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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19968/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151/RG. 4385 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta pericolosa tenuta dal Migliori (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata dà atto della personalità dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi per riconoscerle atteso che non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151/RG. 4385 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta pericolosa tenuta dal Migliori (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata dà atto della personalità dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi per riconoscerle atteso che non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19968/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris