Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08430/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 28/09/2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli emessa in data 21/06/2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o di autorizzazione al lavoro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari; la violazione di legge, in relazione agli artt. 275, comma 3 bis e 272 cod. proc. pen; la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata carenza dei presupposti per il riconoscimento dei permesso al lavoro; il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggrayante dell'agevolazione del clan Mallardo.

3. Con memoria del 23/12/2022 il difensore di fiducia dell'Olimpio ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse all'innpugnazione per essere stata revocata medio tempore la misura cautelare in oggetto; il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.

4. L'inammissibilità del gravame per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, in fattispecie relativa ad appello cautelare, al quale aveva fatto seguito la scarcerazione dell'imputato).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 28/09/2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli emessa in data 21/06/2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o di autorizzazione al lavoro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari; la violazione di legge, in relazione agli artt. 275, comma 3 bis e 272 cod. proc. pen; la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata carenza dei presupposti per il riconoscimento dei permesso al lavoro; il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggrayante dell'agevolazione del clan Mallardo. 3. Con memoria del 23/12/2022 il difensore di fiducia dell'Olimpio ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse all'innpugnazione per essere stata revocata medio tempore la misura cautelare in oggetto; il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile. 4. L'inammissibilità del gravame per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, in fattispecie relativa ad appello cautelare, al quale aveva fatto seguito la scarcerazione dell'imputato). PQM Dichiara inammissibile il ricorso.
Sentenza Cassazione n. 08430/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris