CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 23178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9084-2020 proposto da: R.A.I. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, che lo rappresenta e difende; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9084/2020 Cron. Rep. Ud. 01/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 2784/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi ex art.392 c.p.c. con sentenza n. 954/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 21977/2016, nei limiti del devoluto ha condannato Rai - [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire all’ex-dipendente [OSCURATO:PERSONA], per il demansionamento subito, il danno non patrimoniale, liquidato nella complessiva somma di € 6.745,47, oltre interessi dalla data del 26.7.2002, ed il danno patrimoniale, liquidato nella misura del 25% delle retribuzioni percepite dal 19/11/1989 (decorrenza del demansionamento) al 31/5/2009 (data della cessazione del rapporto di lavoro) , oltre accessori e spese di CTU e di lite; 2.la Corte di Roma, per quanto qui ancora rileva, ha in primo luogo richiamato la sentenza rescindente, con la quale era stato accolto il primo motivo di ricorso incidentale del lavoratore, perché, pur avendo egli dedotto, in via concorrente e/o alternativa, anche la violazione dell'art.2043 c.c., ciò non spostava la qualificazione della responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro, in ordine alla quale vi era espressa domanda, in via principale; era stato ribad ito che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo del neminem laederedi cui all'art. 2043 c.c., sia quello più specifico ex art. 2087 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 99/2001; Cass. n. 4184/2006), e che in tali casi (cfr. Cass. n. 17579/2013) si applica la prescrizione decennale, configurandosi in ipotesi di danno da demansionamento una responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro; poiché era indubbio che il lavoratore avesse invocato la tutela che scaturisce dall'art.2087 c.c., di conseguenza la precedente sentenza della Corte di merito (n. 9367/2012) era stata cassata nella parte in cui aveva applicato la prescrizione quinquennale; 3.la Corte distrettuale, quindi, h a dato atto del passaggio in giudicato dell'accertamento dell'avvenuto demansionamento del lavoratore e del danno conseguente, perimetrando l'oggetto del giudizio di rinvio alla sola individuazione della data di decorrenza del risarcimento liquidato, per come già quantificato nella precedente sentenza di appello (segnatamente, in quota percentuale delle retribuzioni, in misura anch’essa passata in giudicato), in attuazione della prescrizione decennale ritenuta applicabile nel caso di specie da questa Corte; ha stabilito nel caso concreto che il danno dovesse essere liquidato per il periodo dal 19/11/1989 (data di decorrenza del demansionamento) al 31/05/2009 ( data di cessazione del rapporto di lavoro), risultando dagli atti di causa la produzione di lettere interruttive della prescrizione nel 1994 e nel 1995, e deposito del ricorso introduttivo di primo grado nel 2002; 4.avverso tale sentenza RAI propone ricorso per cassazione, con 2 motivi, cui resiste controparte con controricorso; entrambe le parti hanno co municato memoria;al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo la società ricorrente deduce difetto di pronunzia ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.; sostiene l’erroneità della pronuncia circa la decorrenza iniziale del periodo da prendere in considerazione p er il danno da demansionamento, che sarebbe stato precluso per intervenuto giudicato formale e contrastante con il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; secondo la prospettazione della società, poiché la sentenza d’appello cassata aveva riconosciuto la decorrenza del risarcimento dal 1 ° /7/1997, non potevano più essere considerati elementi fattuali come le lettere interruttive della prescrizione, e questa poteva essere al più retrodatata al 1992; 2.il motivo non è fondato; 3.se è vero che in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice delrinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agliaccertamenti già compresi nell'a mbito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nelgiudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (da ultimo Cass. n. 7091/2022), nel caso in esame la Corte di merito ha chiarito il perimetro del giudizio ad essa rimesso nel senso dell'applicazione della prescrizione decennale ( anziché quinquennale ) per la liquidazione del danno da demansionamento; le lettere interruttive della prescrizione del 1994 e 1995 non erano state considerate nella precedente sentenza d’appello cassata, che aveva applicato la prescrizione quinquennale a ritroso dalla data del deposito del ricorso nel 2002, perché non rilevanti ai fini dell’interruzione di detta prescrizione quinquennale; tali lettere diventano però rilevanti perché interruttive della prescrizione decennale, e così correttamente la Corte d’Appello in sede di rinvio ne ha tenuto conto nell’ambito della determinazione del quantum del danno, in applicazione , appunto, del principio della prescrizione decennale,tenendo conto di tutti gli elementi di fatto utili epertinenti, ivi inclusi gli atti interruttivi della prescrizione decennale ritualmente depositati in atti; 4.con il secondo motivo la società ricorrente deduce, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 324 c.p.c. per illegittima pronuncia su tema già coperto da giudicato, violazione dell’art. 112 c.p.c. p er pronuncia viziata in quanto emessa su punto non oggetto di contenzioso tra le parti,violazione dell'art. 2697 c . c . per p ronunc ia emess a in violazione del principio della distribuzione dell'onere della prova, violazione dell'art . 2087 c.c. p er err one a attribuzione al datore di una responsabilità oggettiva su danni futuri logicamente non provabili in giudizio, contestati, e s ui quali non è risultata compiuta alcuna indagine istruttoria, violazione de gli art . 132 c.p.c. e 111 Cost.; argomenta l'erroneità della sentenza impugnata che ha fissato il termine finale cui ancorare il risarcimento del danno al pensionamento del lavoratore nel 2009, anziché cristallizzarlo alla data del r icorso introduttivo del giudizio o della decisione di primo grado; 5.il motivo presenta profili di inammissibilità e non è meritevole di accoglimento;6.in primo luogo, esso è formu lato in termini generici e privi di autosufficienza; nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazionenei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. 28072/2021; Cass.15367/2014; Cass. 23834/2019); 7.rileva, inoltre, il Collegio che, stabilita l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente, questa Corte, al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, ha distinto tra illecito istantaneo con effetti permanenti -caratterizzato da un punto di vista naturalistico da un'azione che uno actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo -e illecito permanente, nel quale la condotta contra ius si protrae, così protraendo si anche la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce (Cass. S.U. n. 23763/2011, Cass.n. 9318/2018, n. 3314/2020);8.applicando la nozione di illecito permanente al demansionamento, in cui la verificazione dell'evento si protrae in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la cessazione della condotta antigiuridica deve essere eccepita o quantomeno ne deve essere stimolata la rilevazione; nel caso in esame, invece, non risulta (non è stato evidenziato) alcun termine finale fattuale del demansionamento nelle precedenti sentenze, né emerge la deduzione della cessazione del demansionamento stesso nel corso del giudizio; invero, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. S.U.n. 8053/2014); 9.in tale contesto probatorio, la pronuncia gravata risulta dunque conforme all’orientamento (espresso, ad es., da Cass. n. 25631/2018), secondo il quale, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore),e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo; l’ipotesi in esame rientra appunto tra quella qualificabile come danno incrementale, perché, data l’identità del fatto generatore di danno (il demansionamento) e data la sua permanenza, ai fini della quantificazione del relativo danno rilevano anche i pregiudizi sopravvenuti; 10.il ricorso deve essere dunque complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im