione e 17.400 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA]; sei anni e sei mesi di reclusione e 18.575 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA]; un anno ed un mese di reclusione e 4.500 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA] — chiamati a rispondere, con l'eccezione di Marcato, cui è contestata la sola detenzione illegale di arma comune da sparo, quali membri di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti mediante assalti agli sportelli bancomat, nonché di numerosi reati-fine, oltre che di svariate ipotesi di ricettazione e riciclaggio e di ulteriori fattispecie criminose. Contestualmente, ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata e condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — unitamente ad altro imputato, che non risulta aver proposto ricorso in cassazione — alla rifusione delle spese legali in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di profondere il dovuto impegno nello spiegare le ragioni che la hanno indotta a ratificare l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla rideterminazione della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'esistenza delle condizioni per pervenire, pur al cospetto di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., al suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. Con successivo atto del 16 febbraio 202:3, [OSCURATO:PERSONA] ha articolato motivi aggiunti con riferimento all'improcedibilità, per carenza di querela, di talune fattispecie di furto aggravato a lui ascritte, derivante dalla modifica normativa operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'esistenza delle condizioni per pervenire, pur al cospetto di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., al suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello recepito l'accordo con esclusivo riferimento ai motivi 3), 4) e 5) dell'atto di impugnazione e non anche a quello n. 7), avente ad oggetto la revoca di un motociclo, così emettendo una decisione difforme rispetto al contenuto del concordato. 6. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, fatta eccezione, per quanto concerne quello di [OSCURATO:PERSONA], per la mancata revoca della confisca del motociclo Yamaha tg. E354123, profilo in relazione al quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. 2. I ricorsi de quibus agitur sono stati presentati avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, nel testo vigente al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato, disponeva che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio -- elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato Proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (così, tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame, gli imputati ed il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento dei motivi concernenti la misura delle pene loro applicate, con la conseguente rinuncia, da parte loro - con l'unica eccezione di cui si dirà poco oltre - a qualsivoglia, differente motivo di censura. A quest'ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).Ne discende la radicale inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vivian 3ohnny Garbin, tendenti a sindacare profili sottratti, in conseguenza della consacrazione del concordato nella sentenza di appello, alla cognizione del giudice di legittimità, quali quelli afferenti all'omessa motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. ovvero alle ragioni - che, peraltro, la Corte di appello ha, di fatto, convenientemente esplicitato - che hanno condotto il giudice di merito a recepire il patto siglato da imputati e pubblica accusa. Deve solo aggiungersi, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che l'inammissibilità dei motivi originari si comunica, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., a quelli aggiunti, che hanno ad oggetto la questione afferente la sopravvenuta improcedibilità di alcuni tra i reati ascritti all'imputato, da ritenersi recessiva rispetto alla sancita inammissibilità del ricorso, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità nell'affermare che «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 - 01). 3. Per quanto riguarda, invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre, preliminarmente, individuare con precisione l'oggetto dell'accordo e, in parallelo, circoscrivere l'ambito dei motivi oggetto di rinuncia. All'udienza dell'Il luglio 2022, stando alle risultanze del verbale in atti - accessibile alla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto - il difensore dell'imputato rinunziò, in esordio, ai motivi di appello diversi da quelli contraddistinti dai nn. 3), 4), 5) e 7), concernenti, rispettivamente: l'esclusione della recidiva ed il bilanciamento delle circostanze (motivo n. 3); la misura della pena base (motivo n. 4); la misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione (motivo n. 5); la revoca della confisca dello scooter Yamaha targato E354123 (motivo n. 7). Subito dopo, formulò una proposta di accordo espressamente circoscritta alle questioni evocate con i motivi nn. 3), 4) e 5), ovvero a circostanze, recidiva e misura della pena, senza estenderla al tema della confisca. Produsse, contestualmente, documentazione relativa all'interlocuzione in precedenza intercorsa con il Procuratore generale, ove si accennava ad una proposta di concordato, comprendente anche la revoca della confisca, cui si riportò.Il complessivo tenore della descritta verbalizzazione induce, dunque, a ritenere che la revoca della confisca, quantunque indicata nella proposta in prima battuta informalmente veicolata da Garbin al rappresentante della pubblica accusa, restò estranea all'accordo sottoscritto dalle parti in udienza. Prive di pregio si palesano, in proposito, le obiezioni del ricorrente che, facendo leva sull'omessa rinunzia al motivo di appello n. 7) e sulla produzione, contestuale alla formulazione della proposta di accordo, della precedente comunicazione, sostiene, in contrasto con quanto testé rilevato, che il Procuratore generale è stato parte di un concordato che contemplava anche la revoca del motociclo e rinviene, di conseguenza, una distonia tra l'accordo siglato dalle parti e la decisione che lo ha recepito, tale da rendere ammissibile e fondata la doglianza sollevata con il ricorso per cassazione e da imporre, quindi, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. Tanto, deduce, in continuità con l'indirizzo ermeneutico, nel recente passato mutuato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 12002 del 16/02/2022, Curcija, non massimata), secondo cui l'omessa statuizione sulla revoca della confisca, espressamente concordata tra le parti, e la conferma, sul punto, della sentenza impugnata integrano il dedotto vizio di legittimità. 3.1. Tale principio, in astratto condivisibile, non si presta, tuttavia, ad essere applicato al caso di specie in cui, come detto„ la revoca della confisca fu esclusa dalla pattuizione, in forza, peraltro, di una scelta che, in sé, non inficia la validità dell'accordo raggiunto sul bilanciamento delle circostanze, l'esclusione della recidiva e la misura della pena. Non è superfluo ricordare, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo, ha chiarito, con riferimento all'affine istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che, in sede di patteggiamento, la confisca può, alternativamente, essere compresa nell'accordo o restarne esclusa e che, nel secondo caso, è consentito alla parte proporre ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01). È questa la situazione che si è verificata nella fattispecie, giacché, a fronte di un motivo - quello afferente alla revoca della confisca - non oggetto di rinuncia ma, al contempo, non inserito nel concordato, la Corte di appello è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado senza supportare la decisione con un, sia pur sintetico, apparato argomentativo, da reputarsi imprescindibile stante il tenore delle contestazioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in ordine, precipuamente, alla facoltatività della misura di sicurezza ed al rispetto dei canoni che presiedono all'esercizio della discrezionalità giudiziale.4. Dalle pilecedenti considerazioni discende, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente alla mancata revoca della :::onfisca del motociclo Yamaha targato E354123, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto, ferme restando l'irrevocabilità, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, e l'eseguibilità della decisione impugnata -nella parte relativa alla rideterminazione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA], così come agli altri odierni ricorrenti, per effetto del concordato intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della confisca del motociclo Yamaha tg. E354123 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto Così deciso il 11/07/2023. Il Consigliere stensore Il Presidente „( DVele C ppuccio [OSCURATO:PERSONA] _,2rt,t_z , i (51-7 t if 4"rA -N CANCELLERIA 2 8 IN13 i [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE _ U\e/\11A,A, ok, i. o , < 3`vvzi C3Duli:R_Au_Ajo VU,C A -,)\ i p o i,-----c nkl ) --Iv,,,:se,(f - k — A , ,,ue, mi\ 0.A b I, uv ‘r.u,.-k-o CLAtu gj 5.) Isu.k- Qi() A-. ),k_u \K.Q,.~ 5 2 A " t b ,, c),,\.)1\-.,, kwQ, wk-0:. <5-, nrét,,- t):,,,,,,,, g, ,A« 1\--- O otAkej, I N\l'`)S.01/ Ait\N\ Út e, -t\--(_;\1.. \!n, \,/ u