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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:58
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994C0218 - IT Avviso legale importante | 61994C0218 Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 febbraio 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 91/263/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-218/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01089 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Nel presente ricorso per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), omettendo di emanare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della citata direttiva.

Essa domanda, in via subordinata, che la Corte constati, in ogni caso, che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle medesime disposizioni, avendo omesso di informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione delle misure in oggetto. 2 L'art. 17 della direttiva 91/263 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 novembre 1992, e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'addebito mossogli, richiamando semplicemente l'attenzione sul fatto che le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva sono state nel frattempo emanate.

I progetti relativi non erano tuttavia ancora stati adottati dalle istanze competenti al momento considerato, vale a dire, allo scadere del termine di due mesi che era stato posto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato del 7 febbraio 1994.

Per quanto è dato constatare, tale situazione è rimasta invariata fino al momento presente. 4 Ciò considerato, non possiamo proporvi che di dar seguito alla conclusione principale della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.SIgr (1) - GU L 128, pag. 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994C0218 - IT Avviso legale importante | 61994C0218 Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 febbraio 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 91/263/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-218/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01089 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Nel presente ricorso per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), omettendo di emanare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della citata direttiva. Essa domanda, in via subordinata, che la Corte constati, in ogni caso, che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle medesime disposizioni, avendo omesso di informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione delle misure in oggetto. 2 L'art. 17 della direttiva 91/263 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 novembre 1992, e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'addebito mossogli, richiamando semplicemente l'attenzione sul fatto che le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva sono state nel frattempo emanate. I progetti relativi non erano tuttavia ancora stati adottati dalle istanze competenti al momento considerato, vale a dire, allo scadere del termine di due mesi che era stato posto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato del 7 febbraio 1994. Per quanto è dato constatare, tale situazione è rimasta invariata fino al momento presente. 4 Ciò considerato, non possiamo proporvi che di dar seguito alla conclusione principale della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.SIgr (1) - GU L 128, pag. 1.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris