CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29169/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. LIBERTA' di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NICOLA LETTIERIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, quale giudicedell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di NoceraInferiore avverso l'ordinanza di reiezione della richiesta di applicazione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309-, haaccolto l'impugnazione cautelare e ha applicato all'indagato la misura degli arrestidomiciliari.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso la difesa dell'indagato, deducendoquattro motivi.2.1.Con i primi tre motivi, denunciando violazione di legge e vizio dimotivazione, la difesa censura:- il giudizio con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la futura concedibilitàdella sospensione condizionale della pena;- l'illegittimità e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamentodella ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva;- l'eccessiva gravosità della misura cautelare applicata, adottata senza unapuntuale valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive, comunque idonee,secondo la prospettazione difensiva, a fronteggiare il rischio di recidiva ravvisato.2.2. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa contrasta la sussistenza dellagravità indiziaria in ordine al reato contestato, così come qualificato dai giudicidella cautela, sostenendo che la detenzione della sostanza rinvenuta nelladisponibilità del ricorrente fosse finalizzata all'uso personale e che, in ogni caso,la condotta illecita ascritta avesse carattere meramente occasionale, non potendoessere ricondotta all'ipotesi aggravata prevista dal secondo periodo dell'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché depositato senza rispettare la formaimposta dal codice di rito a pena di inammissibilità.In particolare, va messo in evidenza, d’ufficio, alla luce della naturapregiudiziale del relativo rilievo, che l’impugnazione risulta depositata, dopo il 1°aprile 2026, tramite posta elettronica certificata, e dunque senza seguire lemodalità, in ipotesi di deposito telematico, imposte dall’art. 181 bis del codice dirito e dalla correlata disciplina regolamentare.2. Giova ribadire che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti inmateria cautelare personale, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., deve esserepresentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata, conl'osservanza delle forme stabilite dall'art. 582 cod. proc. pen. Quest'ultimadisposizione prevede che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazionesia presentato mediante deposito con le modalità indicate dall'art. 111-bis cod.proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.A sua volta, l’art. 111-bis cod. proc. pen. stabilisce, che, salvo quanto previstodall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento il depositodi atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.Tali modalità non trovano applicazione in caso di malfunzionamento deisistemi informatici, la cui disciplina è dettata dall'art. 175-bis cod. proc. pen., i cuiprimi tre commi definiscono i contenuti formali del difetto ostativo alla ordinariamodalità di deposito: il malfunzionamento, così come il ripristino del correttofunzionamento, dovrà essere certificato dal DGSIA, attestato sul portale dei servizitelematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficiogiudiziario con modalità idonee ad assicurare la tempestiva conoscibilità da partedei soggetti interessati. Nel periodo di malfunzionamento così certificato, attestatoe comunicato, l’unica possibilità resta quella della redazione degli atti in formaanalogica e del depositato con modalità non telematiche; analoga possibilità èprevista dal comma 4 del medesimo articolo quando il malfunzionamento, pur noncertificato dal DGSIA, sia accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziarioe comunicato con modalità tali da garantirne la tempestiva conoscibilità.3. Ciò premesso, giova rimarcare che, come recentemente messo in evidenzada questa stessa Sezione della Corte (sentenza n. 23044 del 9 giugno 2026, n.m.che qui pedissequamente si riporta), sviluppando ulteriormente indicazioni diprincipio già ricavabili dal percorso argomentativo contenuto nella sentenza“Messina” delle Sezioni Unite (n. 6565 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 18/02/2026), conl’art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel regolare la fase transitoria delprocesso penale telematico, è stata differita l'applicazione dell'art. 111-bis cod.proc. pen. al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento dicui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, ovvero al diverso termine previsto dalregolamento per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti ivi indicati. Lamedesima disposizione ha, inoltre, consentito, nella fase transitoria, il depositocon valore legale mediante posta elettronica certificata per gli atti, documenti eistanze non rientranti nelle diverse previsioni di cui all'art. 87, commi 6-bis e 6-ter, purché l'invio avvenisse dall'indirizzo PEC inserito nel registro generale degliindirizzi elettronici e fosse indirizzato alle caselle dell'ufficio giudiziario destinatarioindicate nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero dellagiustizia.Il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come successivamentemodificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025, n. 206, ha poi previsto, pergli uffici giudiziari penali indicati dall'art. 3, comma 1, lett. d), e dunque anche peril tribunale ordinario, che sino al 31 marzo 2026 il deposito da parte dei soggettiabilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenticautelari e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatoriopotesse avere luogo anche con modalità non telematiche, e quindi anche mediantePEC, ai sensi del comma 9 dello stesso art. 3.4. Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che, nel caso in esame,alla data di presentazione del ricorso, per quanto già detto successiva al 1° aprile2026, trovava applicazione la disciplina ordinaria del deposito telematicodell'impugnazione cautelare, risultante dal combinato disposto degli artt. 111-bis,175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen: esaurito il regime derogatorio previsto per leimpugnazioni cautelari, non era più consentito il deposito dell'atto di impugnazionemediante PEC, salvo che ricorresse un malfunzionamento del portale dei servizitelematici ritualmente certificato dal DGSIA ovvero accertato e attestato daldirigente dell'ufficio giudiziario secondo le forme stabilite dall'art. 175-bis cod.proc. pen.E, nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato invece trasmesso amezzo PEC senza neppure indicare, peraltro, le possibili ragioni dimalfunzionamento eventualmente legittimanti tale forma di deposito, la cuieventuale sussistenza va specificatamente segnalata e non verificata ex postd’ufficio da questa Corte.Ne consegue che la presentazione dell'impugnazione con modalità diversa daquella legalmente prescritta integra, pertanto, una causa di inammissibilità delricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. cod. proc. pen.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]