CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 23371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 745- 20 2 2 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a d a ll'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Sant’Anselmo 7, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] de Gonzalo e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale – Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 884/2021del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del la ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]convenne in giudizio , d innanzi al G iudice di pacedi Parma, il [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . e [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la condanna della sola convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di euro 1.089,00 oltre interessi moratori dal 31/3/2012, per il servizio di autotrasporto effettuato in suo favore, in data 5/12/2011, su incarico di [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza n.1984/2016, il Giudice di pace rigett ò la domanda ritenendo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché soggetto terzo rispetto al contratto e compensòtra le parti delle spese di lite. 3. Con sentenza n.884/2021, il Tribunale di Parma rigettò l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. con diversa motivazione e, in accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la condannò, in favore di quest’ultima, alle spese di primo grado. Per quel che qui rileva, il Tribunale, dopo aver dato atto della mancata produzioneda parte delle società convenute, in appello, dei fascicoli di parte, in applicazione del secondo comma dell’art.1689 cod. civ., ritenne che, a seguito della riconsegna delle merci , i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto si fossero trasferiti dal Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 3 - committente dei trasporti al destinatario delle merci, ma rigettò la domanda perché l’appellante vettore non aveva provato l’ammontare del compenso, deducendo la mancanza di un accordo scritto sul corrispettivo ma non indicando né producendo i bollettini degli usi e consuetudini invocati; negò ugualmente, per difetto di prova, il diritto agli ulteriori oneri accessori concernenti i tempi di sosta per carico e scarico. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, depositando successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolatoin riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA] . ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1689 comma II cod. civ. , in relazionee contestuale violazione degli artt. 101 comma 2 e 112 cod. proc. civ.: il Tribunale di Parma, rilevando la mancata produzione dei bollettini contenenti usi e consuetudini, avrebbe violato l’art. 101 cod. proc. civ. per non essere mai stato il punto oggetto di discussione tra le parti. 1.2. Con un secondoprofilo, la ricorrente ha pure sostenuto la violazione del principio dispositivo per avere il Tribunale rigetta to interamente la domanda, sebbene [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . avesse indicato in euro 221,00 oltre IVA il prezzo da corrispondere, in ipotesi di riconoscimento della sua obbligazione; il Tribunale avrebbe dovuto, invece, limitarsi a prendere atto del mancato pagamento del trasporto. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha lamentato Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 4 - la violazione e falsa applicazione degli art. 1678, 1709, 2225 e 2697 cod. civ. e dell’art. 4 comma 2 del d .lgs. 286/2005 , per non avere il Tribunale, una volta riconosciuta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , provveduto a determinarloindipendentemente dal difetto della prova sul quantum , ai sensi degli artt.1709 e 2225 cod. civ., in riferimento al comma 18 dell’art. 83 bis della legge 133/2008, applicabile d’ufficio e al precedente comma 4, secondo cui nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, ma in riferimento aiprincipi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale: per questi principi, il contratto di trasporto non potrebbe «sussistere» (così in ricorso) senza corrispettivo. 3. Il primo profilo del primo motivo di ricorso principale è infondato. Il Tribunale, dopo aver preso atto che l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] aveva invocato la determinazione del corrispettivo del trasporto in applicazione di usi e consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha rilevato altresì che non era stata fornita alcuna prova di tali usi e consuetudini. [OSCURATO:SOCIETA] ha, sul punto, invocato la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., perché il punto non sarebbe mai stato oggetto di discussione con la controparte. L’asserita violazione, tuttavia, non sussiste, atteso che, per interpretazione consolidata, l'art. 101, comma II, cod. proc. civ. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, ma non certamente alla constatazione del difetto di un onere di allegazione e prova incombente sulla parte. Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 5 - Sugli usi e le consuetudini utilizzabili per la determinazione del corrispettivo di un trasporto, invero, questa Corte ha stabilito che il giudice, non essendo obbligato a conoscere gli usi normativi, è tenuto ad applicarli solo quando siano a lui noti; pertanto, l'onere di provare la loro esistenza grava sulla parte che ne richieda l'applicazione, risultando escluso un onere di indagine officiosa per sopperire all'inerzia delle parti (Cass. Sez. 2, n. 15014 del 21/11/2000; Sez. 2, n. 11127 del 06/04/2022). In tal senso la censura non merita accoglimento. 3.1. L’esame del secondo profilo e del secondo motivo è, invece, logicamente subordinato allo scrutinio del ricorso incidentale, sul difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escluso dalla sentenza impugnata in riforma della sentenza di primo grado. 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1510, 1689 e 1692 cod. civ., dell’art. 1322 cod. civ. edegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché il Tribunale di Parma non ha tenuto contoche l’esistenza e il contenuto del c ontratto erano pacifici, anche perché riportati negli atti. 4.1. Con il secondo motivo, la società controricorrente e ricorrente incidentale, ha riproposto la stessa censura, ma in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., quale vizio di motivazione. 5. I due motivi di ricorso incidentale, da esaminarsi prioritariamente per ragioni dilogica e congiuntamente per continuità di argomentazione, sonofondati. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 6 - sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e accolta in primo grado soltanto rilevando che le convenute appellate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avevano provveduto al deposito, nel giudizio di appello , dei rispettivi fascicoli di parte nel giudizio di primo grado con i documenti in essi contenuti, sicché non risultava agli atti il contratto quadro di (sub)trasporto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, neppure incluso nei documenti dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA]». Quel che tuttavia il Giudice di secondo grado non ha considerato è che l’esistenza del contratto e la sua avvenuta produzione risultavano non contestatee riportate nella sentenza di primo grado e che sia nella comparsa ex art. 320 cod. proc. civ. (nella formulazione precedente la modifica introdotta dall'art. 3, comma 24, lett. e), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis),dinnanzi al Giudice di pace, contenuta nel fascicolo d’ufficio di primo grado, che, soprattutto, n ella comparsa conclusionale e di replica d’appello, risultavano riportati gli articoli del contratto – certamente prodotto in primo grado -rilevanti alla soluzione della causa. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4835 del 2023) hanno stabilito che, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado. Fondamento della statuizione è il principio di «non dispersione (o di acquisizione) della prova» - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo -sicché il fatto Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 7 - storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. In tal senso, allora, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere all’interpretazione dell’accordo come risultante dagli atti o, ove necessario, adordinare alla società la copia ritirata, non limitandosi a fondare il rigetto dell’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] sull’avvenuto ritiro del fascicolo di parte contenente copia del contratto quadro. In conseguenza, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere escluso la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in difformità dei principi suesposti in materia di acquisizione della prova. 6. Dall’accoglimento del ricorso incidentale deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo profilo del primo motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] ha denunciato la violazione del principio dispositivo per avere il Tribunale rigettato interamente la domanda, sebbene [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse indicato in euro 221,00 oltre IVA il prezzo da corrispondere, in ipotesi di riconoscimento della sua obbligazione. 6.1. Pure assorbito è ilsecondo motivo di ricorso principale, con cui invece è stata lamentata la violazione degli art. 1678, 1709, 2225 e 2697 cod. civ. e dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. 286/2005per non avere il Tribunale, una volta riconosciuta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., provveduto a determinarlo indipendentemente dal difetto della prova sul quantum, ai sensi degli artt.1709 e 2225 cod. civ. Ric. 2022 n. 745 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 8 - 7. Il ricorso incidentale è perciò accolto, con assorbimento del secondo profilo del primo motivo e del secondo motivo di ricorso principale e rigetto del primo profilo del primo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Parma in diversa persona fisica perché provveda al riesame dell’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in corretta applicazione dei principi espostial punto 5. Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale,assorbito il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo di ricorso principale e rigettato i l primo profilo del primo motivodi ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinv