CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21919/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 855/36/17, depositata il 6 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21919/2017 1. Con la sentenza n. 855/36/17 del 06/03/2017, la Numero sezionale 1739/2022Numero di raccolta generale 17280/2022 Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) Data pubblicazione 27/05/2022 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 527/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di un atto di contestazione sanzioni concernente acquisti in regime di non imponibilità IVA oltre al limite del plafond disponibile per l’anno d’imposta 2009. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, nell’atto di contestazione, con il quale veniva irrogata alla società contribuente la sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, veniva evidenziato che il ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato nell’anno 2011, era tardivo in quanto successivo alla notificazione di un questionario da parte della Guardia di finanza. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) la notificazione del questionario a [OSCURATO:PERSONA] riguardava esclusivamente l’attività del fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche la società cessionaria; b) la società contribuente non era, quindi, a conoscenza della contestazione formulata dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti e concernente il superamento dei limiti del plafond; c) la conoscenza delle contestazioni formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta solo nel 2014, con la notificazione di uno specifico questionario e la richiesta di documenti; c) inoltre, secondo la Circolare MEF n. 180/E-110100 del 10/07/1998, «l’avvenuta constatazione di violazioni in materia di IVA nei confronti del cedente non pregiudica la possibilità di regolarizzazione del cessionario non responsabile in solido prima della formale constatazione o dell’inizio della verifica nei riguardi di quest’ultimo»; d) la ritenuta spontaneità del pagamento F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21919/2017 giustificava, pertanto, il perfezionamento del ravvedimento operoso Numero sezionale 1739/2022Numero di raccolta generale 17280/2022 avvenuto nell’anno 2011. Data pubblicazione 27/05/2022 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’invio del questionario riguardasse esclusivamente [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche [OSCURATO:PERSONA], risultando espressamente la richiesta di documentazione concernente il rispetto dei limiti di plafond da parte della società contribuente. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La CTR ha accertato che nel questionario notificato alla società contribuente nel 2011 «si faceva riferimento soltanto ad accertamenti volti a ricostruire il volume di affari della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., a variazioni commesse dalla stessa ed alla conseguente necessità di conoscere dettagli sui rapporti commerciali intercorsi tra le due società» e ha concluso che dette risultanze siano inidonee a porre [OSCURATO:PERSONA] a formale conoscenza della specifica contestazione concernente lo “splafonamento” del 2009, con conseguente legittimità del ricorso al ravvedimento operoso. 1.3. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza la diversa valenza conoscitiva del questionario, che sarebbe stato idoneo a mettere sull’avviso anche la società cedente sulla esistenza di accertamenti nei suoi confronti, così da comportare effetti preclusivi sulla tempestività del ravvedimento operoso. 1.4. Tuttavia, la ricorrente si limita a riassumere, nel contesto del ricorso, il contenuto del questionario – peraltro, oggetto di specifica contestazione da parte del controricorrente – e ne indica F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21919/2017 la collocazione all’interno del fascicolo d’ufficio, ma non lo allega Numero sezionale 1739/2022Numero di raccolta generale 17280/2022 per esteso al ricorso, così come avrebbe dovuto ai fini del rispetto Data pubblicazione 27/05/2022 del principio di autosufficienza, non potendo la Corte autonomamente accedere al fascicolo in ragione della tipologia della censura proposta. 1.5. Ne consegue che il motivo difetta della necessaria specificità e non è, dunque, idoneo a porre in discussione il convincimento espresso dal giudice di merito, per il quale il questionario notificato a [OSCURATO:PERSONA] riguardi solo la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 605.009,00. 2.1. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016). F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 21919/2017 Numero sezionale 1739/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 17280/2022Data pubblicazione 27/05/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 12.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 17 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A