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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 giugno 1958

Cassazione n. 29076/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1958 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIA, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe„ a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha riformato solo in parte l'ordinanza con la quale il 25 gennaio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Siracusa ha emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (aventi a oggetto cocaina e ascritte ai capi 5, 6 e 36).

Nel dettaglio, l'ordinanza cautelare genetica è stata annullata solo con riferimento a una delle fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritte all'indagato con il capo 5) d'incolpazione e in particolare a quella ivi indicata come essere stata consumata in data antecedente e prossima al 25 febbraio 2020.

2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame è stato proposto ricorso per cassazione dall'indagato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si deducono in particolare, con entrambi i motivi di ricorso, violazione di legge e vizi motivazionali per aver ritenuto il Tribunale sussistente la gravità indiziarla in capo all'indagato e in merito alle fattispecie allo stesso ascritte nell'incolpazione, ancorché fondati su esiti di conversazioni e comunicazioni intercettate ma aventi valenza neutra rispetto ai fatti per i quali si procede.

Con particolare riferimento all'addebito di cui al capo 36), poi, la misura cautelare genetica e quella di riesame si sarebbero basate solo su una mera congettura, quale la prossimità temporale tra la visita di Coco al proprio figlio, presso il cui tJ giardino è poi stata rinvenuta la sostanza stupefacente,>'e su inntércettazioni di conversazioni non attuali e addirittura, in taluni casi, successive ai fatti.

2.2. Con il primo motivo si censura altresì l'ordinanza di riesame sotto il profilo delle ritenute esigenze cautelari deducendone l'illogicità motivazionale nell'averle considerate sussistenti nonostante l'assenza di attualità delle stesse, trattandosi di fatti risalenti a circa due anni prima, sulla base delle evidenze riguardanti le modalità di esecuzione dei reati e in forza della ritenuta inaffidabilità dell'indagato, recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale oltre che recentemente condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha sollecitato per iscritto una declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono inammissibili (anche per manifesta infondatezza).

2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex piurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione).

3. Orbene, l'ordinanza impugnata, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in merito alle fattispecie allo stesso ascritte.

Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato).

3.1. Nella specie, la reciproca integrazione tra le due ordinanze, comunque operata già dallo stesso giudice del riesame, evidenzia il contesto nel quale è stata collocata la condotta dell'indagato.

Esso è in particolare emerso dalla valutazione di una mole rilevante di elementi risultanti da conversazioni captate, da attività di polizia giudiziaria eseguite a riscontro degli elementi emersi dall'utilizzo di sistemi di videoripresa oltre che da mirate perquisizioni culminate nel sequestro di stupefacente (anche del tipo cocaina).

È stata in particolare ritenuta sussistente, in termini di gravità indiziaria, un'intensa attività di spaccio eseguita da numerosi soggetti augustani ma con alcune consolidate ramificazioni nel territorio catanese, ove operavano taluni fornitori, tra cui l'attuale indagato [OSCURATO:PERSONA] ritenuto vero e proprio canale tramite il quale si rifornivano in particolare suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], anche con il tramite del corriere [OSCURATO:PERSONA] (operante per il citato [OSCURATO:PERSONA]).

3.1.1. Con riferimento specifico alle singole condotte ascritte nei capi d'incolpazione, l'ordinanza di riesame (in uno con quella genetica) ha ritenuto in merito all'indagato sussistere la gravità indiziaria in ragione della convergenza del molteplice costituita, oltre che da taluni intervenuti sequestri di stupefacente effettuati all'esito di mirate attività di riscontro, dagli esiti delle captate conversazioni e comunicazioni, il cui significato è stato ricostruito anche in ragione del linguaggio utilizzato in quanto criptico ma ritenuto fortemente evocativo di riferimenti a sostanze stupefacenti, alla loro consegna e ai relativi pagamenti.

Nel dettaglio, circa la condotta di cessione da Coco al figlio e a [OSCURATO:PERSONA] di una partita di stupefacente per un importo pari a 5.700,00 euro (capo 5), l'ordinanza di riesame ha argomentato dalla lettura di conversazioni intercorse tra i detti [OSCURATO:PERSONA] e Patania e aventi a oggetto attività di compravendita di stupefacente nel corso delle quali i due soggetti, in un contesto dialogico in tema di stupefacenti, hanno fatto riferimento a 5.700,00 euro spettanti a [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di stupefacente.

Valorizzando il compendio indiziario emergente dal complesso di conversazioni e comunicazioni captate, in uno con l'intervenuto sequestro di 45 gr. di cocaina a carico del corriere (Speciale), è stata altresì ritenuta sussistertT la gravità indiziaria circa la fattispecie di cui al capo 6 dell'incolpazione.

Trattasi di cessione di stupefacente dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del citato corriere poi arrestato lo stesso 4 maggio 2020 dopo aver prelevato lo stupefacente dall'indagato.

La citata attività tecnica d'indagine, in questo caso caratterizzata anche da riprese video, è stata infine ritenuta tale da fornire elementi fondanti la gravità indiziaria in capo all'indagato in merito alla fattispecie di cessione di 45 gr, cocaina sempre in favore del proprio figlio, questa volta portatagli a domicilio (capo 36).

Il giudice del riesame, sul punto, ha ricostruito i fatti dal compendio indiziario emergente dalle captate conversazioni e comunicazioni, tali da esplicitare i rapporti di fornitura di c:ocaina tra padre e figlio, letto in uno con gli esiti di due perquisizioni effettuate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sempre monitorata tramite videosorveglianza, a cavallo dell'arrivo presso di essa del di lui padre (l'indagato [OSCURATO:PERSONA]).

La prima perquisizione ha sortito esito negativo mentre la seconda, eseguita dopo la visita del padre e in assenza di altri ingressi nell'abitazione, è invece culminata nel sequestro di 45 gr, di cocaina.

Sul punto il Tribunale del riesame ha valorizzato altresì le riprese video ritraenti [OSCURATO:PERSONA] nascondere la cocaina, poi sequestrata insieme a strumenti di pesatura, proprio nel contesto spazio-temporale della visita di suo padre.

3.2. A fronte della ritenuta gravità indiziaria in merito alle descritte condotte si mostrano inammissibili, per difetto di specificità, le doglianze mosse dal ricorrente in quanto tali solo da prospettare tUél una pretesa insussistenza della relativa gravità indiziaria in capo all'indagato in merito alle fattispecie allo stesso ascritte nell'incolpazione.

3.2.1. Le doglianze, laddove mostrano un effettivo riferimento alle argomentazioni dell'ordinanza di riesame, sono invece caratterizzate da inammissibilità ove tentano di sostituire a quella del giudice una loro valutazione degli esiti delle comunicazioni e conversazioni captate, con riferimento peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione,: Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

3.2.2. Peraltro, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente con censura manifestamente infondata, coerente e logica si mostra la motivazione sul punto anche laddove il giudice del riesame, al fine di ricostruire gli illeciti rapporti tra padre e figlio in materia di stupefacenti, per cui il primo si pone quale stabile fornitore del secondo, fa riferimento al modus operandi dei soggetti coinvolti argomentato anche dagli esiti di intercettazioni successive a taluni dei fatti di cui all'incolpazione.

I detti elementi sono stati difatti ritenuti tali da esplicitare ulteriormente i (decriptati) riferimenti inerenti alla condotta dell'indagato, sostanziatasi anche nella consegna della cocaina al proprio figlio presso il di domicilio di quest'ultimo.

4. Manifestamente infondato si mostra altresì il profilo di censura (di cui al primo motivo di ricorso) avente a oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento al requisito della loro attualità e in considerazione della circostanza per cui si tratterebbe di condotte risalenti ai mesi di febbraio, maggio e giugno 2020.

4.1. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.

Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; si vedano altresì Sez. 4, n. 24142 del 25/05/2022, Pronestì, in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 26/04/2022, Stelinato, in motivazione).

Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994, si vedano altresì Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione).

Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; si vedano altresì Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione).

Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla

I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità.

Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica,, che il requisito dell'attualità costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).

4.2. Orbene, nella specie, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, a fronte del decorso di un non rilevante periodo di tempo dalle condotte tenute (fino al giugno del 2020) e inseritesi in un contesto investigativo culminato nell'informativa conclusiva del 24 ottobre 2020, il Tribunale del riesame ha mostrato di aver considerato la persistente attualità delle esigenze cautelari con iter logico-giuridico immune dalle mosse censure.

Il riferimento è, in particolare, alla valutazione fondante sulle descritte modalità di esecuzione dei reati, tramite corriere nonché con consegna diretta, e su elementi ritenuti tali da evidenziare la personalità dell'indagato, recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale nonché inserito in circuiti criminali di rilievo e già condannato in primo grado con recente sentenza proprio per la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. m. 309 del 1990.

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al di -ettore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo

94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1958 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIA, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe„ a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha riformato solo in parte l'ordinanza con la quale il 25 gennaio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Siracusa ha emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (aventi a oggetto cocaina e ascritte ai capi 5, 6 e 36). Nel dettaglio, l'ordinanza cautelare genetica è stata annullata solo con riferimento a una delle fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritte all'indagato con il capo 5) d'incolpazione e in particolare a quella ivi indicata come essere stata consumata in data antecedente e prossima al 25 febbraio 2020. 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame è stato proposto ricorso per cassazione dall'indagato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deducono in particolare, con entrambi i motivi di ricorso, violazione di legge e vizi motivazionali per aver ritenuto il Tribunale sussistente la gravità indiziarla in capo all'indagato e in merito alle fattispecie allo stesso ascritte nell'incolpazione, ancorché fondati su esiti di conversazioni e comunicazioni intercettate ma aventi valenza neutra rispetto ai fatti per i quali si procede. Con particolare riferimento all'addebito di cui al capo 36), poi, la misura cautelare genetica e quella di riesame si sarebbero basate solo su una mera congettura, quale la prossimità temporale tra la visita di Coco al proprio figlio, presso il cui tJ giardino è poi stata rinvenuta la sostanza stupefacente,>'e su inntércettazioni di conversazioni non attuali e addirittura, in taluni casi, successive ai fatti. 2.2. Con il primo motivo si censura altresì l'ordinanza di riesame sotto il profilo delle ritenute esigenze cautelari deducendone l'illogicità motivazionale nell'averle considerate sussistenti nonostante l'assenza di attualità delle stesse, trattandosi di fatti risalenti a circa due anni prima, sulla base delle evidenze riguardanti le modalità di esecuzione dei reati e in forza della ritenuta inaffidabilità dell'indagato, recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale oltre che recentemente condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha sollecitato per iscritto una declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono inammissibili (anche per manifesta infondatezza). 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex piurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in merito alle fattispecie allo stesso ascritte. Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato). 3.1. Nella specie, la reciproca integrazione tra le due ordinanze, comunque operata già dallo stesso giudice del riesame, evidenzia il contesto nel quale è stata collocata la condotta dell'indagato. Esso è in particolare emerso dalla valutazione di una mole rilevante di elementi risultanti da conversazioni captate, da attività di polizia giudiziaria eseguite a riscontro degli elementi emersi dall'utilizzo di sistemi di videoripresa oltre che da mirate perquisizioni culminate nel sequestro di stupefacente (anche del tipo cocaina). È stata in particolare ritenuta sussistente, in termini di gravità indiziaria, un'intensa attività di spaccio eseguita da numerosi soggetti augustani ma con alcune consolidate ramificazioni nel territorio catanese, ove operavano taluni fornitori, tra cui l'attuale indagato [OSCURATO:PERSONA] ritenuto vero e proprio canale tramite il quale si rifornivano in particolare suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], anche con il tramite del corriere [OSCURATO:PERSONA] (operante per il citato [OSCURATO:PERSONA]). 3.1.1. Con riferimento specifico alle singole condotte ascritte nei capi d'incolpazione, l'ordinanza di riesame (in uno con quella genetica) ha ritenuto in merito all'indagato sussistere la gravità indiziaria in ragione della convergenza del molteplice costituita, oltre che da taluni intervenuti sequestri di stupefacente effettuati all'esito di mirate attività di riscontro, dagli esiti delle captate conversazioni e comunicazioni, il cui significato è stato ricostruito anche in ragione del linguaggio utilizzato in quanto criptico ma ritenuto fortemente evocativo di riferimenti a sostanze stupefacenti, alla loro consegna e ai relativi pagamenti. Nel dettaglio, circa la condotta di cessione da Coco al figlio e a [OSCURATO:PERSONA] di una partita di stupefacente per un importo pari a 5.700,00 euro (capo 5), l'ordinanza di riesame ha argomentato dalla lettura di conversazioni intercorse tra i detti [OSCURATO:PERSONA] e Patania e aventi a oggetto attività di compravendita di stupefacente nel corso delle quali i due soggetti, in un contesto dialogico in tema di stupefacenti, hanno fatto riferimento a 5.700,00 euro spettanti a [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di stupefacente. Valorizzando il compendio indiziario emergente dal complesso di conversazioni e comunicazioni captate, in uno con l'intervenuto sequestro di 45 gr. di cocaina a carico del corriere (Speciale), è stata altresì ritenuta sussistertT la gravità indiziaria circa la fattispecie di cui al capo 6 dell'incolpazione. Trattasi di cessione di stupefacente dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del citato corriere poi arrestato lo stesso 4 maggio 2020 dopo aver prelevato lo stupefacente dall'indagato. La citata attività tecnica d'indagine, in questo caso caratterizzata anche da riprese video, è stata infine ritenuta tale da fornire elementi fondanti la gravità indiziaria in capo all'indagato in merito alla fattispecie di cessione di 45 gr, cocaina sempre in favore del proprio figlio, questa volta portatagli a domicilio (capo 36). Il giudice del riesame, sul punto, ha ricostruito i fatti dal compendio indiziario emergente dalle captate conversazioni e comunicazioni, tali da esplicitare i rapporti di fornitura di c:ocaina tra padre e figlio, letto in uno con gli esiti di due perquisizioni effettuate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sempre monitorata tramite videosorveglianza, a cavallo dell'arrivo presso di essa del di lui padre (l'indagato [OSCURATO:PERSONA]). La prima perquisizione ha sortito esito negativo mentre la seconda, eseguita dopo la visita del padre e in assenza di altri ingressi nell'abitazione, è invece culminata nel sequestro di 45 gr, di cocaina. Sul punto il Tribunale del riesame ha valorizzato altresì le riprese video ritraenti [OSCURATO:PERSONA] nascondere la cocaina, poi sequestrata insieme a strumenti di pesatura, proprio nel contesto spazio-temporale della visita di suo padre. 3.2. A fronte della ritenuta gravità indiziaria in merito alle descritte condotte si mostrano inammissibili, per difetto di specificità, le doglianze mosse dal ricorrente in quanto tali solo da prospettare tUél una pretesa insussistenza della relativa gravità indiziaria in capo all'indagato in merito alle fattispecie allo stesso ascritte nell'incolpazione. 3.2.1. Le doglianze, laddove mostrano un effettivo riferimento alle argomentazioni dell'ordinanza di riesame, sono invece caratterizzate da inammissibilità ove tentano di sostituire a quella del giudice una loro valutazione degli esiti delle comunicazioni e conversazioni captate, con riferimento peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 15503/2022, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione,: Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3.2.2. Peraltro, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente con censura manifestamente infondata, coerente e logica si mostra la motivazione sul punto anche laddove il giudice del riesame, al fine di ricostruire gli illeciti rapporti tra padre e figlio in materia di stupefacenti, per cui il primo si pone quale stabile fornitore del secondo, fa riferimento al modus operandi dei soggetti coinvolti argomentato anche dagli esiti di intercettazioni successive a taluni dei fatti di cui all'incolpazione. I detti elementi sono stati difatti ritenuti tali da esplicitare ulteriormente i (decriptati) riferimenti inerenti alla condotta dell'indagato, sostanziatasi anche nella consegna della cocaina al proprio figlio presso il di domicilio di quest'ultimo. 4. Manifestamente infondato si mostra altresì il profilo di censura (di cui al primo motivo di ricorso) avente a oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento al requisito della loro attualità e in considerazione della circostanza per cui si tratterebbe di condotte risalenti ai mesi di febbraio, maggio e giugno 2020. 4.1. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; si vedano altresì Sez. 4, n. 24142 del 25/05/2022, Pronestì, in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 26/04/2022, Stelinato, in motivazione). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994, si vedano altresì Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; si vedano altresì Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità. Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica,, che il requisito dell'attualità costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). 4.2. Orbene, nella specie, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, a fronte del decorso di un non rilevante periodo di tempo dalle condotte tenute (fino al giugno del 2020) e inseritesi in un contesto investigativo culminato nell'informativa conclusiva del 24 ottobre 2020, il Tribunale del riesame ha mostrato di aver considerato la persistente attualità delle esigenze cautelari con iter logico-giuridico immune dalle mosse censure. Il riferimento è, in particolare, alla valutazione fondante sulle descritte modalità di esecuzione dei reati, tramite corriere nonché con consegna diretta, e su elementi ritenuti tali da evidenziare la personalità dell'indagato, recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale nonché inserito in circuiti criminali di rilievo e già condannato in primo grado con recente sentenza proprio per la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. m. 309 del 1990. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al di -ettore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 29076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris