Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07003/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da i . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3 .h?a,rarnorte, 6u avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 giugno 2018 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen. ascrittole, commesso il 19.12.2014.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore si duole con unico motivo della mancata declaratoria di prescrizione del reato verificatasi in data 19 giugno 2022, anteriormente alla sentenza di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, essendo il reato commesso in data 19/12/2014, la prescrizione ordinaria massima risulta fissata alla data del 19/06/2022; a tale termine - tuttavia - deve essere aggiunto quello di 182 gg. di sospensione del corso della prescrizione conseguente al rinvio dalla udienza del 21/06/2017 a quella del 20/12/2017 su istanza del difensore.

Cosicchè il termine finale di prescrizione cadeva alla data del 18/12/2022, successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da i . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3 .h?a,rarnorte, 6u avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 giugno 2018 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen. ascrittole, commesso il 19.12.2014. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore si duole con unico motivo della mancata declaratoria di prescrizione del reato verificatasi in data 19 giugno 2022, anteriormente alla sentenza di appello. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Invero, essendo il reato commesso in data 19/12/2014, la prescrizione ordinaria massima risulta fissata alla data del 19/06/2022; a tale termine - tuttavia - deve essere aggiunto quello di 182 gg. di sospensione del corso della prescrizione conseguente al rinvio dalla udienza del 21/06/2017 a quella del 20/12/2017 su istanza del difensore. Cosicchè il termine finale di prescrizione cadeva alla data del 18/12/2022, successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 07003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris