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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 24054/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che contesta la qualificazione giuridica del fatto così come operata dl giudice di Appello, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che la sentenza impugnata, alle pagine 5-6, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. sulla scorta delle plurime risultanze probatorie, le quali danno contezza del ritrovamento di un asciugamano provento di furto presso l'abitazione degli imputati, i quali non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile in ordine alla provenienza dello stesso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (anche in questo proposito, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che contesta la qualificazione giuridica del fatto così come operata dl giudice di Appello, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che la sentenza impugnata, alle pagine 5-6, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. sulla scorta delle plurime risultanze probatorie, le quali danno contezza del ritrovamento di un asciugamano provento di furto presso l'abitazione degli imputati, i quali non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile in ordine alla provenienza dello stesso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (anche in questo proposito, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il
Sentenza Cassazione n. 24054/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris