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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11641/2026

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-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.205/2021 depositata il 27/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA], esercente l’attività di commercio diautovetture e autoveicoli leggeri, ricorreva avanti alla CTP di Campobassoavverso l’avviso di accertamento emesso in relazione al periodo di imposta2010, con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica di Ires,Irap e Iva.2.

Con l’atto impugnato, l’Ufficio contestava alla società di non avereprovveduto a dichiarare ed imputare per competenza componenti positiviNumero registro generale 28481/2021Numero sezionale 3407/2026Numero di raccolta generale 11641/2026Data pubblicazione 29/04/2026di reddito, inerenti provvigioni maturate nell’anno di imposta 2010 perprestazioni finanziarie ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA] SRL inliquidazione e dalla VM [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione.

Nella specie,rilevava l’Agenzia delle entrate, le provvigioni in oggetto, sebbeneregistrate in anni successivi, dovevano essere imputate alla competenzadell’esercizio 2010, essendo maturate in quell’annualità, in occasione dicontratti di compravendita di autoveicoli, applicandosi quanto stabilitodall'art. 109 del Tuir.3. [OSCURATO:PERSONA] SPA deduceva la violazione e la falsa applicazionedell'art. 109 TUIR, ritenendo di aver correttamente imputato i componentipositivi di reddito nel periodo d’imposta in cui le stesse erano divenutecerte e oggettivamente determinabili, e comunque, in subordine,lamentava la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 472/97, ritenendoinsussistente la componente soggettiva della fattispecie sanzionatoria, acausa delle obiettive condizioni di incertezza normativa.4.

Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Campobassodichiarava il fallimento della società, con conseguente interruzione delprocesso, che veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante e socio della fallita [OSCURATO:SOCIETA], che vantava unproprio autonomo interesse volto ad evitare conseguenze sanzionatorie aproprio carico.5.

La CTP di Campobasso, pur confermando la ripresa a tassazioneoperata dall’Ufficio, annullava le sanzioni, rilevando una oggettivasituazione di incertezza riguardo alla determinabilità del componentepositivo di reddito contestato.6.

L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva, quindi, rigettatodalla CTR del Molise con la sentenza indicata in epigrafe.7.

Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre condue motivi.

La procedura della [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.Numero registro generale 28481/2021Numero sezionale 3407/2026Numero di raccolta generale 11641/2026Data pubblicazione 29/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia la «Nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 c.p.c. per omessamotivazione ai sensi dell’art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132c.p.c.», nella parte in cui la CTR ha statuito la inapplicabilità delle sanzioniirrogate, fondando la propria decisione con generiche argomentazioni, esegnatamente facendo riferimento ad una presunta "incertezza normativa"che avrebbe reso impossibile determinare l'ammontare delle provvigioni edi conseguenza illegittime le irrogate sanzioni.

La CTR, assume laricorrente, sarebbe inoltre caduta in contraddizione laddove da un lato,richiamando la normativa di riferimento, ha ritenuto corrette l’imputazionee quantificazione delle componenti di reddito operate dall’Ufficio, edall’altro ha evocato, in relazione alla medesima normativa, un dubbiointerpretativo tale da giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la:«Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. 471/97,nonché degli articoli 109 del DPR n. 917/1986 e 2697 c.c. in riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui statuiscesull’inapplicabilità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, nonavendo il contribuente fornito supporto probatorio a tale tesi e, comunque,non essendo ravvisabile l’incertezza, sub specie di condizione oggettiva didifficile interpretazione della norma tributaria.3.

Con ordinanza interlocutoria n. 19633 del 16/07/2025, questaCorte: i) ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato notificato aLuigi [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta dalla sentenza impugnata, eraparte del giudizio di appello; ii) ha osservato che, secondo lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notificadell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso dilitisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non siriflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva,Numero registro generale 28481/2021Numero sezionale 3407/2026Numero di raccolta generale 11641/2026Data pubblicazione 29/04/2026così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensidell'art. 331 c.p.с., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove illitisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicatonell'atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass.,21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31luglio 2013, n. 18364; iii), ha, pertanto, rinviato a nuovo ruolo, ordinandol'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.с., nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], a cura dell'Agenzia ricorrente e fissando, alloscopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza interlocutoria.4.

L’ordinanza interlocutoria è stata comunicata in data 17/05/2025all’Agenzia delle entrate ricorrente, che tuttavia non risulta averottemperato a quanto disposto, non rilevandosi alcun successivo depositosul registro del processo telematico.5.

Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile exart. 331, secondo comma, c.p.с.Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite, in difetto diRilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonsi applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass.29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, il 04/06/2025.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.205/2021 depositata il 27/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA], esercente l’attività di commercio diautovetture e autoveicoli leggeri, ricorreva avanti alla CTP di Campobassoavverso l’avviso di accertamento emesso in relazione al periodo di imposta2010, con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica di Ires,Irap e Iva.2. Con l’atto impugnato, l’Ufficio contestava alla società di non avereprovveduto a dichiarare ed imputare per competenza componenti positiviNumero registro generale 28481/2021Numero sezionale 3407/2026Numero di raccolta generale 11641/2026Data pubblicazione 29/04/2026di reddito, inerenti provvigioni maturate nell’anno di imposta 2010 perprestazioni finanziarie ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA] SRL inliquidazione e dalla VM [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione. Nella specie,rilevava l’Agenzia delle entrate, le provvigioni in oggetto, sebbeneregistrate in anni successivi, dovevano essere imputate alla competenzadell’esercizio 2010, essendo maturate in quell’annualità, in occasione dicontratti di compravendita di autoveicoli, applicandosi quanto stabilitodall'art. 109 del Tuir.3. [OSCURATO:PERSONA] SPA deduceva la violazione e la falsa applicazionedell'art. 109 TUIR, ritenendo di aver correttamente imputato i componentipositivi di reddito nel periodo d’imposta in cui le stesse erano divenutecerte e oggettivamente determinabili, e comunque, in subordine,lamentava la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 472/97, ritenendoinsussistente la componente soggettiva della fattispecie sanzionatoria, acausa delle obiettive condizioni di incertezza normativa.4. Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Campobassodichiarava il fallimento della società, con conseguente interruzione delprocesso, che veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante e socio della fallita [OSCURATO:SOCIETA], che vantava unproprio autonomo interesse volto ad evitare conseguenze sanzionatorie aproprio carico.5. La CTP di Campobasso, pur confermando la ripresa a tassazioneoperata dall’Ufficio, annullava le sanzioni, rilevando una oggettivasituazione di incertezza riguardo alla determinabilità del componentepositivo di reddito contestato.6. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva, quindi, rigettatodalla CTR del Molise con la sentenza indicata in epigrafe.7. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre condue motivi. La procedura della [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.Numero registro generale 28481/2021Numero sezionale 3407/2026Numero di raccolta generale 11641/2026Data pubblicazione 29/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia la «Nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 c.p.c. per omessamotivazione ai sensi dell’art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132c.p.c.», nella parte in cui la CTR ha statuito la inapplicabilità delle sanzioniirrogate, fondando la propria decisione con generiche argomentazioni, esegnatamente facendo riferimento ad una presunta "incertezza normativa"che avrebbe reso impossibile determinare l'ammontare delle provvigioni edi conseguenza illegittime le irrogate sanzioni. La CTR, assume laricorrente, sarebbe inoltre caduta in contraddizione laddove da un lato,richiamando la normativa di riferimento, ha ritenuto corrette l’imputazionee quantificazione delle componenti di reddito operate dall’Ufficio, edall’altro ha evocato, in relazione alla medesima normativa, un dubbiointerpretativo tale da giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la:«Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. 471/97,nonché degli articoli 109 del DPR n. 917/1986 e 2697 c.c. in riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui statuiscesull’inapplicabilità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, nonavendo il contribuente fornito supporto probatorio a tale tesi e, comunque,non essendo ravvisabile l’incertezza, sub specie di condizione oggettiva didifficile interpretazione della norma tributaria.3. Con ordinanza interlocutoria n. 19633 del 16/07/2025, questaCorte: i) ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato notificato aLuigi [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta dalla sentenza impugnata, eraparte del giudizio di appello; ii) ha osservato che, secondo lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notificadell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso dilitisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non siriflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva,Numero registro generale 28481/2021Numero sezionale 3407/2026Numero di raccolta generale 11641/2026Data pubblicazione 29/04/2026così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensidell'art. 331 c.p.с., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove illitisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicatonell'atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass.,21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31luglio 2013, n. 18364; iii), ha, pertanto, rinviato a nuovo ruolo, ordinandol'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.с., nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], a cura dell'Agenzia ricorrente e fissando, alloscopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza interlocutoria.4. L’ordinanza interlocutoria è stata comunicata in data 17/05/2025all’Agenzia delle entrate ricorrente, che tuttavia non risulta averottemperato a quanto disposto, non rilevandosi alcun successivo depositosul registro del processo telematico.5. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile exart. 331, secondo comma, c.p.с.Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite, in difetto diRilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonsi applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass.29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, il 04/06/2025.Il PresidenteRoberta Crucitti
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