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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 1984

Cassazione n. 46063/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il 25/10/1984 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. la corte di appello di Roma riqualificava in "tentata" la rapina impropria contestata alla ricorrente come "consumata" e rideterminava conseguentemente il trattamento sanzionatoti° non concedendo l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non aveva tenuto in considerazione il motivo di appello con il quale si era chiesta l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen che avrebbe dovuto essere concessa in ragione della modesta entità del danno [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Si premette, in via generale, che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386)

1.2. Nel caso in esame nonostante il ricorrente con la prima impugnazione avesse criticato in modo puntuale la scelta del Tribunale di non concedere l'attenuante in parola la Corte di appello ometteva ogni valutazione sulla censura.

Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio, con specie riguardo alla valutazione della concedibilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.

L'accertamento di responsabilità deve essere dichiarato irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità Così deciso in Roma, il giorno 24 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il 25/10/1984 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. la corte di appello di Roma riqualificava in "tentata" la rapina impropria contestata alla ricorrente come "consumata" e rideterminava conseguentemente il trattamento sanzionatoti° non concedendo l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non aveva tenuto in considerazione il motivo di appello con il quale si era chiesta l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen che avrebbe dovuto essere concessa in ragione della modesta entità del danno [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Si premette, in via generale, che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386) 1.2. Nel caso in esame nonostante il ricorrente con la prima impugnazione avesse criticato in modo puntuale la scelta del Tribunale di non concedere l'attenuante in parola la Corte di appello ometteva ogni valutazione sulla censura. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio, con specie riguardo alla valutazione della concedibilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. L'accertamento di responsabilità deve essere dichiarato irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità Così deciso in Roma, il giorno 24 n
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