CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 14404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 9.4.2025, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’incidenteavvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: l’imputato aveva cagionato la morte del [OSCURATO:PERSONA] urtandoda tergo la [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla persona offesa, marciando ad unavelocità elevata ed intraprendendo una manovra di sorpasso senza accertarsi dipoterla eseguire in condizioni di sicurezza.2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla valutazionedel narrato dell’imputato in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen.,posto quale indice di responsabilità per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.Lamenta l’errore di diritto e il vizio logico della sentenza impugnata, laddovetrae conferma della responsabilità dell’imputato dalle sue stesse dichiarazionirese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., posto che in quellasede l’imputato non aveva accennato alla circostanza della traslazione a sinistradella [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato considerato il diritto dell’imputato di non rispondere alledomande o di rispondere solo ad una parte delle stesse, sicché le sue omessedichiarazioni non possono essere utilizzate quale prova di colpevolezza.II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancatoriconoscimento dell’attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod.pen.Deduce che la persona offesa era sprovvista di cintura di sicurezza almomento dell’impatto, ciò integrando una violazione del codice della stradasufficiente per giustificare la concessione dell’invocata attenuante.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria con cui, nelreplicare ai motivi addotti dall’imputato, conclude per l’inammissibilità o lareiezione del ricorso.5. I dedotti motivi di ricorso sono manifestamente infondati.5.1. Il primo si limita a censurare un passaggio motivazionale della sentenzaimpugnata, in cui si accenna al fatto che neanche l’imputato in sede diinterrogatorio aveva accennato al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell’impatto,avrebbe effettuato una (improvvisa) manovra di traslazione a sinistra.Si tratta di una considerazione marginale che non incide sull’esaurientemotivazione che ha escluso tale circostanza sulla base della perizia tecnicaespletata.Del resto, nulla esclude che nel percorso argomentativo della sentenza sianovalorizzate circostanze non riferite dall’imputato in sede di indagini, rispetto aquanto da lui successivamente dedotto in giudizio, ben potendo tale divergenzacostituire elemento apprezzabile, nell’ambito della complessiva valutazione delmateriale probatorio, ai fini della formazione del libero convincimento del giudicein ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti. Invero, al giudice non è preclusovalutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altracircostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suolibero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, laportata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee ascagionarlo (cfr. Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di, Rv. 247426 – 01; sullastessa linea v. Sez. 4, n. 22105 del 02/05/2023, Cuomo, Rv. 284642 - 01).5.2. Il secondo motivo non si confronta con gli accertamenti svolti e leargomentazioni dei giudici di merito, che hanno recisamente escluso l’incidenzacausale dell’asserita condotta colposa della vittima (in ipotesi: non avrebbeutilizzato la cintura di sicurezza), in quanto l’urto è avvenuto a elevata velocità ela cintura non avrebbe comunque impedito l’evento letale.6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spesedi questo giudizio di legittimità in favore della parte civile costituita, che siliquidano in euro 3.000, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità infavore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro tremila, oltre accessori di legge.Così è deciso, 18 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]