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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31410/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Napoli confermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli n. 152/2021 in data 13 aprile 2021, con il quale veniva rigettata la richiesta di adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e veniva disposta la confisca di due unità immobiliari intestate al figlio, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto della Corte d'appello ricorre per cassazione Puccillo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge con riferimento al decreto legislativo 159/2011, alla legge 125/2008 e alla legge 94/2009.

Non è applicabile al caso di specie il decreto legislativo 159/2011 in virtù del principio del tempus regit actum e del divieto di irretroattività della legge penale qualora sfavorevole al reo.

La condotta criminosa posta in essere da Puccillo concerneva un periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo summenzionato e l'acquisto di beni immobili è risalente all'anno 2008 e, dunque, a un periodo precedente.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione.

Il provvedimento della Corte d'appello è contraddittorio e illogico per ciò che concerne la sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della misura di prevenzione, poiché, mentre, da un lato, il Collegio ha rilevato l'estraneità del Pucillo al reato associativo a lui contestato ab initio, per il quale è stato successivamente assolto, dall'altro ha applicato, comunque, la misura patrimoniale della confisca alla luce della sussistenza di una pericolosità derivante dal fatto che fosse un "cliente di lunga data", ma saltuario, del Barone e dei precedenti penali.

Si tratta di una pericolosità non attuale, elemento trascurato dalla Corte di appello.

Infine, quanto alla sproporzione tra capacità reddituale e acquisti immobiliari, il Collegio non fa altro che riportarsi alle argomentazioni sollevate nei precedenti gradi del giudizio, senza in alcun modo prendere in considerazione le doglianze difensive per quel che concerne l'arco temporale relativo agli acquisti degli immobili; arco temporale (2008) assolutamente lontano dai fatti di reato in contestazione (2011). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

La Corte territoriale, analizzando l'eccezione formulata in punto di inapplicabilità retroattiva della disciplina di cui al d.lgs. 159/2011, ripercorre le modifiche legislative intervenute, sottolineando come il vigente d.lgs. 159/2011 si sia in realtà limitato a recepire il principio dell'assoluta indipendenza della confisca di prevenzione dall'attualità della pericolosità del proposto, derivante dagli interventi normativi di epoca antecedente, quali il d.l. 92/2008, la

I. 125/2008 e la

I. 94/2009 che, introducendo significativamente il comma 6- bis dell'art 2-bis

I. 575/1965, hanno aperto la strada all'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

La questione attinente alla natura giuridica della confisca di prevenzione e il conseguente precipitato in punto di applicabilità retroattiva della disposizione citata -quindi l'applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale e di quelle personale -è stata risolta definitivamente dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio: "Le modifiche introdotte nell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen." (Sez.

Un., n. 4880 del 26/06/2014 -dep. 2.02.2015, Rv-262602), dovendosi dunque aver riguardo alla disciplina vigente al momento dell'applicazione della misura di sicurezza.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre evidenziare che, con decreto n. 152 in data 13 aprile 2021, il Tribunale di Napoli accertava la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. b) e 4, lett. c), d.lgs. 159/2011, in quanto ritenuto soggetto abitualmente dedito al commercio di prodotti contraffatti e fruente dei proventi derivanti da tale attività illecita.

A seguito dell'appello proposto nell'interesse del Pucillo, la Corte territoriale confermava tale giudizio di pericolosità sociale, delimitandola temporalmente al periodo 2005-2011, in considerazione delle plurime condanne, molte delle quali già irrevocabili, riportate dal proposto per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione, ed anche alla luce del più recente procedimento per il delitto associativo che -pur essendosi concluso per il proposto con una sentenza di assoluzione -consente di inquadrare il medesimo quale soggetto che, seppur non stabilmente inserito nell'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA], dedita alla diffusione di capi di C\v abbigliamento contraffatti, era, comunque, in contatto con detta organizzazione e, più generale, coltivava i rapporti commerciali con una pluralità di fornitori di merce contraffatta.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con decisione n. 24/2019, ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del citato d.lgs. nella sola parte in cui rinvia ai soggetti di cui all'art. 1, lett. a).

Tuttavia, tale decisione ha investito anche la diversa ipotesi di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. b), clIgs. 159/2011 ponendosi, in relazione a tale disposizione, alla stregua di una sentenza interpretativa di rigetto. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, già in epoca precedente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], si apprezzava un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, finalizzato a conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di pericolosità generica.

Infatti, come osservato dal Giudice delle Leggi, in relazione al requisito dell'abitualità, «L'avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose L.] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017 -dep. 09/01/2018-,Bosco, Rv. 271996 - 01), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sezione 2, n. 11846 del 19 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272496) ). 3.1.[OSCURATO:PERSONA], proprio in virtù della interpretazione "tassativizzante" consolidata nel diritto vivente, ebbe a salvare la fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, specificando tuttavia che il Giudice è chiamato ad accertare, in base a precisi elementi di fatto, che si tratti di «a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano -o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito» La Corte territoriale, in considerazione del complessivo quadro probatorio ricostruito e in considerazione anche dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 1996 al 2012, ritiene correttamente inquadrabile il proposto nella categoria di pericolosità generica di cui agli artt. 1, lett. b) e 4, lett. c) d.lgs. 159/2011.

3.2. Quanto dedotto in relazione all'asserito difetto di attualità della pericolosità sociale appare privo di pregio, dovendosi rammentare che -in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali -come affermato dalle Sezioni Unite, in relazione proprio alla pericolosità generica, «sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione.

Siffatta conclusione discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame» (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605).

3.3. Infine, non colgono nel segno neppure le censure attinenti alla mancata corrispondenza tra l'arco temporale di cui alla ritenuta pericolosità generica e la data degli acquisti dei beni attinti dalla misura ablatoria, avendo la Corte territoriale individuato - con motivazione non censurabile in sede di legittimità - l'estensione della ritenuta pericolosità sociale del proposto -alla luce dell'accertata dedizione, stabile e continuativa, al commercio di prodotti contraffatti -nel periodo 2005-2011.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Napoli confermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli n. 152/2021 in data 13 aprile 2021, con il quale veniva rigettata la richiesta di adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e veniva disposta la confisca di due unità immobiliari intestate al figlio, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della Corte d'appello ricorre per cassazione Puccillo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge con riferimento al decreto legislativo 159/2011, alla legge 125/2008 e alla legge 94/2009. Non è applicabile al caso di specie il decreto legislativo 159/2011 in virtù del principio del tempus regit actum e del divieto di irretroattività della legge penale qualora sfavorevole al reo. La condotta criminosa posta in essere da Puccillo concerneva un periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo summenzionato e l'acquisto di beni immobili è risalente all'anno 2008 e, dunque, a un periodo precedente. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione. Il provvedimento della Corte d'appello è contraddittorio e illogico per ciò che concerne la sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della misura di prevenzione, poiché, mentre, da un lato, il Collegio ha rilevato l'estraneità del Pucillo al reato associativo a lui contestato ab initio, per il quale è stato successivamente assolto, dall'altro ha applicato, comunque, la misura patrimoniale della confisca alla luce della sussistenza di una pericolosità derivante dal fatto che fosse un "cliente di lunga data", ma saltuario, del Barone e dei precedenti penali. Si tratta di una pericolosità non attuale, elemento trascurato dalla Corte di appello. Infine, quanto alla sproporzione tra capacità reddituale e acquisti immobiliari, il Collegio non fa altro che riportarsi alle argomentazioni sollevate nei precedenti gradi del giudizio, senza in alcun modo prendere in considerazione le doglianze difensive per quel che concerne l'arco temporale relativo agli acquisti degli immobili; arco temporale (2008) assolutamente lontano dai fatti di reato in contestazione (2011). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte territoriale, analizzando l'eccezione formulata in punto di inapplicabilità retroattiva della disciplina di cui al d.lgs. 159/2011, ripercorre le modifiche legislative intervenute, sottolineando come il vigente d.lgs. 159/2011 si sia in realtà limitato a recepire il principio dell'assoluta indipendenza della confisca di prevenzione dall'attualità della pericolosità del proposto, derivante dagli interventi normativi di epoca antecedente, quali il d.l. 92/2008, la I. 125/2008 e la I. 94/2009 che, introducendo significativamente il comma 6- bis dell'art 2-bis I. 575/1965, hanno aperto la strada all'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. La questione attinente alla natura giuridica della confisca di prevenzione e il conseguente precipitato in punto di applicabilità retroattiva della disposizione citata -quindi l'applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale e di quelle personale -è stata risolta definitivamente dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio: "Le modifiche introdotte nell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen." (Sez. Un., n. 4880 del 26/06/2014 -dep. 2.02.2015, Rv-262602), dovendosi dunque aver riguardo alla disciplina vigente al momento dell'applicazione della misura di sicurezza. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre evidenziare che, con decreto n. 152 in data 13 aprile 2021, il Tribunale di Napoli accertava la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. b) e 4, lett. c), d.lgs. 159/2011, in quanto ritenuto soggetto abitualmente dedito al commercio di prodotti contraffatti e fruente dei proventi derivanti da tale attività illecita. A seguito dell'appello proposto nell'interesse del Pucillo, la Corte territoriale confermava tale giudizio di pericolosità sociale, delimitandola temporalmente al periodo 2005-2011, in considerazione delle plurime condanne, molte delle quali già irrevocabili, riportate dal proposto per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione, ed anche alla luce del più recente procedimento per il delitto associativo che -pur essendosi concluso per il proposto con una sentenza di assoluzione -consente di inquadrare il medesimo quale soggetto che, seppur non stabilmente inserito nell'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA], dedita alla diffusione di capi di C\v abbigliamento contraffatti, era, comunque, in contatto con detta organizzazione e, più generale, coltivava i rapporti commerciali con una pluralità di fornitori di merce contraffatta. Come è noto, la Corte Costituzionale, con decisione n. 24/2019, ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del citato d.lgs. nella sola parte in cui rinvia ai soggetti di cui all'art. 1, lett. a). Tuttavia, tale decisione ha investito anche la diversa ipotesi di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. b), clIgs. 159/2011 ponendosi, in relazione a tale disposizione, alla stregua di una sentenza interpretativa di rigetto. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, già in epoca precedente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], si apprezzava un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, finalizzato a conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di pericolosità generica. Infatti, come osservato dal Giudice delle Leggi, in relazione al requisito dell'abitualità, «L'avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose L.] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017 -dep. 09/01/2018-,Bosco, Rv. 271996 - 01), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sezione 2, n. 11846 del 19 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272496) ). 3.1.[OSCURATO:PERSONA], proprio in virtù della interpretazione "tassativizzante" consolidata nel diritto vivente, ebbe a salvare la fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, specificando tuttavia che il Giudice è chiamato ad accertare, in base a precisi elementi di fatto, che si tratti di «a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano -o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito» La Corte territoriale, in considerazione del complessivo quadro probatorio ricostruito e in considerazione anche dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 1996 al 2012, ritiene correttamente inquadrabile il proposto nella categoria di pericolosità generica di cui agli artt. 1, lett. b) e 4, lett. c) d.lgs. 159/2011. 3.2. Quanto dedotto in relazione all'asserito difetto di attualità della pericolosità sociale appare privo di pregio, dovendosi rammentare che -in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali -come affermato dalle Sezioni Unite, in relazione proprio alla pericolosità generica, «sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione. Siffatta conclusione discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605). 3.3. Infine, non colgono nel segno neppure le censure attinenti alla mancata corrispondenza tra l'arco temporale di cui alla ritenuta pericolosità generica e la data degli acquisti dei beni attinti dalla misura ablatoria, avendo la Corte territoriale individuato - con motivazione non censurabile in sede di legittimità - l'estensione della ritenuta pericolosità sociale del proposto -alla luce dell'accertata dedizione, stabile e continuativa, al commercio di prodotti contraffatti -nel periodo 2005-2011. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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