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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02412/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/03/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica formulata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 27 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 marzo 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Tivoli ha condannato il ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 482, in relazione all'art. 477, cod. pen. 2.

La difesa articola le proprie censure in due motivi.

Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte è pervenuta all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un documento affetto da falsità grossolana.

Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di norma penale, inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di consentire, nel contraddittorio delle parti, la visione del documento al fine di valutarne l'inidoneità ad ingannare la fede pubblica e, dunque, la grossolanità.

3. Con memoria di replica del 27 settembre 2021, il difensore del ricorrente, ribadite le considerazioni già svolte, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado.

2. Manifestamente infondata è la censura sollevata con il primo motivo, in quanto non si confronta con la motivazione, logica, coerente ed ampiamente argomentata con la quale i giudici d'appello hanno escluso la configurabilità di un falso grossolano e hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di falso contestato ai sensi dell'art. 482, in relazione all'art. 477, cod. pen., in ragione della condotta dell'imputato che, alla guida di un autocarro, nel corso di un controllo di polizia, aveva esibito un permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità egiziane, non corrispondente al modello originale, che, nonostante la presenza di elementi idonei a "suscitare un sospetto circa la genuinità del documento", tuttavia, non era privo prima facie dei requisiti del corrispondente documento originale" e, dunque, era idoneo a costituire offesa del bene giuridico protetto.

La giurisprudenza di legittimità dominante ha maturato una accezione piuttosto restrittiva del cd. falso innocuo, cui il Collegio intende riportarsi.

In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946).

Occorre inoltre che la difformità dell'atto dal vero risulti riconoscibile ictu ocu/i, ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063).

Dal punto di vista della idoneità della condotta di falso, si è anche affermato che il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Bautista, Rv. 270245, in una fattispecie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, in cui la Corte ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato).

Ed ancora si è detto che sussiste il falso innocuo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata avendo riguardo all'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/5/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946; Sez. 5, n. 52742 del 20/9/2017, Mirabile, Rv. 271465).

Nel caso di specie, invece, non vi è dubbio che non sussistano tutte le condizioni predette per ritenere che ci si trovi dinanzi ad un falso innocuo o talmente grossolano da non raggiungere la soglia della necessaria offensività richiesta ai fini della punibilità dall'art. 49 cod. pen.

Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che il permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità egiziane, presentava "gran parte dei dati scritti in lingua araba", da cui la difficoltà, per l'uomo medio, di ravvisare eventuali difformità rispetto ad un documento originale, rilevabili, dunque, solo da personale specializzato, abituato a confrontarsi con il materiale identificativo in esame (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Ciaccio, Rv. 276998).La Corte ha spiegato che la circostanza che sul documento i dati anagrafici fossero riportati in lingua italiana e a penna, a fronte della gran parte dei dati scritti in lingua araba, non rappresenta, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché essa può essere o apparire una modalità di correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946 - 01).

La Corte di merito ha chiarito, inoltre, l'irrilevanza del dato relativo all'insufficienza del permesso di guida, non accompagnato dalla patente, ad autorizzare la conduzione di veicoli, evidenziando che il ricorrente aveva esibito il documento nella convinzione della sua corrispondenza all'originale e della sua sufficienza.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, evocativo di un non consentito controllo di legittimità diretto a sindacare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, sorretta da validi elementi dimostrativi e, nel complesso, esauriente e plausibile.

La Corte, in motivazione, ha sottolineato, da un lato, la superfluità della rinnovazione istruttoria a fronte della produzione agli atti del documento originale, agevolmente valutabile de visu dai giudici del merito, senza la necessità di procedere alla sua visione in dibattimento (Sez. 5 - , Sentenza n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 — 01), e, dall'altro, le circostanze per le quali ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e, dunque, ha escluso un'ipotesi di falso grossolano o di falso innocuo, circostanze con le quali il ricorrente non si è confrontato, limitandosi ad una critica priva di reale significato alternativo in chiave di interpretazione normativa.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/03/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica formulata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 27 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 marzo 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Tivoli ha condannato il ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 482, in relazione all'art. 477, cod. pen. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte è pervenuta all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un documento affetto da falsità grossolana. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di norma penale, inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di consentire, nel contraddittorio delle parti, la visione del documento al fine di valutarne l'inidoneità ad ingannare la fede pubblica e, dunque, la grossolanità. 3. Con memoria di replica del 27 settembre 2021, il difensore del ricorrente, ribadite le considerazioni già svolte, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado. 2. Manifestamente infondata è la censura sollevata con il primo motivo, in quanto non si confronta con la motivazione, logica, coerente ed ampiamente argomentata con la quale i giudici d'appello hanno escluso la configurabilità di un falso grossolano e hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di falso contestato ai sensi dell'art. 482, in relazione all'art. 477, cod. pen., in ragione della condotta dell'imputato che, alla guida di un autocarro, nel corso di un controllo di polizia, aveva esibito un permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità egiziane, non corrispondente al modello originale, che, nonostante la presenza di elementi idonei a "suscitare un sospetto circa la genuinità del documento", tuttavia, non era privo prima facie dei requisiti del corrispondente documento originale" e, dunque, era idoneo a costituire offesa del bene giuridico protetto. La giurisprudenza di legittimità dominante ha maturato una accezione piuttosto restrittiva del cd. falso innocuo, cui il Collegio intende riportarsi. In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). Occorre inoltre che la difformità dell'atto dal vero risulti riconoscibile ictu ocu/i, ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063). Dal punto di vista della idoneità della condotta di falso, si è anche affermato che il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Bautista, Rv. 270245, in una fattispecie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, in cui la Corte ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato). Ed ancora si è detto che sussiste il falso innocuo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata avendo riguardo all'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/5/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946; Sez. 5, n. 52742 del 20/9/2017, Mirabile, Rv. 271465). Nel caso di specie, invece, non vi è dubbio che non sussistano tutte le condizioni predette per ritenere che ci si trovi dinanzi ad un falso innocuo o talmente grossolano da non raggiungere la soglia della necessaria offensività richiesta ai fini della punibilità dall'art. 49 cod. pen. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che il permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità egiziane, presentava "gran parte dei dati scritti in lingua araba", da cui la difficoltà, per l'uomo medio, di ravvisare eventuali difformità rispetto ad un documento originale, rilevabili, dunque, solo da personale specializzato, abituato a confrontarsi con il materiale identificativo in esame (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Ciaccio, Rv. 276998).La Corte ha spiegato che la circostanza che sul documento i dati anagrafici fossero riportati in lingua italiana e a penna, a fronte della gran parte dei dati scritti in lingua araba, non rappresenta, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché essa può essere o apparire una modalità di correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946 - 01). La Corte di merito ha chiarito, inoltre, l'irrilevanza del dato relativo all'insufficienza del permesso di guida, non accompagnato dalla patente, ad autorizzare la conduzione di veicoli, evidenziando che il ricorrente aveva esibito il documento nella convinzione della sua corrispondenza all'originale e della sua sufficienza. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo, evocativo di un non consentito controllo di legittimità diretto a sindacare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, sorretta da validi elementi dimostrativi e, nel complesso, esauriente e plausibile. La Corte, in motivazione, ha sottolineato, da un lato, la superfluità della rinnovazione istruttoria a fronte della produzione agli atti del documento originale, agevolmente valutabile de visu dai giudici del merito, senza la necessità di procedere alla sua visione in dibattimento (Sez. 5 - , Sentenza n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 — 01), e, dall'altro, le circostanze per le quali ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e, dunque, ha escluso un'ipotesi di falso grossolano o di falso innocuo, circostanze con le quali il ricorrente non si è confrontato, limitandosi ad una critica priva di reale significato alternativo in chiave di interpretazione normativa. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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