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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22024/2026

Testo disponibile della fonte

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nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1392/2025depositata il 19/05/2025, notificata il 21/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] 1882 S.r.l., dichiarato con sentenza delTribunale di Como in data 11 maggio 2018, ha chiesto dichiararsi in viaprincipale l’inefficacia ex artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. -e in via gradataex art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.- di due distinte cessioni di rami diazienda in via cumulativa, la prima in data 30 ottobre 2017 in favore deltrust «Monti-Fonti», per la quale sono stati convenuti in qualità di trusteeAntonio Franceschetti e [OSCURATO:PERSONA], la seconda in data 5 dicembre2017, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; i contratti di cessione, stipulati perSaldarini da un lato quale amministratore della società cedente edall’altro, rispettivamente, quale trustee del primo cessionario e legalerappresentante del secondo.2.

Il convenuto Saldarini – per quanto qui rileva – ha eccepito la nonintegrità del contraddittorio in relazione alla cessione del ramo di aziendain favore del trust «Monti-Fonti» per omessa citazione in giudizio, qualilitisconsorti necessari, dei beneficiari del trust (figli e moglie del Saldarini).3.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Como, previoespletamento di CTU, ha rigettato le domande nei confronti delconfronti degli altri due convenuti.

Nel rigettare l’istanza di estensione delcontraddittorio ai beneficiari del trust, ha altresì accertato che il convenutoSaldarini era unico titolare di diritti, avendo questi la disponibilità dei beniconferiti in trust a termini delle «clausole nn. 7, 13 1 lett. a e 20 dell’attoistitutivo del Trust».

Il giudice di prime cure ha, conseguentemente,ritenuto che i beneficiari avessero un mero interesse all’amministrazionedei beni conferiti in trust, con facoltà «non connotate da realità,assoggettate a valutazioni discrezionali del (solo) trustee», costituendo iltrust atto a titolo gratuito, al pari dell’atto di costituzione del fondopatrimoniale.n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/20264.

E’ stato, poi, accertato dal Tribunale – come si legge nella sentenzaimpugnata - «che la cessione del ramo d’azienda del 30.10.2017 al TrustMonti-Fonti costituiva uno degli atti medianti i quali [OSCURATO:SOCIETA] in liq.,in un ristretto lasso di tempo, si era di fatto spogliata di tutti i suoi beni,determinando non solo una variazione qualitativa del patrimonio dellasocietà, che aveva comportato maggiore incertezza e difficoltà nelsoddisfacimento del credito dei propri creditori, ma anche compromesso lastessa consistenza patrimoniale (…) nel verbale di assemblea diapprovazione del bilancio finale di liquidazione alla data del 11.12.2017(…) si era dato atto che “in base al su esposto bilancio il residuo attivo daripartire ai soci è pari a euro 0”».

Ai fini della scientia damni, il tribunaleha valorizzato la coincidenza degli organi gestori di cedente e cessionari.5.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], in qualità ditrustee del Trust «Monti-Fonti».

Il giudice di appello ha rigettato l’istanzadi sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio in pendenza di altrogiudizio promosso dal Fallimento, volto alla declaratoria di inefficacia diuna altro Trust ([OSCURATO:SOCIETA].), stante il diverso oggetto dei due giudizi.6.

Il giudice di appello ha rigettato l’istanza di estensione delcontraddittorio ai beneficiari del trust cessionario del ramo di azienda indata 30 ottobre 2017, confermando la sentenza di primo grado erichiamandosi ai principi espressi da questa Corte (Cass., n. 34075/2024).7.

La corte distrettuale ha poi ritenuto passata in giudicato lastatuizione del primo giudice di inopponibilità della scrittura del 1°settembre 2017 di cessione del ramo di azienda al trust «Monti-Fonti»,accertando la diversità del suo contenuto rispetto al contratto preliminare,dove era previsto l’accollo di debiti del cedente, e che comunque il valoredel ramo di azienda sarebbe stato sproporzionato anche considerandol’accollo dei debiti.

