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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 42627/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/04/2022 del tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 aprile 2020 il tribunale di Treviso adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio del 23 marzo 2022 del Pubblico Ministero del tribunale di Treviso, emesso in relazione al reato di cui all'art. 38 bis del Dlgs. 81/2005, rigettava la richiesta di riesame.

2. Avverso questa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore mediante due motivi di impugnazione.

2. Deducono la violazione degli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 353 cod. proc. pen. per carenza di motivazione o motivazione apparente in ordine al fumus del reato e alla relazione di pertinenzialità tra il reato e le res sequestrate.

Il tribunale non avrebbe affrontato la verifica del fumus del reato ipotizzato, e in particolare si evidenzia la indeterminatezza dell'addebito, privo di indicazione dei cantieri di interesse, dei nominativi dei lavoratori, del numero, dei contratti di appalto stipulati con la [OSCURATO:SOCIETA]. .o con altre società e ritenuti illeciti.

Con impossibilità di vagliare positivamente la sussistenza del fumus né un coinvolgimento nella fattispecie ipotizzata dei ricorrenti.

Da ciò conseguirebbe anche una finalità meramente esplorativa dello strumento di ricerca della prova in contestazione.

Sulle questioni sollevate non sarebbero dirimenti, come sostenuto dal tribunale, né le annotazioni di pg in atti né i documenti sequestrati agli indagati.

3. Con il secondo motivo rappresentano l'omessa o apparente motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al sequestro e la natura esplorativa del medesimo.

Mancherebbe una specifica motivazione con riguardo alla posizioni dei due indagati in punto di esigenze probatorie.

E non si chiarirebbe quali siano le finalità probatorie sottese alla ablazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

Circa le censure in tema di fumus del reato si premette che esse appaiono allo stato degli atti nuove in quanto dal riepilogo incontestato ( cfr. al riguardo Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli) dei motivi di impugnazione esse non emergono essendo richiamate piuttosto, critiche in punto di esigenze probatorie.

In ogni caso il tribunale ha correttamente rilevato la sussistenza del fumus del reato richiamando, alla luce necessariamente dell'incolpazione provvisoria - invero chiara in ordine alla fattispecie ipotizzata, nel senso di una mera fornitura fraudolenta di manodopera da parte delle società degli interessati - gli esiti di indagine, con riguardo, quanto a tale tema, a talune caratteristiche delle società dei ricorrenti e alla tipologia dei rapporti effettivamente rinvenuti tra le società e ditte dei ricorrenti e le altre compagini, [OSCURATO:SOCIETA]. ed Euromontaggi s.r.I., rispetto alle quali è originariamente scaturita l'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera.In proposito, è sufficiente rammentare - da una parte - che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati - come rilevato dai giudici della cautela - non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria ((Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 Rv. 267007 - 01).

Ciò vale evidentemente anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato (per cui le critiche afferenti a tale profilo sono poco pertinenti rispetto al sequestro in contestazione), il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato.

Infatti, richiedere l'esistenza ex ante della prova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova (in motivazione Sez. 3 - , n. 3465 del 03/10/2019 (dep. 28/01/2020) Rv. 278542 - 01).

Dall'altra, occorre concludere nel senso della sussistenza di una motivazione, non apparente, ancorchè non condivisa.

Considerazioni analoghe devono formularsi con riguardo sia al profilo della alla relazione di pertinenzialità tra il reato e le res sequestrate sia a quello ( di cui al secondo motivi proposto) dell'omessa o apparente motivazione sulle esigenze probatorie sottese al sequestro e della natura esplorativa del medesimo.

Il tribunale ha riconosciuto la relazione di immediatezza tra quanto sequestrato e l'illecito penale, laddove, considerando la sussistenza di finalità probatorie dirette a ricostruire, attraverso l'esame degli atti sequestrati, l'eventuale somministrazione fraudolenta, e la sua entità, ovvero le giornate di somministrazione effettuate anche al fine del calcolo di sanzioni da irrogare, come precisato nel decreto di sequestro, assieme anche alla necessità di accertare l'intento fraudolento, ha nella sostanza riconosciuto la correlazione tra la somministrazione illecita e i documenti in vinculis siccome descrittivi delle attività lavorative in questione.

Quanto alla censura sulla non stretta - ma comunque non eccessiva -, connessione temporale, rispetto al reato come ipotizzato, di taluni documenti sequestrati, essa appare infondata, alla luce della considerazione per cui il mezzo di ricerca della prova "de quo" può rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento - le indagini preliminari - caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il Profilo giuridico (Sez. 2, n. 4306 del 17/10/1995 Rv. 203119 - 01) Nel caso di specie, il sequestro di tutta la documentazione è spiegato, nel decreto e nella ordinanza impugnata, anche con l'esigenza di una corretta ricostruzione della entità dell'ipotizzata condotta, delineandosi quindi un accertamento fluido anche sul piano temporale, compatibile con la natura dello strumento utilizzato, come tale non strettamente delimitabile alla luce delle sole date indicate nel capo di incolpazione.

2. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/04/2022 del tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2020 il tribunale di Treviso adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio del 23 marzo 2022 del Pubblico Ministero del tribunale di Treviso, emesso in relazione al reato di cui all'art. 38 bis del Dlgs. 81/2005, rigettava la richiesta di riesame. 2. Avverso questa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore mediante due motivi di impugnazione. 2. Deducono la violazione degli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 353 cod. proc. pen. per carenza di motivazione o motivazione apparente in ordine al fumus del reato e alla relazione di pertinenzialità tra il reato e le res sequestrate. Il tribunale non avrebbe affrontato la verifica del fumus del reato ipotizzato, e in particolare si evidenzia la indeterminatezza dell'addebito, privo di indicazione dei cantieri di interesse, dei nominativi dei lavoratori, del numero, dei contratti di appalto stipulati con la [OSCURATO:SOCIETA]. .o con altre società e ritenuti illeciti. Con impossibilità di vagliare positivamente la sussistenza del fumus né un coinvolgimento nella fattispecie ipotizzata dei ricorrenti. Da ciò conseguirebbe anche una finalità meramente esplorativa dello strumento di ricerca della prova in contestazione. Sulle questioni sollevate non sarebbero dirimenti, come sostenuto dal tribunale, né le annotazioni di pg in atti né i documenti sequestrati agli indagati. 3. Con il secondo motivo rappresentano l'omessa o apparente motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al sequestro e la natura esplorativa del medesimo. Mancherebbe una specifica motivazione con riguardo alla posizioni dei due indagati in punto di esigenze probatorie. E non si chiarirebbe quali siano le finalità probatorie sottese alla ablazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. Circa le censure in tema di fumus del reato si premette che esse appaiono allo stato degli atti nuove in quanto dal riepilogo incontestato ( cfr. al riguardo Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli) dei motivi di impugnazione esse non emergono essendo richiamate piuttosto, critiche in punto di esigenze probatorie. In ogni caso il tribunale ha correttamente rilevato la sussistenza del fumus del reato richiamando, alla luce necessariamente dell'incolpazione provvisoria - invero chiara in ordine alla fattispecie ipotizzata, nel senso di una mera fornitura fraudolenta di manodopera da parte delle società degli interessati - gli esiti di indagine, con riguardo, quanto a tale tema, a talune caratteristiche delle società dei ricorrenti e alla tipologia dei rapporti effettivamente rinvenuti tra le società e ditte dei ricorrenti e le altre compagini, [OSCURATO:SOCIETA]. ed Euromontaggi s.r.I., rispetto alle quali è originariamente scaturita l'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera.In proposito, è sufficiente rammentare - da una parte - che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati - come rilevato dai giudici della cautela - non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria ((Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 Rv. 267007 - 01). Ciò vale evidentemente anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato (per cui le critiche afferenti a tale profilo sono poco pertinenti rispetto al sequestro in contestazione), il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato. Infatti, richiedere l'esistenza ex ante della prova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova (in motivazione Sez. 3 - , n. 3465 del 03/10/2019 (dep. 28/01/2020) Rv. 278542 - 01). Dall'altra, occorre concludere nel senso della sussistenza di una motivazione, non apparente, ancorchè non condivisa. Considerazioni analoghe devono formularsi con riguardo sia al profilo della alla relazione di pertinenzialità tra il reato e le res sequestrate sia a quello ( di cui al secondo motivi proposto) dell'omessa o apparente motivazione sulle esigenze probatorie sottese al sequestro e della natura esplorativa del medesimo. Il tribunale ha riconosciuto la relazione di immediatezza tra quanto sequestrato e l'illecito penale, laddove, considerando la sussistenza di finalità probatorie dirette a ricostruire, attraverso l'esame degli atti sequestrati, l'eventuale somministrazione fraudolenta, e la sua entità, ovvero le giornate di somministrazione effettuate anche al fine del calcolo di sanzioni da irrogare, come precisato nel decreto di sequestro, assieme anche alla necessità di accertare l'intento fraudolento, ha nella sostanza riconosciuto la correlazione tra la somministrazione illecita e i documenti in vinculis siccome descrittivi delle attività lavorative in questione. Quanto alla censura sulla non stretta - ma comunque non eccessiva -, connessione temporale, rispetto al reato come ipotizzato, di taluni documenti sequestrati, essa appare infondata, alla luce della considerazione per cui il mezzo di ricerca della prova "de quo" può rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento - le indagini preliminari - caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il Profilo giuridico (Sez. 2, n. 4306 del 17/10/1995 Rv. 203119 - 01) Nel caso di specie, il sequestro di tutta la documentazione è spiegato, nel decreto e nella ordinanza impugnata, anche con l'esigenza di una corretta ricostruzione della entità dell'ipotizzata condotta, delineandosi quindi un accertamento fluido anche sul piano temporale, compatibile con la natura dello strumento utilizzato, come tale non strettamente delimitabile alla luce delle sole date indicate nel capo di incolpazione. 2. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così d
Decreto Cassazione n. 42627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris