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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24217/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4600-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.455 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata — e il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata — sono inammissibili in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione giuridica del fatto storico nella fattispecie ex art.457 cod. pen. e alla conseguente riduzione della pena inflitta — non è deducibile in sede di legittimità siccome non oggetto di specifico motivo di appello.

Non osta a tale conclusione la possibile riconducibilità della questione al novero della qualificazione giuridica.

Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730).

Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M la Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4600-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.455 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata — e il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata — sono inammissibili in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione giuridica del fatto storico nella fattispecie ex art.457 cod. pen. e alla conseguente riduzione della pena inflitta — non è deducibile in sede di legittimità siccome non oggetto di specifico motivo di appello. Non osta a tale conclusione la possibile riconducibilità della questione al novero della qualificazione giuridica. Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730). Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M la Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris