CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Bari il 4 gennaio 1994; avverso la sentenza n. 1117/25 RGip del Tribunale di Chieti del 4 agosto 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta nell'interesse del ricorrente dalla avv.ssa. Melania NAVELLI, del foro di Pescara, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 4 agosto 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, del dPR n. 309 del 1990 per avere, in concorso con altra persona, trasportato e comunque detenuto, a fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina in misura pari a gr 2.085,94 e per avere precedentemente ceduto a terzi, sempre in concorso con altra persona, ulteriore sostanza stupefacente, sempre del tipo cocaina, per un importo pari ad C 8.020,00 - la pena concordata di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, applicando, altresì al prevenuto le pene accessorie del divieto di espatrio per la durata di 1 anno e del ritiro della patente di guida automobilistica per la durata di anni 1 e mesi 6, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, disponendo, altresì, la confisca della somma di C 7.520,00. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato, articolando 4 motivi di impugnazione. Il primo di essi ha ad oggetto il vizio di motivazione per essere stata irrogata, secondo la sua prospettazione, una pena accessoria, quella del ritiro della patente di guida automobilistica, in assenza di giustificazione. Il secondo motivo concerne l'avvenuta applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di danaro di cui in dispositivo in violazione dei principi che regolano la sua applicazione. Con il terzo motivo di impugnazione, logicamente connesso al precedente, è stata lamentata la erronea applicazione della cosiddetta confisca allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen. Infine, con il quarto motivo di ricorso è stata lamentata la illegittima applicazione della pena accessoria del divieto di espatrio. [OSCURATO:PERSONA] Essendo risultati immediatamente inammissibili i motivi posti a sostegno del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero manifestamente infondati, il ricorso nel suo complesso deve essere, a sua volta, dichiarato inammissibile. Deve, preliminarmente osservarsi che, avendo alcuni dei motivi di impugnazione ad oggetto l'avvenuta applicazione delle pene accessorie, in particolare il ritiro della patente di guida automobilistica ed il divieto di espatrio, una tale evenienza sanzionatoria deve, in via generale, considerarsi 2consentita, sebbene a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia stata emessa una sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto, in base all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., la esenzione dalle pene accessorie in caso di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti è limitate alle ipotesi in cui siffatta pena sia contenuta, quanto alla pena detentiva, entro il limite massimo di durata di anni 2; posto che, invece, nella presente occasione la pena detentiva è stata commisurata in anni 4 e mesi 6 di reclusione, il divieto di applicazione delle sanzioni accessorie non è operativo. Parimenti consentita è, sempre in via generale e tenuto conto del suo oggetto, la impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] posto che la medesima non ha riguardato profili della sentenza emessa dal giudice di primo grado che erano stati oggetto dell'accordo negoziale da cui è scaturita la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. ma profili estranei a tale negozio giuridico processuale. Ciò preliminarmente posto, osserva il Collegio, quanto al primo motivo di doglianza - in cui, ad onta della intestazione del motivo di ricorso e del primo periodo della sua illustrazione, il ricorrente non lamenta tanto la illegalità in senso stretto della misura disposta a suo carico quanto il fatto che la stessa sia stata applicata senza che fossero chiarite le ragione che potessero giustificare l'avvenuto ritiro della patente di guida automobilistica in danno del [OSCURATO:PERSONA] - che, come lo stesso ricorrente riconosce, l'art. 85 del dPR n. 309 del 1990 prevede che, con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73 del medesimo provvedimento legislativo (sentenza cui è, ai presenti fini, equiparata, a sensi dell'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., anche la sentenza di patteggiamento), il giudice può disporre il divieto di espatrio ed il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. Si tratta, come evidentemente emerge dal tenore testuale della disposizione, di un potere a contenuto ampiamente discrezionale che, tuttavia, onde non sconfinare nell'arbitrio, deve trovare nella sentenza con la quale la pena accessoria è stata disposta una sua adeguata motivazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2020, n. 10081, rv 278537-03; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 novembre 2009, n. 43308, rv 245025); nel caso in esame il Tribunale teatino ha evidenziato come la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia risultato coinvolto nella presente vicenda proprio in quanto egli conduceva il veicolo che faceva da staffetta ad altra automobile all'interno della quale viaggiava un complice che materialmente 3trasportava la sostanza stupefacente evidenzia la pericolosità insita nella facoltà concessa al predetto di condurre automobili, avendo egli utilizzato tale possibilità per facilitare la commissione del reato. Venendo al secondo motivo di doglianza, relativo alla applicazione della misura di sicurezza dì carattere patrimoniale della confisca della somma di C 7.520,00 disposta a carico del [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che la misura di sicurezza è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. il quale disciplina la cosiddetta confisca per sproporzione la quale, in caso di condanna o di applicazione concordata di pena, viene disposta in relazione ai beni patrimoniali rinvenuti nella disponibilità dell'imputato e dei quali questi non sia stato in grado di giustificare (non tanto la provenienza specifica, quanto) la coerenza economica con le sue legittime entrate patrimoniali; nel caso ora in esame - in ordine al quale non vi era la necessità di dimostrare la esistenza di un rapporto di diretta pertinenzialità fra il reato e la somma di danaro ablata - per quanto incontestatamente emerge dalla sentenza censurata, il [OSCURATO:PERSONA] "non ha introdotto elementi dimostrativi della lecita provenienza degli C 7.200,00" che erano (in maniera di per sé estremamente sospetta) occultati sotto il pianale del bagagliaio della vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA], né degli altri 320,00 C da lui detenuti, di tal che - essendo rimasto del tutto oscuro il contenuto della doglianza riguardante la pretesa avvenuta privazione della possibilità per il ricorrente di dimostrare la lecita provenienza del danaro - non si veda in che cosa la statuizione disposta sul punto dal Tribunale di Chieti presenti aporie. Venendo al successivo terzo motivo di impugnazione, riferito, appunto, alla applicabilità al presente caso della ipotesi della confisca per sproporzione disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen., diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l'art. 85-bis del dPR n. 309 del 1990 prevede che siffatta norma sia applicabile anche alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 del medesimo dPR con la sola originaria eccezione - peraltro già venuta meno per effetto della parziale abrogazione della disposizione in questione intervenuta a seguito della entrata in vigore del decreto legge n. 123 del 2023, convertito con modificazioni, con la legge n. 159 del 2023 e, comunque, non pertinente al caso ora in esame - delle sole ipotesi aventi ad oggetto fatti di lieve entità. Anche in questo caso, pertanto, il Tribunale di Chieti ha fatto corretta ed argomentata applicazione della legislazione vigente. Giungendo al quarto ed ultimo motivo di doglianza, riguardante la applicazione della pena accessoria del divieto di espatrio, in ordine alla quale il 4ricorrente lamenta il vizio di motivazione, osserva il Collegio, rilevando la manifesta infondatezza della doglianza, che l'adozione di siffatta misura non richiede necessariamente che sia emersa nella commissione del reato in questione una modalità operativa connessa ad un ipotetico allontanamento del prevenuto dai confini nazionali, essendo la ratio della pena accessoria non tanto quella di frapporre specifici ostacoli alla possibilità per il reo di reiterare secondo modalità già sperimentate il reato quanto quelle di disincentivare in via generale, attraverso la funzione dissuasiva della sanzione astrattamente comminata dalla legge, il reo dalla reiterazione di reati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2022, n. 31917, rv 283444), scopo che, anche in questo caso plausibilmente e in termini non spropositatamente afflittivi rispetto al fine perseguito, il Tribunale di Chieti ha inteso conseguire attraverso la applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria in esame. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M