CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 27358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8016-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 949/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 412/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di illegittimità della richiesta di ripetizione di [OSCURATO:PERSONA] pensionistico - dolo R.G.N.8016/2023 Cron. Rep. Ud08/07/2025 indebito inoltrata da INPS con nota del 2/11/2015 relativa alla somma di € 13.461,64 erogata con riferimento alla pensione ctg. SOART (pensione superstiti artigiani) inerente al periodo successivo al gennaio 2012. La pronuncia di primo grado si fondava su due rationes decidendi, relative l’una alla domanda di rateizzazione del debito effettuata in corso di giudizio, idonea a sostenere il riconoscimento della fondatezza della avversa pretesa, e l’altra alla mancata contestazione dei fatti costitutivi del debito, ossia che la pensione erogata fosse comprensiva della quota relativa alla integrazione al minimo non avendo la ricorrente comunicato ad INPS di avere percepito dall’INPDAP,sin dal 1994, anche la pensione di vecchiaia diretta. La Corte territoriale ha rilevato l’infondatezza della tesi della ricorrente circa l’assenza di dolo e la tutela dell’affidamento dell’accipiens; invero, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza di una sola delle condizioni per la irripetibilità dell’indebito previdenziale (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell’ente, comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all’ente, insussistenza del dolo dell’interessato cui è equiparata, quoad effectum, l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente) consente la ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. Nel caso di specie l’INPS era giunto a conoscenza di fatti incidenti sulla misura della pensione non già per iniziativa della pensionata bensì a seguito della verifica da parte degli uffici, e precisamente dopo che, per successione ex lege di INPS ad INPDAP, i due sistemi informativi poterono comunicare; in particolare, poi, la ricorrente nella dichiarazione RED relativa all’anno 2012, trasmessa tramite Patronato all’INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente aveva dichiarato di possedere reddito zero, come avvenuto negli anni precedenti. 2. La parte privata propone ricorso in cassazione affidandosi ad un unico motivo; l’INPSè rimasto intimato. 3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 L.88/1989 e dell’art. 13 L.412/91; premesso di avere rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nel maggio 2013 ed escluso che la rateizzazione integri un riconoscimento di debito non essendo il pagamento una rinuncia del diritto a contestare il debito, la ricorrente non contesta di aver percepito un trattamento di pensione di vecchiaia diretta nello stesso periodo di godimento della pensione superstiti,e che vi sia stata una omessa segnalazione di fatti incidenti sulla misura della pensione, ma contesta che l’INPS sia stata nella impossibilità di conoscere gli ulteriori redditi da pensione finché non c’è stata la successione ex lege della gestione INPDAP in INPS, vigendo il principio della irripetibilità dell’indebito previdenziale salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’accipiens (ex art. 52 L. 88/1989) in virtù della interpretazione autentica di cui all’art. 13 L.412/1991; la parte privata non sarebbe obbligata a comunicare i fatti incidenti sulla misura della pensione, che l’ente subentrato già erogava dal 2012, e si trattava di fatti conoscibili all’istituto previdenziale senza che ricorresse alcun obbligo di comunicazione. Nel caso di specie non v’era stata indicazione di dati incompleti od omissione di denuncia; per contro, ad avviso della ricorrente, l’errore sarebbe imputabile ad INPS che non può pretenderne la restituzione non avendo la pensionata dedotto circostanze false né taciuto su circostanze che era suo onere comunicare ad Inps, non essendo variata la sua posizione ed in presenza di redditi conoscibili. 2. Il ricorso è infondato. 3. Costituisce principio consolidato nella gi urisprudenza di questa Corte che l’ indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni:a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) l’insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura dellapensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (sent. n. 10337/2023 e altre pronunce ivi richiamate, v. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 / 2022, 10627/2021, 14517/2020). Ed è stato anche precisato che dalla combinazione delle predette disposizioni di cui all’art. 52 L.88/89 ed art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico I.N.P.S., imperniata sull’irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell’indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l’obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ. (v. sent. n.10337/23 sub par. 23 delle Ragioni della decisione). 4. Nel caso in esame è pacifico, perché non contestato, che la ricorrente abbia dichiarato di non percepire redditi nell’anno 2012, né la circostanza affermata in sentenza ha costituito oggetto di specifica censura in ricorso; del pari è pacificamente ammesso dalla ricorrente il godimento della pensione diretta di vecchiaia, percepita sin dal 1994 su gestione INPDAP, il cui processo di fusione (subingresso in INPS) è completato a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in seguito alla soppressione disposta dal l’art.21 delD.L. n.201/2011 conv. in L. 214/2011, con trasferimento ad INPS di tutte le funzioni, attività e competenze di INPDAP ed istituzione di una [OSCURATO:PERSONA] in continuità con l’erogazione di servizi previdenziali. Occorre segnalare che non si verte in un caso di omessa segnalazione di fatti incidenti, ma di una dichiarazione positiva, rivelatasi non veridica per avere la ricorrente ammesso di percepire la pensione diretta di vecchiaia in periodo coevo al trattamento superstiti. La circostanza di aver dichiarato “redditi zero” per l’anno 2012, in base alla quale INPS ha operato l’indebito, non è smentita, ed è sintomatica di dolo.In tal modo viene meno il quarto requisito dianzi citato per la irripetibilità dell’indebito. 5. In punto di diritto, questa Corte ha avuto modo di osservare che il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza (cfr. sent. n. 22081/2021); ed ancora, “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (ord. n. 8731/2019). 6. Neppure si verte in un caso di mero silenzio su circostanze conoscibili dall’ente, tale da escludere il dolo dell’accipiense da affermare la imputabilità dell’errore all’ente erogante, poiché, come osservato in sent. n. 27096/2018 in tema di indebito previdenziale,il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (l’ipotesi esaminata in quella sede riguardava un caso di chi avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività); ivi è stato ritenuto integrato ildolo anche il mero silenzio idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo. 7. In definitiva, la ricorrente, nel produrre una dichiarazione di “reddito zero” ha riferito una circostanzanon veritiera , aspetto non esplicitamente censurato, integrante l’ipotesi di dolo che esclude la disciplina speciale della irripetibilità dell’indebito pensionistico. Va anche aggiunto che non v’è uno specifico motivo di ricorso sul riconoscimento del debito attraverso rateizzo. 8. Applicando i suddetti principi al caso in esame, l’impugnata sentenza resta immune alle censure. Al rigetto del ricorso non fa seguito alcuna statuizione sulle spese a carico della parte soccombente, stante la mancata costituzione in giudizio di INPS. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol