CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 10822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20576/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]), dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Occhipinti, che lo rappresenta e difende per procura specialeallegata in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (già [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa),in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat o in Roma, piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrente - avverso la Sentenza della C orte d ’A ppello di Catania n. 535/2017depositata il 12/ 6/201 7 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Regione Sicilia, chiese ed ottenne decreto ingiuntivo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della cessata [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa,per il pagamento di € 23.118,32, a titolo di differenze retributive maturate quale dirigente regionale nominato direttore della predetta [OSCURATO:PERSONA], incarico che svolse dall’aprile del2000 fino alle dimissioni rassegnate nel maggio del 2005.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo, che venne respinta dal Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro. La sentenza di primo grado venne impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa(nel frattempo subentrata alla [OSCURATO:PERSONA]) e la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello, accertò che le differenze retributive in favore del dirigente dovevano essere limitate a € 17.785, somma spontaneamente riconosciuta e già versata dalla Provincia. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (nel frattempo subentrato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa) si è difeso con controricorso. La causa viene trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art380- bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrent e denuncia « violazione o comunque erronea applicazione dell’art. 2909 c.c. e 112 c.p.c. per non avere rilevato la formazione di giudicato interno per omessa impugnazione sull’accoglimento dell’eccezione di mancata contestazione ex art. 416, comma 3, 420, comma 1, c.p.c. e per aver pronunciato ultrapetita». 1.1. Il ricorrente osserva che il giudice di primo grado aveva valorizzato come mancata contestazione la ritenuta genericità delle contestazioni mosse nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e sostiene che su tale statuizione si sarebbe formato il giudicato interno, in assenza di specifico motivo di gravame 1.2. Il motivoè infondato. 1.2.1. L’argomentazione del T ribunale in merito alla ritenuta non contestazionedei fatti allegati dal lavoratore con il ricorso per ingiunzione non costituisce un capo autonomo della sentenza di primo grado, che sia idoneo, in assenza di specifico motivo d’appello, al passaggio in giudicato. L’ente pubblico datore di lavoro ha appell ato la sentenza riproponendo l e medesime eccezioni e contestazioni che aveva sottoposto al Tribunale, lamentandosiproprio del fatto che quel giudice non leavesse esaminate , perché ritenut e generiche. 1.2.2. Si deve qui ribadireil consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente; autonomia che invece non sussiste quando si tratti di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, pur se essa serva a risolvere questioni strumentali rispetto all’attribuzione del bene controverso» (Cass. n. 20951/2022; conf., tra le tante, Cass. nn. 40276/2021, 21092/2005, 17767/2005, 10527/2003, 738/2002, 6757/2001). Non può, pertanto, essersi formato un giudicato sulmero argomento del primo giudice – del resto censurato con l’atto d’appello –secondo cui la parte opponente al decreto ingiuntivo non avrebbe «sollevato alcun genere di rilievo o di contestazione»per contrastare la domanda del lavoratore. 2. Il secondo motivo censura «violazione o comunque erronea applicazione del combinato disposto degli art t . 416, comma 3, 420, comma 1, c.p.c., per non avere individuato e dichiarato non contestati i fatti e gli elementi di diritto esposti da parte opposta-odierna ricorrente. Violazione dell’art. 360, n. 5,per omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti». 2.1. Con questo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di non (tempestiva) contestazioneche aveva ind otto il giudice di primo grado a rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo e che è stata, invece, disattesa dalla Corte d’Appello di Catania. 2.2. Il motivo è inammissibile, per mancato rispetto del necessario requisito di specificità del mezzo di impugnazione (artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.). 2.2.1. La C orte d’appello ha addebitato proprio al ricorrente «carenze allegatorie … sia in sede monitoria che in sede di costituzione nel giudizio di opposizione»,con riferimento ai motivi posti a sostegno della pretesa adifferenze retributive diverse e maggiori rispetto a quelle che l’ente pubblico aveva conteggiato e prontamente riconosciuto come dovute. Su tale mancanza di chiarezza e completezza d elle allegazioni e argomentazioni introduttive del lavoratorela Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’eccezione di decadenza del datore di lavoro, che formulò precise contestazioni solo con le «note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado». 2.2.2. Per confutare tale apprezzamento della C orte territoriale, il ricorso avrebbe dovuto riportare il contenuto dei propri atti introduttivi del giudizio di primo grado (ricorso per ingiunzione e memoria di costituzione), nelle parti necessarie per sostenere che essinon erano generici, ma sufficientemente chiari e specifici per definire in limine litis tutta la materia del contendere e per impo rre, quindi, anche alla controparte di formulare chiaramente tutte le proprie allegazioni nel ricorsoin opposizione al decreto ingiuntivo o, al più tardi, nella prima udienza di discussione della causa.In mancanza di tale requisito di specificità, questa Corte non è messa in condizione di sindacare la valutazione espressa dal giudice a quo. 2.2.3.Men che meno sarebbe possibile entrare nel merito di quella che viene indicata nel ricorso come la questione sostanziale sottostante, ovverosia se [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto al trattamento economico del dirigente di prima fascia (e non di seconda, come sostenuto dall’ente pubblico) per il periodo in cui svolse l’incarico di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa. Infatti, tale questionenon venne sottoposta all’esame nemmeno della Corte d’appello, come si desume chiaramente da un passo, non censurato, della sentenza qui impugnata (pag. 4: «nulla il lavoratore oppone se non una generica eccezione sulla tardività delle predette contestazioni da cui l’allora opponente sarebbe decaduto perchéformulate solo con le note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado»). 3. Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . C ondanna il ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unific