CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39678/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA (A, sul ricorso 19450-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4635/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l'avviso di pagamento della somma di C 26.498,00 per tassa sui rifiuti (Tari) relativa all'anno di imposta 2014 e riferita al complesso immobiliare ubicato in Milano via Ornato 169 adibito a supermercato. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dal computo della tassazione l'area riservata ai magazzini. 3. La sentenza veniva impugnata dalla società e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Lombardia accoglieva l'appello rilevando il difetto di motivazione dell'atto impositivo. 4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Milano ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; si è costituita la società contribuente depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. Ric. 2020 n. 19450 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo d'impugnazione il comune ricorrente denuncia la violazione dell'art 162 della I. 29672006, dell'art. 7 della 1.212/2000 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, per aver la CTR erroneamente ritenuto non motivato l'avviso di liquidazione anche alla luce di tutta l'attività difensiva dispiegata dal contribuente. 2 Con il secondo motivo si lamenta l'omesso esame di una circostanza oggetto di discussione tra le parti e decisiva per il giudizio costituita dall'effettuazione del sopralluogo in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA] in data 23.11.2015. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 L' art. 7, I. 212/2000 stabilisce che «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». Di analogo tenore è l'art. 1 comma 162 I. 296/2006 secondo il quale « Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale... 2 2 Nella fattispecie, come si evince dall'esame dell'atto di intimazione versato in atti, è stata indicata, sia pur in modo estremamente sintetico e facendo ricorso ai riquadri, la Ric. 2020 n. 19450 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- tipologia, destinazione ed l'ubicazione dell'immobile, la superficie imponibile e il periodo di riferimento dell'imposta. Sono stati quindi delineati gli elementi essenziali dell'imposta. E' inoltre circostanza documentata, e non oggetto di contestazione, che prima della notifica dell'avviso di liquidazione in data 23/11/2015, era stato eseguito, a seguito della denuncia di occupazione presentate dalla contribuente, un sopralluogo nel corso del quale erano state effettuate nel contraddittorio con il tecnico della ricorrente le misurazioni. 2.3 La vicenda in esame ha, quindi, avuto origine dalla denuncia di occupazione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] con allegato il prospetto delle superfici utili ai fini dell'applicazione del tributo, si è evoluta con l'esecuzione del sopralluogo nel contraddittorio con il tecnico della società e ha avuto il suo epilogo con la notifica dell'avviso di pagamento contenente gli elementi di fatto e i dati essenziali per la determinazione del tributo 2.4 Al riguardo questa Corte ha affermato che « il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve essere interpretato alla luce dell'intero sistema in cui si inserisce, tenendo in particolare presente, oltre al principio del raggiungimento dello scopo, anche il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10, ove è stabilito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Pertanto, alla luce del principio di ragionevolezza, espresso dall'art. 3 Cost., nonchè del principio di solidarietà economica e sociale, di cui all'art. 2 Cost., che deve ispirare i rapporti reciproci - anche tributari - fra [OSCURATO:PERSONA] e cittadino, la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente, Ric. 2020 n. 19450 sez. MT - ud. 03-11-2021 -4- e in negativo, sulla sua sfera giuridica» (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018). La possibilità, per il contribuente, di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedimentali non tutela infatti l'interesse all'astratta regolarità dell'attività amministrativa, ma garantisce solo l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio dal medesimo contribuente subito in conseguenza della denunciata violazione di norme, che siano espressione del principio di buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] (v ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018 e Cass.22900/2020). 3 Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio al Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione per l'esame delle questioni di merito e per regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. spese del giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittim