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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 30350/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21207/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.1301/2024 depositata i l 23/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, l’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha impugnato l’avviso di accertamento n. 5870, notificato in data 27 novembre 2019, relativo all’[OSCURATO:PERSONA] (IUC) –IMU per l’anno 2014, con il quale era stato richiesto il pagamento di € 110.028,50 –oltre sanzioni e interessi – per omesso versamento ed omessa dichiarazione IMU, relativamente ai seguenti immobili siti in Roma:1) via Cassia n. 17 14 - 1716 \ A; 2 ) via Malta, 16; 3)via di [OSCURATO:PERSONA], 97; 4) piazza [OSCURATO:PERSONA], 13 P. T - Sl.

2. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso , con la sentenza n. 7207/2021 depositata in data 15 giugno 2021.

3. In particolare, è stato accolto il ricorso limitatamente all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendone la natura conventuale e quindi idonea all’esenzione.

Per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata la legittimità della ripresa fiscale, poiché l’Istituto non ne aveva la piena proprietà nel periodo rilevante.

Relativamente all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], sede di una scuola paritaria, è stata negata l’esenzione per mancata prova del rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, lett. a) e b) del D.M. n. 200/2012.

Infine, per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], è stata esclusa la natura non commerciale dell’attività assistenziale per carenza di documentazione e corrispettivi non simbolici.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso in appello.

5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha emesso la sentenza n. 1301/2024 , depositata in data 23 febbraio 2024, con la quale ha sostanzialmente confermato la decisione di prime cure.

Nello specifico, la Corte ha valutato la destinazione dei singoli immobili in rapporto ai requisiti per l’esenzione IMU, i quali richiedono l’uso esclusivo per finalità non lucrative e lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali.

Su tale fondamento, ha confermato l’esenzione solo per gli immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 1714 e 1716, riconoscendone l’utilizzo come casa generalizia e noviziato.

Per quanto riguarda l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto corretta l’imposizione IMU, in quanto risultava nella piena proprietà dell’Istituto nel periodo rilevante.

In merito all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], destinato a scuola paritaria, la Corte ha escluso l’esenzione rilevando l’assenza della prova della natura non commerciale dell’attività e della garanzia di non discriminazione nell’ammissione degli alunni.

Anche per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] è stata negata l’esenzione, non essendo stata fornita adeguata documentazione a dimostrazione della non commercialità del servizio assistenziale.

Inoltre, è emersala mancata presentazione della dichiarazione IMU preventiva richiesta dall’art. 5 del D.M. 26 giugno 2014.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

7. È stata formulata PDA sul presupposto della inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 360 bis c.p.c. , in ragione della consolidata giurisprudenza contraria, atteso che, per ottenere l’esenzione, è necessaria la dimostrazione concreta del carattere non commerciale dell’attività scolastica, attraverso prove oggettive e non solo formali.

Pur considerando che i parametri del DM 200/2012 non sono vincolanti, ma solo indicativi, l’ente ricorrente ha basato la propria prova proprio su tali parametri, sostenendo di aver applicato rette inferiori a quelle ministeriali.

Si è però rilevato,nella PDA, che le rette, pur inferiori, non fossero simboliche e non dimostrassero la natura non commerciale dell’attività, escludendo così il diritto all’esenzione.

8. La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa.

9. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’ente religioso ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, dell’art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello riconosciuto l’esenzione IMU relativa all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 97, sede di una scuola paritaria, gestita dall’Istituto.

Secondo il ricorrente, la Corte si sarebbe limitata a valutare il rispetto del D.M. n. 200/2012, senza considerare che tale decreto non ha valore vincolante né forza di legge.

La censura principale è che i giudici avrebbero dovuto valutare l’assenza di finalità lucrative nell’attività svolta, evidenziata dalla documentazione prodotta, che dimostra l’applicazione di rette inferiori alla metà dei costi medi ministeriali.

Pertanto, il mancato riconoscimento dell’esenzione IMU sarebbe illegittimo, in quanto l’attività scolastica risulta, a detta dell’ente, non commerciale.

2. Il motivo è infondato.

3. Il ricorso –basato su un unico motivo di violazione di legge e concernente avviso di accertamento IMU 2014, oggi contestato con riguardo al solo immobile di [OSCURATO:PERSONA] n.97, adibito a scuola paritaria - risulta inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., come evidenziato nella proposta di definizione anticipata.

4. Vi è invero un evidente contrasto con orientamenti consolidati di legittimità in materia in ordine ai seguenti fondamentali profili, come richiesti da giurisprudenza consolidata per poter fruire del beneficio dell’esenzione: a) la necessaria compresenza, ai fini dell’esenzione Ici invocata exart. 7 co. 1^ lett.I d.lvo 504/92 (valevole anche per la disciplina Imu) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività scolastica; b) l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nelperiodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito della simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato della gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22).

5. La decisione della corte territoriale risulta in linea con l’orientamento interpretativo ormai consolidato e già affermato, tra le stesse parti, con riferimento agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013 nella sentenza della Cassazione n. 4560 del 16 febbraio 2023.

5.1. Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’ente religioso non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo di non commercialità, richiamando – seppur impropriamente – i parametri ministeriali, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa il carattere paritario dell’istituto e l’adozione di criteri di accesso non discriminatori.

5.2. Tali parametri, tuttavia, non hanno valore decisivo ai fini della prova della non commercialità.

Il ricorrente contesta questa valutazione sostenendo che, pur riconoscendo il carattere non vincolante dei criteri ministeriali, la prova del carattere non commerciale dell’attività scolastica sarebbe stata comunque fornita.

A tal fine richiama la documentazione depositata, dalla quale emergerebbe che gli importi delle rette versate dagli alunni risultano inferiori alla metà dei costi medi per studente indicati dal Ministero.

In particolare, vengono citati esempi relativi agli anni 2012 e 2013 (documenti nn. 17 e 18), dai quali risulterebbe che, a fronte di un costo medio ministeriale pari a € 5.278,41 nel 2020 e a € 5.763,17 nel 2014 (documenti nn. 19 e 20), l’Istituto avrebbe applicato per l’anno scolastico 2019/2020 una retta annua di € 2.500 (documento n. 21), dunque inferiore alla metà rispetto ai dati ministeriali.

Secondo la parte ricorrente, questa circostanza, richiamata anche nella sentenza impugnata della Corte tributaria laziale, dimostrerebbe – alla luce di quanto precisato dal D.M. 26 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – la sussistenza del requisito economico richiesto dal D.M. n. 200/2012 per qualificare l’attività come svolta in modo non commerciale.

5.3. È evidente però che l’ente fonda la prova del requisito oggettivo dell’esenzione su due argomentazioni che risultano insufficienti.

In primo luogo, fa affidamento su parametri ministeriali che – come chiarito anche in relazione alla sentenza Cass. n. 4560/23 –non sono vincolanti e che, nel rapporto con il diritto dell’Unione Europea, possono al massimo costituire indizi per negare l’esenzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati.

In secondo luogo, l’ente invoca la percezione di rette inferiori alla metà dei costi ministeriali come dimostrazione della non commercialità, ma tali importi – pur più bassi – non risultano irrisori o simbolici , né tali da escludere una parziale copertura dei costi di gestione.

5.4. Pertanto, secondo i consolidati criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, i dati forniti dalla parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione, che deve quindi essere negata.

6. Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi e il motivo è infondato.

7. Il ricorso va conseguentemente rigettato e va invece confermata la proposta di definizione anticipata.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

9. Ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo pari a euro 3.000,00, complessivamente considerate.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21207/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.1301/2024 depositata i l 23/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, l’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha impugnato l’avviso di accertamento n. 5870, notificato in data 27 novembre 2019, relativo all’[OSCURATO:PERSONA] (IUC) –IMU per l’anno 2014, con il quale era stato richiesto il pagamento di € 110.028,50 –oltre sanzioni e interessi – per omesso versamento ed omessa dichiarazione IMU, relativamente ai seguenti immobili siti in Roma:1) via Cassia n. 17 14 - 1716 \ A; 2 ) via Malta, 16; 3)via di [OSCURATO:PERSONA], 97; 4) piazza [OSCURATO:PERSONA], 13 P. T - Sl. 2. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso , con la sentenza n. 7207/2021 depositata in data 15 giugno 2021. 3. In particolare, è stato accolto il ricorso limitatamente all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendone la natura conventuale e quindi idonea all’esenzione. Per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata la legittimità della ripresa fiscale, poiché l’Istituto non ne aveva la piena proprietà nel periodo rilevante. Relativamente all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], sede di una scuola paritaria, è stata negata l’esenzione per mancata prova del rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, lett. a) e b) del D.M. n. 200/2012. Infine, per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], è stata esclusa la natura non commerciale dell’attività assistenziale per carenza di documentazione e corrispettivi non simbolici. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso in appello. 5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha emesso la sentenza n. 1301/2024 , depositata in data 23 febbraio 2024, con la quale ha sostanzialmente confermato la decisione di prime cure. Nello specifico, la Corte ha valutato la destinazione dei singoli immobili in rapporto ai requisiti per l’esenzione IMU, i quali richiedono l’uso esclusivo per finalità non lucrative e lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. Su tale fondamento, ha confermato l’esenzione solo per gli immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 1714 e 1716, riconoscendone l’utilizzo come casa generalizia e noviziato. Per quanto riguarda l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto corretta l’imposizione IMU, in quanto risultava nella piena proprietà dell’Istituto nel periodo rilevante. In merito all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], destinato a scuola paritaria, la Corte ha escluso l’esenzione rilevando l’assenza della prova della natura non commerciale dell’attività e della garanzia di non discriminazione nell’ammissione degli alunni. Anche per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] è stata negata l’esenzione, non essendo stata fornita adeguata documentazione a dimostrazione della non commercialità del servizio assistenziale. Inoltre, è emersala mancata presentazione della dichiarazione IMU preventiva richiesta dall’art. 5 del D.M. 26 giugno 2014. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. È stata formulata PDA sul presupposto della inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 360 bis c.p.c. , in ragione della consolidata giurisprudenza contraria, atteso che, per ottenere l’esenzione, è necessaria la dimostrazione concreta del carattere non commerciale dell’attività scolastica, attraverso prove oggettive e non solo formali. Pur considerando che i parametri del DM 200/2012 non sono vincolanti, ma solo indicativi, l’ente ricorrente ha basato la propria prova proprio su tali parametri, sostenendo di aver applicato rette inferiori a quelle ministeriali. Si è però rilevato,nella PDA, che le rette, pur inferiori, non fossero simboliche e non dimostrassero la natura non commerciale dell’attività, escludendo così il diritto all’esenzione. 8. La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa. 9. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’ente religioso ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, dell’art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello riconosciuto l’esenzione IMU relativa all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 97, sede di una scuola paritaria, gestita dall’Istituto. Secondo il ricorrente, la Corte si sarebbe limitata a valutare il rispetto del D.M. n. 200/2012, senza considerare che tale decreto non ha valore vincolante né forza di legge. La censura principale è che i giudici avrebbero dovuto valutare l’assenza di finalità lucrative nell’attività svolta, evidenziata dalla documentazione prodotta, che dimostra l’applicazione di rette inferiori alla metà dei costi medi ministeriali. Pertanto, il mancato riconoscimento dell’esenzione IMU sarebbe illegittimo, in quanto l’attività scolastica risulta, a detta dell’ente, non commerciale. 2. Il motivo è infondato. 3. Il ricorso –basato su un unico motivo di violazione di legge e concernente avviso di accertamento IMU 2014, oggi contestato con riguardo al solo immobile di [OSCURATO:PERSONA] n.97, adibito a scuola paritaria - risulta inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., come evidenziato nella proposta di definizione anticipata. 4. Vi è invero un evidente contrasto con orientamenti consolidati di legittimità in materia in ordine ai seguenti fondamentali profili, come richiesti da giurisprudenza consolidata per poter fruire del beneficio dell’esenzione: a) la necessaria compresenza, ai fini dell’esenzione Ici invocata exart. 7 co. 1^ lett.I d.lvo 504/92 (valevole anche per la disciplina Imu) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività scolastica; b) l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nelperiodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito della simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato della gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22). 5. La decisione della corte territoriale risulta in linea con l’orientamento interpretativo ormai consolidato e già affermato, tra le stesse parti, con riferimento agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013 nella sentenza della Cassazione n. 4560 del 16 febbraio 2023. 5.1. Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’ente religioso non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo di non commercialità, richiamando – seppur impropriamente – i parametri ministeriali, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa il carattere paritario dell’istituto e l’adozione di criteri di accesso non discriminatori. 5.2. Tali parametri, tuttavia, non hanno valore decisivo ai fini della prova della non commercialità. Il ricorrente contesta questa valutazione sostenendo che, pur riconoscendo il carattere non vincolante dei criteri ministeriali, la prova del carattere non commerciale dell’attività scolastica sarebbe stata comunque fornita. A tal fine richiama la documentazione depositata, dalla quale emergerebbe che gli importi delle rette versate dagli alunni risultano inferiori alla metà dei costi medi per studente indicati dal Ministero. In particolare, vengono citati esempi relativi agli anni 2012 e 2013 (documenti nn. 17 e 18), dai quali risulterebbe che, a fronte di un costo medio ministeriale pari a € 5.278,41 nel 2020 e a € 5.763,17 nel 2014 (documenti nn. 19 e 20), l’Istituto avrebbe applicato per l’anno scolastico 2019/2020 una retta annua di € 2.500 (documento n. 21), dunque inferiore alla metà rispetto ai dati ministeriali. Secondo la parte ricorrente, questa circostanza, richiamata anche nella sentenza impugnata della Corte tributaria laziale, dimostrerebbe – alla luce di quanto precisato dal D.M. 26 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – la sussistenza del requisito economico richiesto dal D.M. n. 200/2012 per qualificare l’attività come svolta in modo non commerciale. 5.3. È evidente però che l’ente fonda la prova del requisito oggettivo dell’esenzione su due argomentazioni che risultano insufficienti. In primo luogo, fa affidamento su parametri ministeriali che – come chiarito anche in relazione alla sentenza Cass. n. 4560/23 –non sono vincolanti e che, nel rapporto con il diritto dell’Unione Europea, possono al massimo costituire indizi per negare l’esenzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati. In secondo luogo, l’ente invoca la percezione di rette inferiori alla metà dei costi ministeriali come dimostrazione della non commercialità, ma tali importi – pur più bassi – non risultano irrisori o simbolici , né tali da escludere una parziale copertura dei costi di gestione. 5.4. Pertanto, secondo i consolidati criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, i dati forniti dalla parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione, che deve quindi essere negata. 6. Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi e il motivo è infondato. 7. Il ricorso va conseguentemente rigettato e va invece confermata la proposta di definizione anticipata. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo pari a euro 3.000,00, complessivamente considerate. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
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