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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19835/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 33245 d el ruolo generale dell’anno 20 1 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: cartella di pagamento–estinzione società - successione – responsabilità dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessata, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso , elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense, n. 104, presso il Sig. [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione; - intimata - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delle Marche, n. 218/02/2018, depositata in data 13aprile 2018; udita la relazione svolta nellaCamera di Consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativo all’anno di imposta 2003, e della successiva sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, confermata in appello e passa ta in giudicato, l’Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello; avverso la pronuncia del giudice del gravame l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione a ffidato a due motivi di censura,cui ha resistito la contribuente depositando controricorso;con atto del 3 giugno 2019, depositato il 7 giugno 2019, la contribuente ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018; con ordinanza interlocutoria n. 32497/2022, questa Corte ha richiesto alle parti informazioni scritte alle parti in ordine agli esiti della domanda di definizione agevolata di cui all’atto depositato il 7 giugno 2019 ed alla sussistenza dei presupposti per la estinzione del presente giudizio, nonché sulla circostanza che nell’istanza è espressamente precisato che “la lite fiscale in questione gode delle condizioni per essere definita senza alcun pagamento”; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che l’Agenzia delle entrate, con la memoria del 21 dicembre 2022, ha confermato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della presente controversiae che la controricorrente, con la memoria del 7 aprile 2023, ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; sussistono quindi i presupposti per la dichiarazione dell’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 33245 d el ruolo generale dell’anno 20 1 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: cartella di pagamento–estinzione società - successione – responsabilità dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessata, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso , elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense, n. 104, presso il Sig. [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione; - intimata - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delle Marche, n. 218/02/2018, depositata in data 13aprile 2018; udita la relazione svolta nellaCamera di Consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativo all’anno di imposta 2003, e della successiva sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, confermata in appello e passa ta in giudicato, l’Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello; avverso la pronuncia del giudice del gravame l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione a ffidato a due motivi di censura,cui ha resistito la contribuente depositando controricorso;con atto del 3 giugno 2019, depositato il 7 giugno 2019, la contribuente ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018; con ordinanza interlocutoria n. 32497/2022, questa Corte ha richiesto alle parti informazioni scritte alle parti in ordine agli esiti della domanda di definizione agevolata di cui all’atto depositato il 7 giugno 2019 ed alla sussistenza dei presupposti per la estinzione del presente giudizio, nonché sulla circostanza che nell’istanza è espressamente precisato che “la lite fiscale in questione gode delle condizioni per essere definita senza alcun pagamento”; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che l’Agenzia delle entrate, con la memoria del 21 dicembre 2022, ha confermato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della presente controversiae che la controricorrente, con la memoria del 7 aprile 2023, ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; sussistono quindi i presupposti per la dichiarazione dell’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con s
Sentenza Cassazione n. 19835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris