CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40259/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 11/04/2022, confermava la sentenza del 18/06/2019 del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha rigettato l'invocata derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Roma, la dinamica dei fatti sottolineava il contributo fornito dall'imputato a titolo di concorso nella rapina, avendo questi partecipato attivamente alla stessa unitamente al complice, in un unico contesto spazio-temporale di violenza alla persona e di minaccia, all'esito delle quali il Dhraief si impossessava della refurtiva, così da doversi escludere ogni differenziazione rispetto alla posizione dell'altro agente, autore materiale delle predette violenza e minaccia mediante un punteruolo; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis