CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 33117/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15011/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (114 g. di cocaina e g. 5,31 hashish), l'inserimento in un traffico di rilevante diffusività di sostanze stupefacenti è stato ritenuto motivatamente incompatibile con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di recidiva, che la Corte ha adeguatamente motivato la maggiore pericolosità desunta dai plurimi precedenti specifici, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità rivelata dal nuovo reato, valutato come di particolare allarme sociale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]