CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C7I OSSERVA Ritenuto che il motivo, dedotto con il ricorso afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 585 cod. pen., non è consentito, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e teso ad ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento psicologico (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), contestata genericamente dal ricorrente anche con il presente ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso