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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09539/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28651/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al dolo, perché il superamento della soglia era stato insignificante (primo motivo), e in merito alla pena, superiore al minimo edittale, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: per il dolo specifico la Corte territoriale ha ricordato che l'evasione d'imposta aveva riguardato sia il 2015 che il 2017, che l'imputato non l'aveva contestata neanche in sede amministrativa, che già nel 2014 aveva evaso sia pure rimanendo sotto soglia, che nell'anno 2016 aveva omesso di contabilizzare le fatture per euro 119.118, che non aveva mai effettuato pagamenti successivi, che non aveva provato lo stato di crisi incolpevole; per la pena finale, pari a dieci mesi di reclusione, la Corte territoriale ha dato conto di un errore nel calcolo delle generiche in misura superiore al terzo in favore dell'imputato e di una pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28651/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al dolo, perché il superamento della soglia era stato insignificante (primo motivo), e in merito alla pena, superiore al minimo edittale, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: per il dolo specifico la Corte territoriale ha ricordato che l'evasione d'imposta aveva riguardato sia il 2015 che il 2017, che l'imputato non l'aveva contestata neanche in sede amministrativa, che già nel 2014 aveva evaso sia pure rimanendo sotto soglia, che nell'anno 2016 aveva omesso di contabilizzare le fatture per euro 119.118, che non aveva mai effettuato pagamenti successivi, che non aveva provato lo stato di crisi incolpevole; per la pena finale, pari a dieci mesi di reclusione, la Corte territoriale ha dato conto di un errore nel calcolo delle generiche in misura superiore al terzo in favore dell'imputato e di una pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]