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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 25565/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIAavverso la sentenza in data 19/11/2025 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune procuratorespeciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 19/11/2025 dellaCorte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 12/03/2025 delTribunale di Roma, che li aveva condannati per il delitto di rapina aggravata.2.

I ricorrenti, con unico atto, deducono quanto segue.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma5, cod. proc. pen. per omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di applicazionedell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.I ricorrenti premettono che in sede di discussione orale, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva formulato specifica richiesta di riconoscimento dell'at-tenuante della minima partecipazione, indicando elementi di fatto concreti: il ruolodel tutto marginale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], limitato a un'azione di ostacolo fisico di bre-vissima durata, senza violenza effettiva, volta a impedire l'inseguimento; l'assenzadi violenza fisica e di armi; il pronto abbandono del portafoglio da parte di LOUS-SAIEF [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga, con conseguente restituzione alla vittima diquanto sottratto nella stessa serata; l'esiguità della somma (euro 385,00); l'as-senza di perdita patrimoniale effettiva per la persona offesa; la giovane età degliimputati (rispettivamente 19 e 18 anni al momento dei fatti) e la loro incensura-tezza.Osservano, dunque, che la sentenza impugnata, ha omesso di pronunciarsisu tale richiesta, limitandosi a confermare il trattamento sanzionatorio di primogrado con motivazione del tutto generica, riferita unicamente alla congruità dellapena base e al corretto esercizio della riduzione per le circostanze attenuanti ge-neriche.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma5, cod. proc. pen. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'atte-nuante di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., come modificato dalla sen-tenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024.Anche in questo caso si denuncia il vizio di motivazione per omessa pronunciasulla richiesta di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità delfatto, anch'essa espressamente formulata in sede di discussione orale.In particolare, si evidenzia che la difesa aveva indicato, a sostegno della ri-chiesta, i medesimi elementi di fatto già richiamati con riferimento all'attenuantedi cui all'art. 114 cod. pen., evidenziando in particolare l'assenza di violenza fisicaeffettiva, la sola minaccia con un oggetto metallico mai rinvenuto né sequestrato,la tenuità del danno, l'immediato recupero della refurtiva, l'assenza di profili diallarme sociale, nonché la giovane età e l'incensuratezza degli imputati.La Corte di appello, anche in questo caso, ha omesso qualsiasi valutazionesul punto, non prendendo in considerazione né l'attenuante della lieve entità in-trodotta dalla Corte Costituzionale, né l'attenuante del danno di speciale tenuità dicui all'art. 62 n. 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi d’impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesoche entrambi sono sorretti dalla medesima censura, con la quale si denuncial'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., sulla richiestadi applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e dell’attenuante con-seguita alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale.Richiesta non devoluta con l’atto di appello, ma sollecitata in sede di discus-sione davanti alla Corte di appello.Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili.2.

E’ pur vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ilpotere-dovere del giudice di appello di applicare anche di ufficio i benefici di leggee le circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., puòessere sollecitato dalla parte anche in sede di conclusioni del giudizio di appello,ma ciò a condizione che la richiesta sia specifica e rechi un preciso riferimento adati di fatto astrattamente idonei al suo accoglimento, tali da porre il giudice nellacondizione di doversi effettivamente confrontare con essi in motivazione (Sez. 3,n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063-02; Sez. 4, n. 29538 del28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02).Tanto vale a dire che una richiesta meramente di stile, priva di ogni riferi-mento a circostanze di fatto specifiche, non è invece idonea a determinare, in capoal giudice di appello, alcun obbligo di motivazione, sicché il correlativo silenzio dellasentenza non integra il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,per come spiegato nelle sentenze appena citate.3.

Fermo quanto precede ed impregiudicato ogni giudizio sulla fondatezza nelmerito della richiesta, va osservato che tali requisiti di specificità non si rinvengononella richiesta avanzata dal ricorrente davanti alla Corte di appello, atteso che ilverbale d'udienza del 19 novembre 2025, in atti, smentisce la ricostruzione postadai ricorrenti a fondamento di entrambi i motivi di ricorso, con i quali si assume diavere indicato ai giudici dell’appello le condizioni fattuali che giustificavano il rico-noscimento delle attenuanti.Da tale verbale risulta, infatti, che il difensore, nelle conclusioni rassegnateall'esito della discussione, si è limitato a riportarsi ai motivi di appello, chiedendonel'accoglimento, e a richiedere, in via meramente subordinata, l'applicazione dellaclemenza di cui all'art. 114 cod. pen. e dell'attenuante di lieve entità, senza svol-gere alcuna specificazione in ordine agli elementi di fatto dettagliatamente descrittinel ricorso per cassazione.Si trattava, dunque, di un'istanza del tutto generica e indeterminata, privadel necessario ancoraggio a circostanze di fatto puntuali, come tale inidonea, perle ragioni sopra illustrate, a sollecitare l'esercizio del potere ufficioso di cui all'art.597, comma 5, cod. proc. pen.Ne consegue che la Corte di appello non era tenuta ad alcuna specifica mo-tivazione sul punto, e che il denunciato silenzio della sentenza impugnata, conriferimento tanto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. quanto a quella di cuiall'art. 628, secondo comma, cod. pen. non integra, per nessuno dei due profili, ilvizio dedotto.Dal che discende l’inammissibilità dei motivi, per manifesta infondatezza.4.

I ricorrenti sembrano lamentarsi anche dell’omessa motivazione in rela-zione all’attenuante prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.Anche sotto tale profilo si perviene a una declaratoria d’inammissibilità, at-teso che in relazione a tale attenuante non risultano devoluti motivi di appello, néil suo riconoscimento risulta sollecitato in sede di discussione.Tanto ha comportato l’interruzione della catena devolutiva circa la questionein esame, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto permotivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano statedevolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile,poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudi-cato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; in pre-cedenza, Sez. 5, n. 4712 del 13/01/1982, Carrieri, Rv. 153578-01; Sez. 4, n. 2654del 21/10/1983, Norrito, Rv. 163291-01).5.

Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cuisegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al paga-mento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella de-terminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ra-gione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso il 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIAavverso la sentenza in data 19/11/2025 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune procuratorespeciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 19/11/2025 dellaCorte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 12/03/2025 delTribunale di Roma, che li aveva condannati per il delitto di rapina aggravata.2. I ricorrenti, con unico atto, deducono quanto segue.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma5, cod. proc. pen. per omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di applicazionedell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.I ricorrenti premettono che in sede di discussione orale, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva formulato specifica richiesta di riconoscimento dell'at-tenuante della minima partecipazione, indicando elementi di fatto concreti: il ruolodel tutto marginale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], limitato a un'azione di ostacolo fisico di bre-vissima durata, senza violenza effettiva, volta a impedire l'inseguimento; l'assenzadi violenza fisica e di armi; il pronto abbandono del portafoglio da parte di LOUS-SAIEF [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga, con conseguente restituzione alla vittima diquanto sottratto nella stessa serata; l'esiguità della somma (euro 385,00); l'as-senza di perdita patrimoniale effettiva per la persona offesa; la giovane età degliimputati (rispettivamente 19 e 18 anni al momento dei fatti) e la loro incensura-tezza.Osservano, dunque, che la sentenza impugnata, ha omesso di pronunciarsisu tale richiesta, limitandosi a confermare il trattamento sanzionatorio di primogrado con motivazione del tutto generica, riferita unicamente alla congruità dellapena base e al corretto esercizio della riduzione per le circostanze attenuanti ge-neriche.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma5, cod. proc. pen. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'atte-nuante di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., come modificato dalla sen-tenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024.Anche in questo caso si denuncia il vizio di motivazione per omessa pronunciasulla richiesta di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità delfatto, anch'essa espressamente formulata in sede di discussione orale.In particolare, si evidenzia che la difesa aveva indicato, a sostegno della ri-chiesta, i medesimi elementi di fatto già richiamati con riferimento all'attenuantedi cui all'art. 114 cod. pen., evidenziando in particolare l'assenza di violenza fisicaeffettiva, la sola minaccia con un oggetto metallico mai rinvenuto né sequestrato,la tenuità del danno, l'immediato recupero della refurtiva, l'assenza di profili diallarme sociale, nonché la giovane età e l'incensuratezza degli imputati.La Corte di appello, anche in questo caso, ha omesso qualsiasi valutazionesul punto, non prendendo in considerazione né l'attenuante della lieve entità in-trodotta dalla Corte Costituzionale, né l'attenuante del danno di speciale tenuità dicui all'art. 62 n. 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi d’impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesoche entrambi sono sorretti dalla medesima censura, con la quale si denuncial'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., sulla richiestadi applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e dell’attenuante con-seguita alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale.Richiesta non devoluta con l’atto di appello, ma sollecitata in sede di discus-sione davanti alla Corte di appello.Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili.2. E’ pur vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ilpotere-dovere del giudice di appello di applicare anche di ufficio i benefici di leggee le circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., puòessere sollecitato dalla parte anche in sede di conclusioni del giudizio di appello,ma ciò a condizione che la richiesta sia specifica e rechi un preciso riferimento adati di fatto astrattamente idonei al suo accoglimento, tali da porre il giudice nellacondizione di doversi effettivamente confrontare con essi in motivazione (Sez. 3,n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063-02; Sez. 4, n. 29538 del28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02).Tanto vale a dire che una richiesta meramente di stile, priva di ogni riferi-mento a circostanze di fatto specifiche, non è invece idonea a determinare, in capoal giudice di appello, alcun obbligo di motivazione, sicché il correlativo silenzio dellasentenza non integra il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,per come spiegato nelle sentenze appena citate.3. Fermo quanto precede ed impregiudicato ogni giudizio sulla fondatezza nelmerito della richiesta, va osservato che tali requisiti di specificità non si rinvengononella richiesta avanzata dal ricorrente davanti alla Corte di appello, atteso che ilverbale d'udienza del 19 novembre 2025, in atti, smentisce la ricostruzione postadai ricorrenti a fondamento di entrambi i motivi di ricorso, con i quali si assume diavere indicato ai giudici dell’appello le condizioni fattuali che giustificavano il rico-noscimento delle attenuanti.Da tale verbale risulta, infatti, che il difensore, nelle conclusioni rassegnateall'esito della discussione, si è limitato a riportarsi ai motivi di appello, chiedendonel'accoglimento, e a richiedere, in via meramente subordinata, l'applicazione dellaclemenza di cui all'art. 114 cod. pen. e dell'attenuante di lieve entità, senza svol-gere alcuna specificazione in ordine agli elementi di fatto dettagliatamente descrittinel ricorso per cassazione.Si trattava, dunque, di un'istanza del tutto generica e indeterminata, privadel necessario ancoraggio a circostanze di fatto puntuali, come tale inidonea, perle ragioni sopra illustrate, a sollecitare l'esercizio del potere ufficioso di cui all'art.597, comma 5, cod. proc. pen.Ne consegue che la Corte di appello non era tenuta ad alcuna specifica mo-tivazione sul punto, e che il denunciato silenzio della sentenza impugnata, conriferimento tanto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. quanto a quella di cuiall'art. 628, secondo comma, cod. pen. non integra, per nessuno dei due profili, ilvizio dedotto.Dal che discende l’inammissibilità dei motivi, per manifesta infondatezza.4. I ricorrenti sembrano lamentarsi anche dell’omessa motivazione in rela-zione all’attenuante prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.Anche sotto tale profilo si perviene a una declaratoria d’inammissibilità, at-teso che in relazione a tale attenuante non risultano devoluti motivi di appello, néil suo riconoscimento risulta sollecitato in sede di discussione.Tanto ha comportato l’interruzione della catena devolutiva circa la questionein esame, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto permotivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano statedevolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile,poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudi-cato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; in pre-cedenza, Sez. 5, n. 4712 del 13/01/1982, Carrieri, Rv. 153578-01; Sez. 4, n. 2654del 21/10/1983, Norrito, Rv. 163291-01).5. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cuisegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al paga-mento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella de-terminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ra-gione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso il 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
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