CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07598/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11102/2025 R.G. proposto da:proc. civ.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ne in C.P., in persona del Liquidatoregiudiziale p.t.-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 3/2013 depositato il19/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione per l’attivitàsvolta quale avvocato designato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. inliquidazione in C.P. nell’ambito del giudizio n. 140/2015, concluso conNumero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentenza del 19 giugno 2024. Il giudizio ha avuto a oggetto – come risultadal decreto impugnato – la risoluzione di un contratto di leasing traslativoe il «recupero dei crediti vantati dalla Società in concordato nei confrontidella Provincia di Bari per i canoni di locazione finanziaria relativiall’immobile (…) nonché per l’esercizio di eventuali azioni tese allaliberazione del cespite»; per il suddetto giudizio sono stati liquidati €10.860,00 per compensi. Il ricorrente ha chiesto liquidarsi il compenso in€ 59.203,20 sullo scaglione dichiarato per cause superiori ad €2.000.000,00, con maggiorazione del 20% per la particolare difficoltàdella prestazione.2. Il giudice delegato, previo parere reso dall’organo commissariale,che aveva proposto una liquidazione sullo scaglione indicato dal ricorrenteal valore medio tra minimi e massimi tariffari, ha liquidato il compenso inbase allo scaglione delle cause di valore indeterminabili, con lamaggiorazione del 10% per pluralità di parti convenute.3. Il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato, ha rigettato ilreclamo del difensore, ritenendo che lo scaglione della causa sia di valoreindeterminabile, trattandosi di causa avente ad oggetto l’inadempimentocontrattuale relativo alla parte di rapporto in contestazione, di ammontarepari ad € 200.000,00 annui dal 2010 alla data di effettivo rilascio, dataquest’ultima non predeterminabile.4. Propone ricorso per cassazione il difensore, affidato a due motivi,ulteriormente illustrati da memoria. Il liquidatore giudiziale non si ècostituito nel giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione del decreto 10 marzo 2014 n. 55così come modificato dal decreto 13 agosto 2022 n. 147 in relazioneall’art. 12 cpc. Nullità della procedura», nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che oggetto della causa non fosse l’intero rapporto,n. 11102/2025 R.G.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026bensì la risoluzione contrattuale e il pagamento dei canoni non versati dal2010 alla data di rilascio, non predeterminabile. Osserva parte ricorrentedi avere proposto sia la risoluzione del contratto di leasing traslativo, sial’applicazione dell’art. 1526, terzo comma, cod. civ. ai fini dellacorresponsione dell’equo compenso e che il tribunale – di cui trascrive ladecisione («l’istanza all’equo compenso non risulta avanzata e nonpotendo pretendere la parte attrice il pagamento dei canoni scaduti,proprio in ragione della intervenuta risoluzione, detta domanda deveessere respinta») - ha concluso il giudizio con sentenza dichiarativa dellarisoluzione contrattuale per avvalimento della clausola risolutiva espressa.Deduce il ricorrente che ai fini della competenza per valore debbasommarsi la domanda di risoluzione contrattuale con quella dirisarcimento del danno da inadempimento contrattuale.2. Il primo motivo è infondato. Come rilevato dal decreto impugnato ericonosciuto dal ricorrente in memoria, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza per valore dellacausa, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. – a mente del quale il valoredelle cause relative all'esistenza, alla validità e alla risoluzione di unrapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte delrapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui ilgiudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questionirelative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto,interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valoredella causa (Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022;. Cass., n.4163/2015; Cass., n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n.12633/1991).3. Non avviene altrettanto, invece, in caso di risoluzione del contratto.Ove si chieda la risoluzione, il valore della causa è dato dall’ammontaredelle restituzioni che conseguono al venir meno anticipato del vincolocontrattuale (Cass., n. 4921/2018; Cass., n. 1467/2008).n. 11102/2025 R.G.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/20264. Nella specie il decreto ha accertato che «nel caso specifico ladomanda mirava alla risoluzione ed al pagamento dei canoni non versati»,facendo applicazione dei suddetti principi. Né sussiste contraddittorietàdella motivazione, la quale appare sintetica ma compiuta.5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 112 cpc. Nullitàprocessuale per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (…)Ulteriore nullità processuale, violazione dell’art. 111 cost. e 132 c.p.c.,motivazione apparente», deducendo in primo luogo extrapetizione, inquanto il ricorrente ha chiesto liquidarsi il compenso per la sola fase dirisoluzione, laddove la liquidazione è stata operata secondo la normativadella locazione. In secondo luogo, il ricorrente denuncia contraddittorietàdella motivazione, in quanto – a fronte dell’enunciata liquidazione per ungiudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento – la liquidazione èstata fatta in base alla domanda di pagamenti dei canoni scaduti.6. Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati. Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.112 cod. proc. civ., riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, ossiaquando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o diverso daquello domandato, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte asostegno della decisione (Cass., n. 1616/2021). Al di fuori di questo caso,il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solodi individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunciaadottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate,ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte,la mancanza degli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n.296/2026; Cass., n. 476/2019). Nella specie, il giudice del reclamo hapreso atto della domanda di risoluzione proposta e accolta nel giudizio dimerito e ha ritenuto che da tale domanda derivasse la domanda direstituzione dei canoni non versati. Ha ritenuto indeterminabile lan. 11102/2025 R.G.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026domanda, non essendo predeterminabile la data di rilascio dell’immobileoggetto del contratto. Ha fatto quindi uso del potere-dovere diinterpretare il contenuto degli atti processuali con motivazioneincensurabile e per la quale non è stata dedotta la violazione delle regoleermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass., n. 16057/2016).7. Infondato è, inoltre, il motivo in relazione alla dedotta nullità delprovvedimento impugnato, avendo il giudice del reclamo indicato leragioni della indeterminabilità della domanda, attesa la data nonindividuabile del rilascio dell’immobile oggetto del contratto, riguardo laquale è irrilevante ai fini della determinazione del valore della domanda ilpagamento in corso di causa di canoni pregressi («la domanda mirava allarisoluzione ed al pagamento dei canoni non versati (pari ad € 200.000annui) dal 2010 alla data (non predeterminabile) di effettivo rilascio (enon a quella di fine contratto); né rileva che è risultato in corso di causa ilpagamento, successivo alla notifica della domanda, pari ai canoni dovutidal 1.7.2011 al 30.6.2015»), motivazione comprensibile e compiuta.8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributounificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:ALTREPROCEDUREAndrea [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCCosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRoberto [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11102/2025 R.G. proposto da:proc. civ.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ne in C.P., in persona del Liquidatoregiudiziale p.t.-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 3/2013 depositato il19/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione per l’attivitàsvolta quale avvocato designato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. inliquidazione in C.P. nell’ambito del giudizio n. 140/2015, concluso conNumero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentenza del 19 giugno 2024. Il giudizio ha avuto a oggetto – come risultadal decreto impugnato – la risoluzione di un contratto di leasing traslativoe il «recupero dei crediti vantati dalla Società in concordato nei confrontidella Provincia di Bari per i canoni di locazione finanziaria relativiall’immobile (…) nonché per l’esercizio di eventuali azioni tese allaliberazione del cespite»; per il suddetto giudizio sono stati liquidati €10.860,00 per compensi. Il ricorrente ha chiesto liquidarsi il compenso in€ 59.203,20 sullo scaglione dichiarato per cause superiori ad €2.000.000,00, con maggiorazione del 20% per la particolare difficoltàdella prestazione.2. Il giudice delegato, previo parere reso dall’organo commissariale,che aveva proposto una liquidazione sullo scaglione indicato dal ricorrenteal valore medio tra minimi e massimi tariffari, ha liquidato il compenso inbase allo scaglione delle cause di valore indeterminabili, con lamaggiorazione del 10% per pluralità di parti convenute.3. Il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato, ha rigettato ilreclamo del difensore, ritenendo che lo scaglione della causa sia di valoreindeterminabile, trattandosi di causa avente ad oggetto l’inadempimentocontrattuale relativo alla parte di rapporto in contestazione, di ammontarepari ad € 200.000,00 annui dal 2010 alla data di effettivo rilascio, dataquest’ultima non predeterminabile.4. Propone ricorso per cassazione il difensore, affidato a due motivi,ulteriormente illustrati da memoria. Il liquidatore giudiziale non si ècostituito nel giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione del decreto 10 marzo 2014 n. 55così come modificato dal decreto 13 agosto 2022 n. 147 in relazioneall’art. 12 cpc. Nullità della procedura», nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che oggetto della causa non fosse l’intero rapporto,n. 11102/2025 R.G.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026bensì la risoluzione contrattuale e il pagamento dei canoni non versati dal2010 alla data di rilascio, non predeterminabile. Osserva parte ricorrentedi avere proposto sia la risoluzione del contratto di leasing traslativo, sial’applicazione dell’art. 1526, terzo comma, cod. civ. ai fini dellacorresponsione dell’equo compenso e che il tribunale – di cui trascrive ladecisione («l’istanza all’equo compenso non risulta avanzata e nonpotendo pretendere la parte attrice il pagamento dei canoni scaduti,proprio in ragione della intervenuta risoluzione, detta domanda deveessere respinta») - ha concluso il giudizio con sentenza dichiarativa dellarisoluzione contrattuale per avvalimento della clausola risolutiva espressa.Deduce il ricorrente che ai fini della competenza per valore debbasommarsi la domanda di risoluzione contrattuale con quella dirisarcimento del danno da inadempimento contrattuale.2. Il primo motivo è infondato. Come rilevato dal decreto impugnato ericonosciuto dal ricorrente in memoria, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza per valore dellacausa, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. – a mente del quale il valoredelle cause relative all'esistenza, alla validità e alla risoluzione di unrapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte delrapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui ilgiudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questionirelative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto,interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valoredella causa (Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022;. Cass., n.4163/2015; Cass., n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n.12633/1991).3. Non avviene altrettanto, invece, in caso di risoluzione del contratto.Ove si chieda la risoluzione, il valore della causa è dato dall’ammontaredelle restituzioni che conseguono al venir meno anticipato del vincolocontrattuale (Cass., n. 4921/2018; Cass., n. 1467/2008).n. 11102/2025 R.G.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/20264. Nella specie il decreto ha accertato che «nel caso specifico ladomanda mirava alla risoluzione ed al pagamento dei canoni non versati»,facendo applicazione dei suddetti principi. Né sussiste contraddittorietàdella motivazione, la quale appare sintetica ma compiuta.5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 112 cpc. Nullitàprocessuale per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (…)Ulteriore nullità processuale, violazione dell’art. 111 cost. e 132 c.p.c.,motivazione apparente», deducendo in primo luogo extrapetizione, inquanto il ricorrente ha chiesto liquidarsi il compenso per la sola fase dirisoluzione, laddove la liquidazione è stata operata secondo la normativadella locazione. In secondo luogo, il ricorrente denuncia contraddittorietàdella motivazione, in quanto – a fronte dell’enunciata liquidazione per ungiudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento – la liquidazione èstata fatta in base alla domanda di pagamenti dei canoni scaduti.6. Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati. Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.112 cod. proc. civ., riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, ossiaquando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o diverso daquello domandato, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte asostegno della decisione (Cass., n. 1616/2021). Al di fuori di questo caso,il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solodi individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunciaadottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate,ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte,la mancanza degli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n.296/2026; Cass., n. 476/2019). Nella specie, il giudice del reclamo hapreso atto della domanda di risoluzione proposta e accolta nel giudizio dimerito e ha ritenuto che da tale domanda derivasse la domanda direstituzione dei canoni non versati. Ha ritenuto indeterminabile lan. 11102/2025 R.G.Numero registro generale 11102/2025Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 7598/2026Data pubblicazione 30/03/2026domanda, non essendo predeterminabile la data di rilascio dell’immobileoggetto del contratto. Ha fatto quindi uso del potere-dovere diinterpretare il contenuto degli atti processuali con motivazioneincensurabile e per la quale non è stata dedotta la violazione delle regoleermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass., n. 16057/2016).7. Infondato è, inoltre, il motivo in relazione alla dedotta nullità delprovvedimento impugnato, avendo il giudice del reclamo indicato leragioni della indeterminabilità della domanda, attesa la data nonindividuabile del rilascio dell’immobile oggetto del contratto, riguardo laquale è irrilevante ai fini della determinazione del valore della domanda ilpagamento in corso di causa di canoni pregressi («la domanda mirava allarisoluzione ed al pagamento dei canoni non versati (pari ad € 200.000annui) dal 2010 alla data (non predeterminabile) di effettivo rilascio (enon a quella di fine contratto); né rileva che è risultato in corso di causa ilpagamento, successivo alla notifica della domanda, pari ai canoni dovutidal 1.7.2011 al 30.6.2015»), motivazione comprensibile e compiuta.8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributounificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 11102/2025 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 11102/2025 R.G.