Analoghe considerazioni ha svolto in relazione allacessione dell’altro ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. accertandosi,n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026ulteriormente, che non vi era prova del pagamento di alcuni dei debitiaccollati.

Per l’effetto, ha rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU,fondata sull’omesso conteggio dell’accollo dei debiti.8.

La corte territoriale ha, infine, ritenuto irrilevanti gli esiti delprocedimento penale in cui il Saldarini è stato assolto dalla imputazione didistrazione dei rami di azienda in oggetto tramite le menzionate cessioni,stante l’autonomia del processo civile dal processo penale.9. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trustee del Trust«Monti-Fonti», propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cuiresiste con controricorso il Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio.

I ricorrenti e il controricorrente hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso, essendo state dal ricorrente puntualmente richiamate le parti dellasentenza oggetto di censura e adeguatamente illustrati i relativi motivi diimpugnazione, peraltro relativi alle specifiche censure denunziate.2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 652cod. proc. pen. e 2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto irrilevante l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati dibancarotta, per avere distratto l’attivo con la cessione dei due rami diazienda oggetto di causa.

Si invoca la formazione del giudicato esterno insede penale, essendo la sentenza penale passata in giudicato in data 23marzo 2025, prima del deposito della comparsa conclusionale delfatto, sulla base di accertamenti in fatto coincidenti con quelli del presentegiudizio; in particolare, il giudice penale avrebbe rilevato l’erroneavalutazione del CTU nel non avere considerato le ingenti passivitàn. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026accollate ai cessionari ai fini del delitto di bancarotta, ritenendoinsussistente la sproporzione del prezzo.

L’effetto del giudicato penale sulgiudizio civile a termini dell’art. 652 cod. proc. pen. comporterebbe, adavviso dei ricorrenti, la preclusione dell’accertamento dell’impoverimentodel patrimonio del cedente, stante l’accertata assenza di sproporzione delprezzo di cessione dei rami di azienda, facendo venir meno il fattocostitutivo del pregiudizio per i creditori di cui all’art. 2901 cod. civ.3.

Per ragioni di connessione vanno esaminati con il primo motivoanche il terzo e il quarto.4.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 66l.fall. e 2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutosussistenti i presupposti dell’azione proposta, basandosi sulle conclusionidel CTU.

Parte ricorrente si richiama, quanto al presupposto soggettivo,alla sentenza penale di assoluzione, che, escludendo l’effettodepauperatorio per il cedente, avrebbe fatto cadere un elemento decisivoai fini della scientia damni, in considerazione dell’accertato accollo daparte dei cessionari dei debiti del cedente.

L’accollo dei debiti, già previstonella scrittura del 1° settembre 2017, dimostrerebbe l’assenza disproporzione dei corrispettivi e comporterebbe il venir meno, al pari deldelitto di bancarotta, anche del pregiudizio alle ragioni dei creditori.5.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.67 l.fall., nonché omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha omesso di verificare che l’effettivadata di stipulazione dei contratti è il 1° settembre 2017, oltre il periodosospetto di cui all’art. 67 l. fall.6.

I motivi primo, terzo e quarto sono infondati.7.

La sentenza penale prodotta sub doc.

W è passata in giudicato e lacuratela del fallimento si è costituita parte civile in quel giudizio,n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026chiedendo la condanna al risarcimento dei danni.

Dunque, l’efficacia digiudicato sarebbe astrattamente predicabile in relazione al solo ricorrente[OSCURATO:PERSONA], trustee del trust «Monti-Fonti» e imputato quale amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]. dei delitti di bancarotta fraudolenta perdistrazione (artt. 219, 223 primo comma, 216, primo comma, n. 1, l.fall.)e semplice (artt. 224 e 217, primo comma, l.fall.).

Nessuna eccezione digiudicato può, invece, essere predicata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l.,soggetto estraneo agli effetti soggettivi del giudicato penale.8.

In ogni caso, il presente giudizio non rientra nel campo diapplicazione dell’art. 652 cod. proc. pen., quale giudizio civile di danni,poiché ha un oggetto diverso dal risarcimento dei danni; ad essereapplicabile è invece l’art. 654 cod. proc. pen., in base al quale – comepuntualmente osserva il controricorrente – «a rendere dipendente ladecisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei dueprocessi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che la situazione sostanziale,l'effetto giuridico dedotto nel processo civile, sia collegato normativamentealla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudiziopenale» (Cass., n. 27787/2005; conf., Cass., n. 30992/2023).9.

La pregiudizialità opera, in tal caso, non diversamente che per unqualsiasi giudicato esterno opponibile al giudice civile, in cui i fatti dedottinel giudizio civile sono «collegati normativamente alla commissione delreato».

Più precisamente, il giudicato esterno opera ove due giudizi tra lestesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, con accertamento inordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un puntofondamentale comune ad entrambe le cause; punto che forma lapremessa logica indispensabile della statuizione della sentenza e chepreclude il riesame dello stesso punto già accertato e risolto (Cass., n.21228/2026; Cass., n. 24411/2025; Cass., n. 16224/2025; Cass., n.41895/2021; Cass., n. 11754/2018; Cass., n. 15339/2016; Cass., Sez.n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026U., n. 26482/2007).

Ove, invece, l’accertamento dei fatti in sede penalenon gode di pregiudizialità, permane il regime del «doppio binario» tragiudizio civile e giudizio penale, in base al quale ogni giudice può (e deve)autonomamente accertare i fatti, valorizzando eventualmente, secondo ilproprio libero convincimento, le prove acquisite e valutate fuori dalgiudizio (anche in sede penale) quali prove atipiche (Cass., 25067/2018;Cass., n. 840/2015).10.

Nella specie, il Saldarini è stato tratto a giudizio per i delitti sopraindicati (sub p.to 7) per avere alienato a prezzo vile i due rami di aziendaoggetto di revocatoria ordinaria, oltre ad avere ceduto ad analoghecondizioni finanziarie un terzo ramo di azienda e avere conferito in trust dinuova costituzione il residuo patrimonio sociale.

Il giudice penale, dopoavere ricostruito (peraltro, in maniera poco comprensibile: pag. 6 doc.

W)gli iniziali rapporti tra la società fallita e il trust «Monti-Fonti»(preesistente alla società dichiarata fallita), ha escluso – per quanto quirileva – la sproporzione del corrispettivo della cessione dei due rami diazienda, da un lato accertando che la cessione comprendeva iltrasferimento («accollo») ai cessionari dei debiti dei singoli rami ceduti(nei confronti di dipendenti, professionisti, banche e fornitori strategici),dall’altro ritenendo erronee le conclusioni della CTU nominata in primogrado nel giudizio civile (sentita nel processo penale ex art. 238 cod. proc.pen.), e disconoscendone perciò le conclusioni, sia pure in terminidubitativi («non può affermarsi con certezza l’effetto di impoverimento delpatrimonio della fallita»).11.

Il giudizio sulla assenza di sproporzione del corrispettivo dellacessione del ramo di azienda al trust – centrale nel processo penale neiconfronti del Saldarini quale amministratore della società debitrice(astrattamente pregiudiziale per l’azione revocatoria ex art. 67, primocomma, n. 1, l.fall., proposta in via gradata) – non costituisceantecedente logico del fatto costitutivo oggettivo dell’azione revocatorian. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026ordinaria (pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori o eventus damni),il quale ricorre anche in caso di trasformazione anche solo qualitativa delpatrimonio del debitore, tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimentodei creditori (ex multis, Cass., n. 11649/2025; Cass., n. 11296/2025;Cass., n. 10298/2025).

Giudizio al quale sono giunti i giudici di entrambi igradi del giudizio di merito, ove si è accertata la trasformazione qualitativae la definitiva compromissione del patrimonio della società debitrice,spogliata di ogni bene utilmente aggredibile.

L’effetto economico prodottodalle cessioni dei rami d’azienda sul patrimonio della società debitrice èstato quello della definitiva compromissione della garanzia patrimoniale,indipendentemente dalla congruità del corrispettivo di cessione.

E ciòbasta a integrare il presupposto oggettivo dell’azione proposta, senza cheabbia incidenza il giudicato penale sull’assenza di sproporzione delcorrispettivo di cessione.

La sentenza impugnata, nella parte in cui havalutato autonomamente gli esiti della CTU redatta in sede civile per lacessione dei rami di azienda e ha disconosciuto il giudizio dato dal giudicepenale alla CTU, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, nonessendo l’eventus damni collegato «normativamente alla commissione delreato» (Cass., n. 27787/2005, cit.).12.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 102cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha rigettatol’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari deltrust.

Trattandosi di trust liquidatorio, l’atto dispositivo sarebbe (ad avvisodei ricorrenti) a titolo oneroso in favore dei beneficiari, creditori essi stessidella società disponente e, pertanto, litisconsorti necessari.13.

Il motivo, riguardante anch’esso la sola revocatoria della cessionedi azienda in favore del trust, è infondato.

E’ passato in cosa giudicatal’accertamento compiuto sin dal primo grado di giudizio – come esposto innarrativa - secondo cui il trust «Monti-Fonti» è atto a titolo gratuito, nonn. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026diversamente da un fondo patrimoniale.

Il trust aveva come beneficiari lamoglie e i figli del Saldarini, soggetti privi di legittimazione passiva atenore delle clausole nn. 7, 13, 1 lett. a e 20 dell’atto istitutivo del trust.Tali clausole attribuiscono al trustee la disponibilità, ai fini dellarealizzazione degli scopi del trust, dei beni, che sarebbero poi divenutioggetto del contratto di cessione del ramo d’azienda; i beneficiari hannosolo un interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust,senza che questa integri una posizione di diritto soggettivo.

Il trustfamiliare tende a realizzare, difatti, gli effetti propri di un fondopatrimoniale e non vede perciò come legittimati passivi – neanche sulpiano impositivo (Cass., n. 25478/2015) – i beneficiari, i quali hanno unmero interesse alla corretta amministrazione dei beni, che non legittima laloro partecipazione all’azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferitiin trust (Cass., n. 15113/2026; Cass., n. 9320/2019; Cass., n.24778/2018; Cass., n. 9637/2018; Cass., n. 19376/2017).14.

Né può essere richiamata la diversa giurisprudenza in tema ditrust di garanzia, questo sì a titolo oneroso e, quindi, tale da coinvolgerenel giudizio i beneficiari (Cass., n. 13388/2018).

Quest’ultimo trustottimizza il patto marciano, onerando il trustee a liquidare al meglio i beniconferiti in garanzia; sicché la revocatoria dei beni conferiti in trustmetterebbe in pericolo la realizzazione della garanzia dei beneficiari,legittimandoli al giudizio come litisconsorti necessari.

Caso affattodifferente da quello di specie, in cui il trust costituisce negozio a titologratuito.15.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 295cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di sospendere ilgiudizio in pendenza del giudizio relativo al [OSCURATO:PERSONA] 1882 S.r.l.16.

Il quinto motivo è inammissibile in quanto, oltre a non esserestata censurata la ratio decidendi secondo cui si tratta di cause di diverson. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026oggetto, per le quali non può operare la sospensione, difetta altresì’interesse, in quanto la causa asseritamente pregiudicante (giudizio n.3868/2024 R.G. di questa Corte) è stata già decisa, come dà atto ilcontroricorrente in memoria (Cass., n. 12132/2026).17.

Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 115,61 e 196 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata habasato le conclusioni su una CTU viziata dall’omessa valutazionedell’accollo.18.

Il sesto motivo è inammissibile, in quanto si risolve nellarivalutazione delle risultanze della CTU, il cui esame e la cui valutazionespettano al giudice del merito.19.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vellan. 17747/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1392/2025depositata il 19/05/2025, notificata il 21/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] 1882 S.r.l., dichiarato con sentenza delTribunale di Como in data 11 maggio 2018, ha chiesto dichiararsi in viaprincipale l’inefficacia ex artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. -e in via gradataex art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.- di due distinte cessioni di rami diazienda in via cumulativa, la prima in data 30 ottobre 2017 in favore deltrust «Monti-Fonti», per la quale sono stati convenuti in qualità di trusteeAntonio Franceschetti e [OSCURATO:PERSONA], la seconda in data 5 dicembre2017, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; i contratti di cessione, stipulati perSaldarini da un lato quale amministratore della società cedente edall’altro, rispettivamente, quale trustee del primo cessionario e legalerappresentante del secondo.2. Il convenuto Saldarini – per quanto qui rileva – ha eccepito la nonintegrità del contraddittorio in relazione alla cessione del ramo di aziendain favore del trust «Monti-Fonti» per omessa citazione in giudizio, qualilitisconsorti necessari, dei beneficiari del trust (figli e moglie del Saldarini).3. Come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Como, previoespletamento di CTU, ha rigettato le domande nei confronti delconfronti degli altri due convenuti. Nel rigettare l’istanza di estensione delcontraddittorio ai beneficiari del trust, ha altresì accertato che il convenutoSaldarini era unico titolare di diritti, avendo questi la disponibilità dei beniconferiti in trust a termini delle «clausole nn. 7, 13 1 lett. a e 20 dell’attoistitutivo del Trust». Il giudice di prime cure ha, conseguentemente,ritenuto che i beneficiari avessero un mero interesse all’amministrazionedei beni conferiti in trust, con facoltà «non connotate da realità,assoggettate a valutazioni discrezionali del (solo) trustee», costituendo iltrust atto a titolo gratuito, al pari dell’atto di costituzione del fondopatrimoniale.n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/20264. E’ stato, poi, accertato dal Tribunale – come si legge nella sentenzaimpugnata - «che la cessione del ramo d’azienda del 30.10.2017 al TrustMonti-Fonti costituiva uno degli atti medianti i quali [OSCURATO:SOCIETA] in liq.,in un ristretto lasso di tempo, si era di fatto spogliata di tutti i suoi beni,determinando non solo una variazione qualitativa del patrimonio dellasocietà, che aveva comportato maggiore incertezza e difficoltà nelsoddisfacimento del credito dei propri creditori, ma anche compromesso lastessa consistenza patrimoniale (…) nel verbale di assemblea diapprovazione del bilancio finale di liquidazione alla data del 11.12.2017(…) si era dato atto che “in base al su esposto bilancio il residuo attivo daripartire ai soci è pari a euro 0”». Ai fini della scientia damni, il tribunaleha valorizzato la coincidenza degli organi gestori di cedente e cessionari.5. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], in qualità ditrustee del Trust «Monti-Fonti». Il giudice di appello ha rigettato l’istanzadi sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio in pendenza di altrogiudizio promosso dal Fallimento, volto alla declaratoria di inefficacia diuna altro Trust ([OSCURATO:SOCIETA].), stante il diverso oggetto dei due giudizi.6. Il giudice di appello ha rigettato l’istanza di estensione delcontraddittorio ai beneficiari del trust cessionario del ramo di azienda indata 30 ottobre 2017, confermando la sentenza di primo grado erichiamandosi ai principi espressi da questa Corte (Cass., n. 34075/2024).7. La corte distrettuale ha poi ritenuto passata in giudicato lastatuizione del primo giudice di inopponibilità della scrittura del 1°settembre 2017 di cessione del ramo di azienda al trust «Monti-Fonti»,accertando la diversità del suo contenuto rispetto al contratto preliminare,dove era previsto l’accollo di debiti del cedente, e che comunque il valoredel ramo di azienda sarebbe stato sproporzionato anche considerandol’accollo dei debiti. Analoghe considerazioni ha svolto in relazione allacessione dell’altro ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. accertandosi,n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026ulteriormente, che non vi era prova del pagamento di alcuni dei debitiaccollati. Per l’effetto, ha rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU,fondata sull’omesso conteggio dell’accollo dei debiti.8. La corte territoriale ha, infine, ritenuto irrilevanti gli esiti delprocedimento penale in cui il Saldarini è stato assolto dalla imputazione didistrazione dei rami di azienda in oggetto tramite le menzionate cessioni,stante l’autonomia del processo civile dal processo penale.9. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trustee del Trust«Monti-Fonti», propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cuiresiste con controricorso il Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio. I ricorrenti e il controricorrente hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso, essendo state dal ricorrente puntualmente richiamate le parti dellasentenza oggetto di censura e adeguatamente illustrati i relativi motivi diimpugnazione, peraltro relativi alle specifiche censure denunziate.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 652cod. proc. pen. e 2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto irrilevante l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati dibancarotta, per avere distratto l’attivo con la cessione dei due rami diazienda oggetto di causa. Si invoca la formazione del giudicato esterno insede penale, essendo la sentenza penale passata in giudicato in data 23marzo 2025, prima del deposito della comparsa conclusionale delfatto, sulla base di accertamenti in fatto coincidenti con quelli del presentegiudizio; in particolare, il giudice penale avrebbe rilevato l’erroneavalutazione del CTU nel non avere considerato le ingenti passivitàn. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026accollate ai cessionari ai fini del delitto di bancarotta, ritenendoinsussistente la sproporzione del prezzo. L’effetto del giudicato penale sulgiudizio civile a termini dell’art. 652 cod. proc. pen. comporterebbe, adavviso dei ricorrenti, la preclusione dell’accertamento dell’impoverimentodel patrimonio del cedente, stante l’accertata assenza di sproporzione delprezzo di cessione dei rami di azienda, facendo venir meno il fattocostitutivo del pregiudizio per i creditori di cui all’art. 2901 cod. civ.3. Per ragioni di connessione vanno esaminati con il primo motivoanche il terzo e il quarto.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 66l.fall. e 2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutosussistenti i presupposti dell’azione proposta, basandosi sulle conclusionidel CTU. Parte ricorrente si richiama, quanto al presupposto soggettivo,alla sentenza penale di assoluzione, che, escludendo l’effettodepauperatorio per il cedente, avrebbe fatto cadere un elemento decisivoai fini della scientia damni, in considerazione dell’accertato accollo daparte dei cessionari dei debiti del cedente. L’accollo dei debiti, già previstonella scrittura del 1° settembre 2017, dimostrerebbe l’assenza disproporzione dei corrispettivi e comporterebbe il venir meno, al pari deldelitto di bancarotta, anche del pregiudizio alle ragioni dei creditori.5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.67 l.fall., nonché omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha omesso di verificare che l’effettivadata di stipulazione dei contratti è il 1° settembre 2017, oltre il periodosospetto di cui all’art. 67 l. fall.6. I motivi primo, terzo e quarto sono infondati.7. La sentenza penale prodotta sub doc. W è passata in giudicato e lacuratela del fallimento si è costituita parte civile in quel giudizio,n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026chiedendo la condanna al risarcimento dei danni. Dunque, l’efficacia digiudicato sarebbe astrattamente predicabile in relazione al solo ricorrente[OSCURATO:PERSONA], trustee del trust «Monti-Fonti» e imputato quale amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]. dei delitti di bancarotta fraudolenta perdistrazione (artt. 219, 223 primo comma, 216, primo comma, n. 1, l.fall.)e semplice (artt. 224 e 217, primo comma, l.fall.). Nessuna eccezione digiudicato può, invece, essere predicata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l.,soggetto estraneo agli effetti soggettivi del giudicato penale.8. In ogni caso, il presente giudizio non rientra nel campo diapplicazione dell’art. 652 cod. proc. pen., quale giudizio civile di danni,poiché ha un oggetto diverso dal risarcimento dei danni; ad essereapplicabile è invece l’art. 654 cod. proc. pen., in base al quale – comepuntualmente osserva il controricorrente – «a rendere dipendente ladecisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei dueprocessi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che la situazione sostanziale,l'effetto giuridico dedotto nel processo civile, sia collegato normativamentealla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudiziopenale» (Cass., n. 27787/2005; conf., Cass., n. 30992/2023).9. La pregiudizialità opera, in tal caso, non diversamente che per unqualsiasi giudicato esterno opponibile al giudice civile, in cui i fatti dedottinel giudizio civile sono «collegati normativamente alla commissione delreato». Più precisamente, il giudicato esterno opera ove due giudizi tra lestesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, con accertamento inordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un puntofondamentale comune ad entrambe le cause; punto che forma lapremessa logica indispensabile della statuizione della sentenza e chepreclude il riesame dello stesso punto già accertato e risolto (Cass., n.21228/2026; Cass., n. 24411/2025; Cass., n. 16224/2025; Cass., n.41895/2021; Cass., n. 11754/2018; Cass., n. 15339/2016; Cass., Sez.n. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026U., n. 26482/2007). Ove, invece, l’accertamento dei fatti in sede penalenon gode di pregiudizialità, permane il regime del «doppio binario» tragiudizio civile e giudizio penale, in base al quale ogni giudice può (e deve)autonomamente accertare i fatti, valorizzando eventualmente, secondo ilproprio libero convincimento, le prove acquisite e valutate fuori dalgiudizio (anche in sede penale) quali prove atipiche (Cass., 25067/2018;Cass., n. 840/2015).10. Nella specie, il Saldarini è stato tratto a giudizio per i delitti sopraindicati (sub p.to 7) per avere alienato a prezzo vile i due rami di aziendaoggetto di revocatoria ordinaria, oltre ad avere ceduto ad analoghecondizioni finanziarie un terzo ramo di azienda e avere conferito in trust dinuova costituzione il residuo patrimonio sociale. Il giudice penale, dopoavere ricostruito (peraltro, in maniera poco comprensibile: pag. 6 doc. W)gli iniziali rapporti tra la società fallita e il trust «Monti-Fonti»(preesistente alla società dichiarata fallita), ha escluso – per quanto quirileva – la sproporzione del corrispettivo della cessione dei due rami diazienda, da un lato accertando che la cessione comprendeva iltrasferimento («accollo») ai cessionari dei debiti dei singoli rami ceduti(nei confronti di dipendenti, professionisti, banche e fornitori strategici),dall’altro ritenendo erronee le conclusioni della CTU nominata in primogrado nel giudizio civile (sentita nel processo penale ex art. 238 cod. proc.pen.), e disconoscendone perciò le conclusioni, sia pure in terminidubitativi («non può affermarsi con certezza l’effetto di impoverimento delpatrimonio della fallita»).11. Il giudizio sulla assenza di sproporzione del corrispettivo dellacessione del ramo di azienda al trust – centrale nel processo penale neiconfronti del Saldarini quale amministratore della società debitrice(astrattamente pregiudiziale per l’azione revocatoria ex art. 67, primocomma, n. 1, l.fall., proposta in via gradata) – non costituisceantecedente logico del fatto costitutivo oggettivo dell’azione revocatorian. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026ordinaria (pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori o eventus damni),il quale ricorre anche in caso di trasformazione anche solo qualitativa delpatrimonio del debitore, tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimentodei creditori (ex multis, Cass., n. 11649/2025; Cass., n. 11296/2025;Cass., n. 10298/2025). Giudizio al quale sono giunti i giudici di entrambi igradi del giudizio di merito, ove si è accertata la trasformazione qualitativae la definitiva compromissione del patrimonio della società debitrice,spogliata di ogni bene utilmente aggredibile. L’effetto economico prodottodalle cessioni dei rami d’azienda sul patrimonio della società debitrice èstato quello della definitiva compromissione della garanzia patrimoniale,indipendentemente dalla congruità del corrispettivo di cessione. E ciòbasta a integrare il presupposto oggettivo dell’azione proposta, senza cheabbia incidenza il giudicato penale sull’assenza di sproporzione delcorrispettivo di cessione. La sentenza impugnata, nella parte in cui havalutato autonomamente gli esiti della CTU redatta in sede civile per lacessione dei rami di azienda e ha disconosciuto il giudizio dato dal giudicepenale alla CTU, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, nonessendo l’eventus damni collegato «normativamente alla commissione delreato» (Cass., n. 27787/2005, cit.).12. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 102cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha rigettatol’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari deltrust. Trattandosi di trust liquidatorio, l’atto dispositivo sarebbe (ad avvisodei ricorrenti) a titolo oneroso in favore dei beneficiari, creditori essi stessidella società disponente e, pertanto, litisconsorti necessari.13. Il motivo, riguardante anch’esso la sola revocatoria della cessionedi azienda in favore del trust, è infondato. E’ passato in cosa giudicatal’accertamento compiuto sin dal primo grado di giudizio – come esposto innarrativa - secondo cui il trust «Monti-Fonti» è atto a titolo gratuito, nonn. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026diversamente da un fondo patrimoniale. Il trust aveva come beneficiari lamoglie e i figli del Saldarini, soggetti privi di legittimazione passiva atenore delle clausole nn. 7, 13, 1 lett. a e 20 dell’atto istitutivo del trust.Tali clausole attribuiscono al trustee la disponibilità, ai fini dellarealizzazione degli scopi del trust, dei beni, che sarebbero poi divenutioggetto del contratto di cessione del ramo d’azienda; i beneficiari hannosolo un interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust,senza che questa integri una posizione di diritto soggettivo. Il trustfamiliare tende a realizzare, difatti, gli effetti propri di un fondopatrimoniale e non vede perciò come legittimati passivi – neanche sulpiano impositivo (Cass., n. 25478/2015) – i beneficiari, i quali hanno unmero interesse alla corretta amministrazione dei beni, che non legittima laloro partecipazione all’azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferitiin trust (Cass., n. 15113/2026; Cass., n. 9320/2019; Cass., n.24778/2018; Cass., n. 9637/2018; Cass., n. 19376/2017).14. Né può essere richiamata la diversa giurisprudenza in tema ditrust di garanzia, questo sì a titolo oneroso e, quindi, tale da coinvolgerenel giudizio i beneficiari (Cass., n. 13388/2018). Quest’ultimo trustottimizza il patto marciano, onerando il trustee a liquidare al meglio i beniconferiti in garanzia; sicché la revocatoria dei beni conferiti in trustmetterebbe in pericolo la realizzazione della garanzia dei beneficiari,legittimandoli al giudizio come litisconsorti necessari. Caso affattodifferente da quello di specie, in cui il trust costituisce negozio a titologratuito.15. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 295cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di sospendere ilgiudizio in pendenza del giudizio relativo al [OSCURATO:PERSONA] 1882 S.r.l.16. Il quinto motivo è inammissibile in quanto, oltre a non esserestata censurata la ratio decidendi secondo cui si tratta di cause di diverson. 17747/2025 R.G.Numero registro generale 17747/2025Numero sezionale 2550/2026Numero di raccolta generale 22024/2026Data pubblicazione 27/06/2026oggetto, per le quali non può operare la sospensione, difetta altresì’interesse, in quanto la causa asseritamente pregiudicante (giudizio n.3868/2024 R.G. di questa Corte) è stata già decisa, come dà atto ilcontroricorrente in memoria (Cass., n. 12132/2026).17. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 115,61 e 196 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata habasato le conclusioni su una CTU viziata dall’omessa valutazionedell’accollo.18. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto si risolve nellarivalutazione delle risultanze della CTU, il cui esame e la cui valutazionespettano al giudice del merito.19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vellan. 17747/2025 R.G.
Sentenza Cassazione n. 22024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris