CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05109/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '‘N NN,N. R.G. 30563-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla ritenura responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che entrambi i motivi relativi alla revoca della concessione della sospensione condizionale della pena risultano essere stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, valorizzando la gravità delle condotte illecite tenuta dal ricorrente e i numerosi e diversi precedenti penali idonei a denotare la manifesta insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni impostegli (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il