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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 30572/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19137-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 4727/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 3811/2015; [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.19137/2019 Cron.

Rep.

Ud.17/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta dai ricorrenti di cui in epigrafe nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il ricalcolo del loro trattamento pensionistico.

Riteneva la Corte che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato e condannava gli appellanti alle spese di lite nei confronti dell’Inps.

I ricorrenti impugnano la sentenza proponendo due motivi di censura, illustrati da memoria.

L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell’art.91 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Inps nonostante l’ente fosse rimasto contumace in appello.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono nullità della sentenza per aver indicato l’Inps come parte appellata, difesa da un soggetto diverso da quello che l’aveva difeso in primo grado.

Il secondo motivo, deducendo un error in procedendo , ha rilievo logico preliminare.

Esso è infondato, poiché la sentenza contiene tutti gli elementi di cui all’art.132 c.p.c., compresa la indicazione corretta dell’Inps come appellato.

Essa dunque non è nulla.

L’erronea indicazione dell’Inps come soggetto costituito anziché contumace non è vizio strutturale che infici di nullità la sentenza.

Il primo motivo è fondato.

Risulta che l’Inps rimase contumace in appello.

La condanna alle spese in favore dell’ente non doveva essere perciò pronunciata (v. da ultimo Cass.13253/24), e la sentenza va cassata ex art.382, co.3 c.p.c. limitatam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19137-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato- avverso la sentenza n. 4727/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 3811/2015; [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.19137/2019 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta dai ricorrenti di cui in epigrafe nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il ricalcolo del loro trattamento pensionistico. Riteneva la Corte che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato e condannava gli appellanti alle spese di lite nei confronti dell’Inps. I ricorrenti impugnano la sentenza proponendo due motivi di censura, illustrati da memoria. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell’art.91 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Inps nonostante l’ente fosse rimasto contumace in appello. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono nullità della sentenza per aver indicato l’Inps come parte appellata, difesa da un soggetto diverso da quello che l’aveva difeso in primo grado. Il secondo motivo, deducendo un error in procedendo , ha rilievo logico preliminare. Esso è infondato, poiché la sentenza contiene tutti gli elementi di cui all’art.132 c.p.c., compresa la indicazione corretta dell’Inps come appellato. Essa dunque non è nulla. L’erronea indicazione dell’Inps come soggetto costituito anziché contumace non è vizio strutturale che infici di nullità la sentenza. Il primo motivo è fondato. Risulta che l’Inps rimase contumace in appello. La condanna alle spese in favore dell’ente non doveva essere perciò pronunciata (v. da ultimo Cass.13253/24), e la sentenza va cassata ex art.382, co.3 c.p.c. limitatam
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