CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 09462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11770/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F. CRISPI 226-238, LARGO F. CRISPI 2-6, VIA M. PAGANO 43-69 di BARI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 1335/2022 depositata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1335/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il 31 marzo 2022. Ha notificato controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] 226-238, [OSCURATO:PERSONA] 2-6 e [OSCURATO:PERSONA] 43-69 di Bari. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il Tribunale di Bari ha respinto l’appello formulato dalla Prima [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 478/2015 pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Bari. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva rigettato l’opposizione avanzata dalla Prima [OSCURATO:SOCIETA] avverso il precetto notificatole in data 12 maggio 2014, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.711,20, oltre accessori, fondato sulla sentenza n. 530/2014 emessa dal Tribunale di Bari. Il Tribunale, quale giudice di appello, ha poi ribadito che il titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto opposto era costituito dalla sentenza n. 530/2014 con cui il Tribunale di Bari aveva condannato la società Prima [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite in favore del Supercondominio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Bari. Il primo motivo del ricorso della Prima [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, con riferimento alla declaratoria di infondatezza della spiegata opposizione a precetto “per omessa valutazione della nullità e/o dell’annullabilità della delibera posta a fondamento dello stesso”, essendovi stata altra sentenza passata in giudicato (sentenza n. 5579/2014 Tribunale di Bari) che aveva annullato “la ragione di credito posta a base del precetto de quo”, ovvero “la delibera assembleare costitutiva del titolo esecutivo a favore del Supercondominio”. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla “declaratoria di inammissibilità delle prove documentali versate in atti del procedimento di primo grado”. Al riguardo, il Tribunale ha affermato che “in disparte ogni questione in ordine al momento in cui è venuto ad esistenza il documento prodotto dinanzi al primo giudice, deve rilevarsi come si tratti di una decisione (n. 5579/14 del Tribunale di Bari) intervenuta tra le stesse parti, ma che non pone nel nulla il titolo, ossia la sentenza, posta a fondamento del precetto”. I motivi di ricorso sono inammissibili ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Peraltro, per la seconda censura, opera altresì la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (vigente ratione temporis) la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Il Tribunale di Bari ha specificato che il titolo esecutivo inerente al precetto opposto era costituito dalla sentenza n. 530/2014 resa dallo stesso Tribunale, che aveva condannato la società Prima [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite in favore del Supercondominio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Bari. Le censure, viceversa, si fondano sul principio secondo cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 6 - 2 , 24/03/2017, n. 7741 ). Né rileva perciò nel caso in esame il principio secondo cui in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. Unite21/09/2021, n. 25478), atteso che non è dedotto, e tanto meno dimostrato, che sia stata caducata la sentenza recante condanna alle spese n. 530/2014, titolo esecutivo inerente al precetto opposto. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Co